Il reato di oltraggio alla bandiera come simbolo dello Stato.
Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1903
Data udienza 26 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente
Dott. TARDIO Angela – rel. Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento;
nei confronti di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/10/2016 della Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore degli imputati, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile e in subordine rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 ottobre 2014 il Tribunale di Bolzano, tra le altre statuizioni, ha dichiarato gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato di cui agli articoli 110 e 292 c.p. per avere in concorso, in qualita’ di membri della direzione provinciale del movimento “(OMISSIS)”, vilipendiato la bandiera nazionale dell’Italia, e li ha condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro tremila ciascuno.
2. La Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 21 gennaio 2016, in riforma della sentenza impugnata, ha assolto gli imputati dal reato ascritto perche’ il fatto non costituisce reato.
3. Agli imputati era, in particolare, contestato di avere offeso la bandiera italiana con espressioni ingiuriose producendo e diffondendo circa ottocento manifesti, dei quali cinquecentonovantasei, indicati in tabella inserita nello stesso capo di imputazione, rinvenuti appesi sui previsti tabelloni per le affissioni in vari comuni della provincia di Bolzano, sequestrati e rimossi, raffiguranti il simbolo del partito politico “(OMISSIS)” e una scopa che spazzava via la bandiera nazionale dell’Italia, degradandola a “Dreck bzw. Schmutz” (trad. “sudiciume o sporcizia”), per far posto alla bandiera sudtirolese.
3.1. Il Tribunale, che dava conto della svolta attivita’ istruttoria, descriveva preliminarmente il manifesto contestato e giudicava la rappresentazione della bandiera italiana, spazzata via con una scopa per far posto a quella bianco-rossa del Tirolo, come simbolo, per i seguaci dell’indicato partito, della indesiderata presenza dello Stato italiano nella provincia di Bolzano.
La campagna manifesti, avviata in occasione del novantesimo anniversario dell’annessione dell’Altro Adige all’Italia, era stata presentata, alla luce delle emergenze dibattimentali, nel corso di una conferenza stampa in data 8 ottobre 2010, pubblicizzata lo stesso giorno sulla home page del movimento “(OMISSIS)” e il giorno successivo su diversi quotidiani locali, italiani e tedeschi (“(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”).
La decisione in ordine alla citata campagna era stata presa dagli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), consiglieri provinciali del movimento, che avevano presentato anche il manifesto oggetto del procedimento alla stampa e all’opinione pubblica.
L’imputato (OMISSIS), membro del comitato centrale e della direzione provinciale dello stesso movimento, aveva prestato un consapevole contributo causale alla commissione del reato, avendo conferito incarico per e-mail all’agenzia pubblicitaria “(OMISSIS)”, come riferito dal teste (OMISSIS), collaboratore della stessa, di avviare una campagna manifesti con decorrenza dall’11 ottobre 2010, fornendo i manifesti oggetto del procedimento e ricevendo poi la fattura per l’esecuzione dell’incarico, che era saldata.
3.2. In esito ai ripercorsi elementi istruttori, il Tribunale riteneva che il fatto commesso dagli indicati imputati costituisse il reato loro ascritto, rimarcando che:
– la bandiera italiana era stata disprezzata e degradata sul manifesto, in quanto era spazzava via da una scopa che trascinava la bandiera del Tirolo ed era equiparata in tal modo alla sporcizia da spazzare via;
– dal manifesto era emerso chiaramente che si trattava della bandiera italiana, descritta nell’articolo 12 Cost., e la circostanza era stata anche confermata dal movimento sulla home page e nei comunicati stampa;
– non era rilevante, in riferimento al reato di cui all’articolo 292 c.p., l’importanza della scopa o del termine “Kehraus” nella linguistica, mentre lo era l’immagine, trasmessa attraverso la scopa alla opinione pubblica oppure all’uomo qualunque e offensiva della reputazione dello Stato, dei suoi simboli e delle sue istituzioni;
– anche la liberta’ di opinione trovava i suoi limiti all’interno di detti diritti costituzionali;
– la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato era stata confermata anche da questa Corte giudicando, con sentenza del 4 maggio 2011, il ricorso proposto avverso l’ordinanza confermativa del decreto di sequestro dei manifesti oggetto del procedimento;
– l’elemento soggettivo del reato, consistente nel dolo generico, rispetto al quale erano irrilevanti i motivi, risultava dal contenuto del manifesto per essere la raffigurazione in esso contenuta oggettivamente ingiuriosa e spregiativa;
– non era riconoscibile la chiesta attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale, di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 1, poiche’ intorno alle idee, cui erano ricondotti i motivi dell’azione, non vi era generale consenso, rappresentando il movimento soltanto una parte della popolazione provinciale.
segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]
Leave a Reply