Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1257. L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa

1. L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, solo il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
2. La deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c. (salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso).
3. Il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (con la precisazione che, incidendo le modifiche improvvise della struttura della cosa in rapporto alle condizioni di tempo, esse divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere).
4. Nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c.: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, oggetto di dovere generale riconducibile all’art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un’esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta, delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
5. Quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell’esonero, di un’imprevedibilità ed inevitabilità intese nel suddetto senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un’elisione del nesso causale per altra ragione.

Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1257
Data udienza 20 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3568 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrenti –
nei confronti di:
ENTE (OMISSIS) (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) ed (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 183/2013, depositata in data 24 giugno 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 settembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente moglie e figli di (OMISSIS)), hanno agito in giudizio nei confronti di dell’Ente (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, finito in un profondo pozzo presente nel parco nel corso di un’escursione alpina. La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Trento.
La Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono la (OMISSIS) e i (OMISSIS), sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l’Ente (OMISSIS).
Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’articolo 375 c.p.c. e articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c.”.
Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. e articolo 2697 c.c., nonche’ dell’articolo 1227 c.c., comma 1”.
Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e dell’articolo 2697 c.c.”.
Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e articolo 1227 c.c., comma 1”.
I primi quattro motivi del ricorso sono connessi, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati, nei limiti che si esporranno.
1.1 In base ai principi di diritto affermati da questa Corte, puo’ in estrema sintesi affermarsi che il criterio di imputazione della responsabilita’ fondato sul rapporto di custodia di cui all’articolo 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosita’ o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarita’ o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed e’ comprensivo della condotta incauta della vittima (giurisprudenza consolidata; cfr. ad es., tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 20/05/1998, Rv. 515604 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 28/03/2001, Rv. 545244 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5236 del 15/03/2004, Rv. 571144 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005, Rv. 579857 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005, Rv. 584522 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005, Rv. 584436 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005, Rv. 585883 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007, Rv. 594374 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, Rv. 601911 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008, Rv. 604902 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015, Rv. 635770 – 01). In particolare, la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull’evento dannoso, e puo’ giungere anche ad assumere efficienza causale esclusiva del danno (sul rilievo della condotta della vittima, si vedano ad es., tra le piu’ recenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010, Rv. 612442 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015, Rv. 633949 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015, Rv. 636857 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017, non massimata).
Il suddetto criterio oggettivo di imputazione della responsabilita’, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, puo’ essere escluso unicamente in caso di comprovata concreta impossibilita’ di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilita’ deve essere accertata non solo in relazione all’estensione complessiva del bene ed alla possibilita’ di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all’ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli puo’ effettivamente gestire il controllo (cfr., in proposito, ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12449 del 16/05/2008, Rv. 603341 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 06/06/2008, Rv. 603742 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010, Rv. 612432 – 01).

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