Ciascun gruppo parlamentare non puo’ ritenersi prosecuzione o continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura e, in linea piu’ generale, si era trascurato di considerare che si e’ in presenza di soggetti giuridici diversi, sicche’ l’estinzione di uno di essi (ovvero di un gruppo parlamentare) non comporta alcun fenomeno di successione nel debito in capo al diverso soggetto, venuto a giuridica esistenza successivamente
Sentenza 4 gennaio 2018, n. 92
Data udienza 5 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25637-2012 proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
GRUPPO PARLAMENTARE (OMISSIS) – SENATO DELLA REPUBBLICA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2559/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2012 R.G.N. 3219/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 9 aprile 2009 il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) – Senato della Repubblica, costituito nella XV legislatura (iniziata il 28 aprile 2006 e terminata il 28 aprile 2008), proponeva appello avverso la sentenza emessa dal locale tribunale con cui, accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con (OMISSIS) dal luglio 1994 al luglio 2005, era stato condannato al pagamento della somma di Euro 289.468,78 per competenze retributive, con declaratoria altresi’ di illegittimita’ del licenziamento intimato il 29 luglio 2005 e pronunce conseguenziali.
Instaurato il contraddittorio e proposto anche appello incidentale dalla (OMISSIS), all’esito la Corte di Appello di Roma, con sentenza dell’11 aprile 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande della lavoratrice accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Gruppo Parlamentare convenuto.
La Corte territoriale ha innanzitutto richiamato un precedente di questa S.C. (sent. n. 11207 del 2009) secondo cui “il gruppo parlamentare si costituisce (id est viene a giuridica esistenza) all’inizio di ogni legislatura… e il gruppo parlamentare cosi’ costituito non puo’, quindi, ritenersi continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura scioltosi con essa”.
“In ogni caso – secondo la Corte di Appello – anche sotto il profilo civilistico, appare determinante il riferimento all’articolo 27 c.c., comma 2, …, in base al quale le associazioni non riconosciute si estinguono automaticamente quando tutti gli associati vengono a mancare e non vi e’ dubbio che gli associati del gruppo parlamentare sono i parlamentari che al gruppo aderiscono, che, alla fine di ogni legislatura, perdendo la qualita’ di parlamentare, vengono a mancare come associati al gruppo”.
[…segue pagina successiva]
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