La disciplina relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima delinea un istituto sui generis, contemporaneamente diverso dal rilascio della concessione (artt. 36 e ss. Cod. nav.), ma anche dalla mera autorizzazione. Si tratta infatti della sostituzione di un soggetto nell’ambito di un rapporto concessorio preesistente (del quale permangono le condizioni e scadenze), e dunque di una novazione soggettiva, che necessariamente partecipa della natura della concessione demaniale, configurando una sorta di fenomeno derivativo, rispetto al quale non opera il silenzio assenso, occorrendo invece un provvedimento espresso.
Sentenza 4 gennaio 2018, n. 52
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5585 del 2016, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ga. Pa., Lu. Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ga. Pa. in Roma, viale (…);
contro
Ba. Sa. Mi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Pa., Ip. Gi. Di Vi., Gl. St., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Pa. in Roma, viale (…);
nei confronti di
Do. Pa. n. q. di l.r. della St. Be. s.a.s. di Pa. Do. & C, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 5723 del 2016, proposto da:
Pa. Do. in proprio e n. q. di l.r. della St. Be. s.a.s., rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Pe., Ar. Ar., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Al. Pe. in Roma, via (…);
contro
Ba. Sa. Mi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ip. Gi. Di Vi., Fr. Pa., Gl. St., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Pa. in Roma, viale (…);
nei confronti di
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
-quanto al ricorso n. 5585 del 2016:
della sentenza breve del T.a.r. Liguria – Genova: Sezione I n. 00583/2016, resa tra le parti, concernente accertamento del silenzio inadempimento od assenso formatosi sull’istanza presentata dalla Ba. Sa. Mi. s.r.l. per ottenere la voltura in proprio favore della concessione demaniale marittima;
-quanto al ricorso n. 5723 del 2016:
della sentenza breve del T.a.r. Liguria – Genova: Sezione I n. 00583/2016, resa tra le parti, concernente accertamento del silenzio inadempimento od assenso formatosi sull’istanza presentata dalla Ba. Sa. Mi. s.r.l. per ottenere la voltura in proprio favore della concessione demaniale marittima;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio della Ba. Sa. Mi. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Co., St. ed Ar.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso iscritto sub n. 5585/2016 del R.G. il Comune di (omissis) ha interposto appello avverso la sentenza 8 giugno 2016, n. 583 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sez. I, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Ba. Sa. Mi. s.r.l. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza dalla stessa società presentata in data 23 dicembre 2015 al fine di conseguire la voltura in proprio favore della concessione demaniale, rilasciata il 14 luglio 2005 (e poi prorogata sino al 31 dicembre 2020) alla St. Be. s.a.s. per l’occupazione di una porzione di arenile al fine di gestire uno stabilimento balneare nella spiaggia di Sa. Mi. di Pa..
Il subentro della società Ba. Sa. Mi. nella titolarità del titolo concessorio è conseguito alla vendita forzata epilogo della procedura esecutiva svoltasi nei confronti della St. Be. s.a.s.; in data 1 aprile 2016 il Comune di (omissis) ha invitato la società Ba. Sa. Mi. a produrre la documentazione concernente il possesso dei requisiti, adempimento effettuato il successivo 20 aprile.
Con il ricorso di primo grado la Ba. Sa. Mi. s.r.l. ha chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 23 dicembre 2015 per la voltura della concessione demaniale marittima ed altresì dell’intervenuto silenzio assenso (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990).
2. – La sentenza qui appellata, ritenuta l’alternatività logico-giuridica tra le domande esperite, ha accolto il ricorso nell’assunto dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, istituto ritenuto nella fattispecie in esame (caratterizzata dalla vendita all’esito di esecuzione forzata) applicabile anche alle concessioni demaniali marittime, assorbendo l’autorizzazione al subingresso di cui all’art. 46, comma 2, Cod. nav., con conseguente inammissibilità della domanda di condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
3. – L’appello del Comune di (omissis) critica la sentenza sia in ragione dell’asserita modifica dell’ordine di trattazione delle domande, a suo dire poste non già in rapporto di alternatività, ma di subordine, sia, nel merito, per avere ritenuto decorso il termine per la conclusione del procedimento e conseguentemente formato il silenzio assenso sull’istanza di voltura presentata dalla società Ba. Sa. Mi., oltre che per il fatto di avere ritenuto applicabile il silenzio assenso ad un bene demaniale.
4. – Si è costituita in resistenza la Ba. Sa. Mi. s.r.l. che ha anche proposto appello incidentale nei confronti della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità della domanda volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale, in conseguenza dell’intervenuta formazione del silenzio assenso.
5. – La St. Be. s.a.s., nonché, anche in proprio, il legale rappresentante sig. Pa. Do. hanno proposto autonomo appello (iscritto sub n. 5723/2016 del R.G.) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 583 del 2016 svolgendo motivi sostanzialmente coincidenti con quelli del Comune di (omissis).
6. – Si è costituita in resistenza anche in questo giudizio la Ba. Sa. Mi. s.r.l. chiedendo la reiezione dell’appello.
7. – All’udienza pubblica del 25 maggio 2017 le cause sono state trattenute in decisione.
[…segue pagina successiva]
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