Considerato che l’autorizzazione all’esercizio di impianti produttivi di emissioni ha funzioni non soltanto abilitative, ma anche di controllo del rispetto della normativa di settore e presuppone, per il rilascio, un procedimento amministrativo complesso, che involge anche aspetti prettamente tecnici, deve escludersi la possibilita’ di provvedimenti equipollenti o sostitutivi del formale atto autorizzativo.
Sentenza 18 dicembre 2017, n. 56281
Data udienza 24 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CANEVELLI Paolo;
che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore che chiede l’accoglimento del ricorso (Avv. (OMISSIS)).
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14/3/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 27/10/2015, il Tribunale di Sondrio aveva affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 1, prima parte, articolo 269, commi 1 e 8, articolo 103, commi 1 e 11, perche’, quale legale rappresentante della “(OMISSIS) s.r.l.”, esercitava un impianto producente emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione ed effettuava uno scarico vietato di acque reflue industriali con recapito sul suolo (fatti accertati in (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’articolo 585 c.p.p., comma 4, ed il vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rilevato la tardivita’ dei motivi nuovi depositati da uno dei difensori, in quanto il termine di legge sarebbe stato rispettato.
[…segue pagina successiva]
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