Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5885. La legittimita’ del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato a istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo dell’adozione del provvedimento finale

La legittimita’ del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato a istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo dell’adozione del provvedimento finale, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere disciplinato dalla legge del tempo in cui e’ emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici

Sentenza 13 dicembre 2017, n. 5885
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2017, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Ro. Pa., con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione in Roma, via (…);
contro
Ab. Co. s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Ar., con domicilio eletto presso lo studio An. Di Gi. in Roma, via (…);
nei confronti di
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Se., An. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Pl. s.r.l. in Roma, via (…);
Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania – sede staccata di Salerno, sezione I, 1° agosto 2016, n. 1808.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ab. Co. s.c.a r.l. e del Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti gli avvocati Pa., Pa., su delega dell’avvocato Ca., e Se.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. Nell’ambito dell’avviso per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (c.d. housing sociale), emanato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 376 del 28 luglio 2010, la cooperativa Ab. Co. s.c.a r.l. ha presentato una proposta progettuale di nuova edificazione.
2. La proposta è stata inserita nell’elenco delle proposte ammesse a prima valutazione e ha visto proseguire il suo iter, che si è arrestato a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, la quale, in attesa di una nuova disciplina organica sul contenimento dell’uso del suolo, ha ammesso la concessione di contributi pubblici o agevolazioni solo per gli interventi di recupero edilizio e non anche per quelli di nuova costruzione (art. 1, comma 153, nonché commi 152 e 154).
3. Con decreto regionale n. 343 del 9 giugno 2014, la proposta è stata archiviata.
4. La cooperativa ha impugnato il provvedimento, insieme con gli atti connessi, con sei motivi di ricorso.
5. Con sentenza 1° agosto 2016, n. 1808, il T.A.R. per la Campania – sede staccata di Salerno, sez. I:
a) ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui la legge regionale n. 5/2013 non sarebbe applicabile alla proposta in questione siccome relativa a un procedimento sostanzialmente definito in quanto, al momento dell’entrata in vigore della legge regionale, non sarebbe stato ancora adottato il provvedimento di ammissione a finanziamento;
b) ha egualmente respinto la tesi del carattere di interpretazione autentica della disposizione del comma 153 bis dell’art. 1, introdotto dall’art. 1, comma 82, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16; la disposizione avrebbe valenza innovativa e alla vicenda controversa dovrebbe applicarsi il principio tempus regit actum;
c) ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse perché – considerato che l’archiviazione rappresenterebbe un arresto procedimentale ma non l’espressione ultima della posizione della P.A., provocando piuttosto una sorta di quiescenza procedimentale, come anche confermato dall’uso, nel comma 153 bis, del concetto di “archiviazione definitiva” – il sopravvenuto comma 153 bis, benché di valenza innovativa, imporrebbe all’Amministrazione di riattivare il procedimento in una fattispecie di autotutela d’ufficio e doverosa e di procedere a tal fine alla tempestiva e temporanea rimozione dell’archiviazione già adottata, destinata a essere sostituita da un provvedimento di archiviazione definitiva o dalla sottoscrizione della convenzione di finanziamento; sussisterebbero i presupposti di applicabilità dell’art. 153 bis, perché il procedimento sarebbe stato avviato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/2013; il termine di sei mesi per la sottoscrizione della convenzione con la Regione, previsto dalla stessa disposizione, decorrerebbe non dall’entrata in vigore di questa, ma – attesa l’impossibilità di rispettarlo a causa del provvedimento impugnato (factum principis) – dalla data di comunicazione della sentenza;
d) ha ritenuto di non dover esaminare una eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla Regione;
e) ha compensato fra le parti le spese di giudizio.
6. La Regione Campania ha interposto appello avverso la sentenza chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva con una domanda cautelare motivata con il rilievo che la decisione impugnata rappresenterebbe una sorta di sanatoria generalizzata, mentre il comma 153 bis dell’art. 1 sarebbe limitato ai procedimenti sospesi ma non archiviati alla data dell’entrata in vigore, e contrasterebbe con l’interesse pubblico a contenere l’uso del suolo, fatta salva la limitata e specifica eccezione. La controparte avrebbe inoltre manifestato l’intento di mettere in esecuzione la sentenza.

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