Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5885. La legittimita’ del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato a istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo dell’adozione del provvedimento finale

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7. Con l’appello, la Regione ha sostenuto che:
a) il ricorso originario sarebbe inammissibile per carenza di interesse tenendo conto del carattere vincolato del provvedimento impugnato;
b) l’archiviazione sarebbe provvedimento definitivo e non provvisorio, destinato a chiudere la sequenza procedimentale, con conseguente inapplicabilità delle sopravvenienze normative; se il comma 153 bis dell’art. 1 avesse inteso introdurre una sanatoria generalizzata, il comma 153 avrebbe dovuto essere abrogato con effetto retroattivo;
c) la normativa originaria e quella sopravvenuta non consentirebbero di ipotizzare un’archiviazione provvisoria, suscettibile di essere rimossa da un fatto successivo; non sussisterebbe alcun obbligo per la Regione di pronunziarsi in autotutela; il comma 153 bis sarebbe stato applicabile solo se la fase istruttoria del procedimento non si fosse ancora conclusa;
d) sarebbe materialmente e giuridicamente impossibile stipulare la convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del comma 153 bis; il diverso termine ipotizzato dal T.A.R., decorrente dalla data di comunicazione della sentenza, non avrebbe alcun fondamento;
e) vi sarebbe vizio di ultrapetizione, in quanto il T.A.R. avrebbe giudicato su una domanda diversa da quella proposta.
8. La cooperativa Ab. Co. si è costituita in giudizio per resistere all’appello osservando che, a seguito della decisione del T.A.R, la Regione avrebbe riconvocato il c.d. tavolo tecnico per l’istruttoria della proposta, che si sarebbe concluso con l’archiviazione della proposta stessa a seguito dell’inutile decorso del termine per la sottoscrizione della convenzione di finanziamento, e la disponibilità della Regione di riesaminarla nell’ambito di un diverso procedimento. L’appello sarebbe dunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante la cessazione degli effetti della sentenza impugnata.
9. In via subordinata, nel merito, la cooperativa ha sostenuto l’infondatezza dell’appello in quanto:
a) il comma 153 dell’art. 1 impedirebbe l’erogazione di contributi, non la definizione della procedura autorizzatoria, mentre l’atto impugnato avrebbe inibito la realizzazione dell’iniziativa;
b) analoga proposta sarebbe stata ammessa a finanziamento con decreto dirigenziale n. 194 del 30 dicembre 2013;
c) dopo l’avvio del procedimento di archiviazione sarebbe stato adottato il decreto del Presidente della Regione n. 47 del 6 febbraio 2014, concernente la concessione di finanziamenti anche per interventi di nuova costruzione;
d) l’avanzato stato della procedura e le ingenti spese sopportate dalla cooperativa avrebbero generato un affidamento meritevole di tutela;
e) il termine di sei mesi previsto dalla legge regionale n. 16/2014, che ha introdotto il comma 153 bis dell’art. 1 della legge n. 5/2013, decorrerebbe dalla sua entrata in vigore, con conseguente riapertura del procedimento conclusosi con l’archiviazione.
10. Si è costituito anche il Comune di (omissis) a sostegno della società appellata, ripetendone gli argomenti e sostenendo l’improcedibilità e l’infondatezza dell’appello.
11. Con ordinanza 7 aprile 2014, n. 1420, la Sezione ha accolto la domanda cautelare della Regione appellante nel senso di una sollecita fissazione dell’udienza pubblica di discussione.
12. Con note di udienza depositate il 14 novembre 2017, la cooperativa ha insistito sull’eccezione di improcedibilità dell’appello anche alla luce della nuova proposta presentata e dell’avvio, da parte del Comune di (omissis), del procedimento di adozione della variante urbanistica.
13. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
14. In via preliminare il Collegio osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio.
14. L’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, opposta dalla cooperativa appellata e condivisa dal Comune di (omissis), non è fondata.

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