Nel procedimento penale e, più nello specifico, nel giudizio per direttissima viola il diritto di difesa la notifica al difensore 60 secondi prima della celebrazione dell’udienza
Sentenza 7 dicembre 2017, n. 54958
Data udienza 11 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. PARDO Ignazio – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandr – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE;
– Da (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/01/2017 del TRIBUNALE di GORIZIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’annullamento con rinvio ritenendo accogli bili gli argomenti proposti dalla parte pubblica ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Gorizia applicava all’imputato la pena concordata di anni due mesi otto di reclusione richiesta dalle parti, riconoscendo la recidiva reiterata contestata.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che deduceva vizio di legge: la sentenza emessa all’esito del giudizio direttissimo sarebbe nulla in quanto il tempo intercorrente tra la notifica e la celebrazione dell’udienza (60 secondi) sarebbe stato incompatibile con l’esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilita’ del motivo proposto dalla difesa dell’imputato, ma il relazione al ricorso del procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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