Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5665. Ai fini della dichiarazione d’improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Ai fini della dichiarazione d’improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse la sopravvenienza deve essere tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, della pronuncia del giudice.

Sentenza 4 dicembre 2017, n. 5665
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8554 del 2011, proposto da:
Br. Fa., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Sa., Lo. Co., Ca. Ce. e Ma. Ce., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Um. Gu. e Mi. Co., con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via (…);
Cu. Fallimento Bi. Co. Snc di Ba. & Mi., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 03094/2010, resa tra le parti, concernente errata valutazione del prezzo di acquisto di alloggio di edilizia residenziale pubblica convenzionata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 24 marzo 2017, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Co. e Co. anche su delega di Gu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia riguarda l’impugnazione, da parte del Sig. Br. Fa., del provvedimento del Comune di (omissis) – Ufficio Casa ed Edilizia Pubblica, datato 21/02/02, archiviato in data 22/02/02 con n. di archivio generale 19424, con oggetto “Contenzioso Bi./Fa. Precisazioni. Causa n. 1448/1994”, nonché di tutti gli atti precedenti, concomitanti e susseguenti, ancorché non conosciuti. Il ricorrente – dopo aver sinteticamente ripercorso la complessa vicenda di causa, principiante dall’anno 1998 – esponeva che aveva incardinato un giudizio civile, presso il Tribunale di (omissis), per l’accertamento del suo diritto alla restituzione della somma di lire 50.000.000, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, versata a seguito della stipula di contratto preliminare di vendita di alloggio di edilizia residenziale pubblica agevolata, alloggio realizzato Bi. Co. S.n. c., del quale pretendeva essere dichiarato proprietario a norma dell’art. 2932 c.c. Nel corso del diuturno giudizio, il Comune di (omissis) rilasciava plurime dichiarazioni con le quali, preso atto della superficie dell’alloggio promesso in vendita, dichiarava la congruità del prezzo di cessione convenuto nel preliminare e del prezzo medio base.
2. Il ricorrente di primo grado – dopo aver argomentato nel senso della riconducibilità della controversia alla sfera della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 33 del D.Lgs. n. 80/98 – lamentava che l’indicazione relativa al prezzo medio di prima cessione sarebbe stata contrastante con analoga valutazione operata dallo stesso Comune nell’anno 1995 e che detta amministrazione sarebbe incorsa in errore nel computare il prezzo convenzionale degli alloggi. Il Comune avrebbe, inoltre, violato il principio di trasparenza per non aver posto il ricorrente nelle condizioni di interloquire nel procedimento conclusosi con la nota impugnata, tanto da incorrere in pretesi travisamenti che il ricorrente mancava di denunciare agli organi inquirenti.

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