Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza del 4 giugno 2012, n. 8940

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 2.11.2010, ha respinto il reclamo proposto da O. s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento. Questione controversa era se la società, che fin dal 2005 aveva ottenuto, ai sensi dell’art. 20 della l- n. 44/09 quale vittima del reato di usura, ripetute sospensioni sia dell’esecutività del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad istanza della S.F. e L. & C. s.n.c., sia del procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso in suo danno dalla predetta società, potesse ancora usufruirne alla data del 29. 3. 10, di emissione della sentenza impugnata. Per ciò che nella presente sede ancora rileva, la Corte territoriale ha premesso che, poiché la sospensione non si applica al termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, la creditrice istante, titolare di un credito portato da un provvedimento monitorio divenuto definitivo per mancata opposizione e munito di formula esecutiva, era pienamente legittimata a richiedere il fallimento; ha quindi rilevato che, ai sensi dell’art. 20 cit., la sospensione non può essere richiesta per un periodo superiore a 300 giorni, termine di cui la reclamante aveva già ampiamente usufruito, e non può essere ulteriormente prorogata; ha aggiunto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 457/2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordinava la concessione del beneficio unicamente al parere “favorevole” del prefetto, compete al giudice l’effettiva e finale valutazione della sussistenza dei presupposti della sospensione e che nel caso detti presupposti non ricorrevano.
La sentenza è stata impugnata da O. s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il curatore del Fallimento della O. s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La creditrice istante S. F. e L. & C. s.n.c. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, O. s.r.l., lamentando violazione dell’art. 20 comma 3 della l. n. 44/99, sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere S. s.n.c. legittimata a richiedere la dichiarazione di fallimento. Osserva in proposito che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del reclamo, la sospensione si applica anche al termine perentorio per proporre opposizione, sicché, alla data di deposito dell’istanza, la società non era munita di un titolo giudiziario definitivo, costituente valido titolo esecutivo.
Il motivo va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse della ricorrente a sentir riformare la decisione assunta sul punto dal giudice a quo. L’art. 6 comma 1 legge fallimentare, non richiede, infatti, che il creditore istante sia munito di titolo esecutivo, sicché, per ritenere S. s.n.c. legittimata all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento é sufficiente il rilievo che il credito dalla stessa azionato non solo non é stato contestato in sede di istruttoria prefallimentare, ma risulta espressamente riconosciuto da O. , che lo aveva inserito nell’elenco dei crediti trasmesso all’autorità amministrativa al fine di ottenere l’erogazione di benefici finanziari.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 13, 19 e 20 della l. 44/99, 14 della l. 08/96 e 7 dpr n. 455/99, O. contesta che la sospensione non sia suscettibile di rinnovo e non possa essere concessa per un periodo superiore ai 300 giorni. Rileva che, secondo la giurisprudenza della S.C., il termine in questione è dilatorio e che sarebbe stato onere del legislatore prevederne la perentorietà e l’improrogabilità, Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale non ha considerato che il suo diritto ad ottenere un’ulteriore sospensione discendeva dall’essere essa stata vittima anche del reato di estorsione, secondo quanto rappresentato nelle tre istanze rivolte all’autorità amministrativa, fra l’aprile ed il novembre del 2009, per accedere all’erogazione di un mutuo di solidarietà decennale.
La prima delle due censure nelle quali si articola il motivo è infondata.
Infatti, secondo il principio recentemente enunciato da questa Corte (Cass. ord. n. 18612/010), che va pienamente condiviso, la sospensione dei termini per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, prevista in favore delle vittime dell’usura ai sensi dell’art. 20 l. n. 44/99, non è prorogabile, atteso il carattere eccezionale della disposizione, che deroga alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure espropriative ed, in definitiva, all’attuazione dell’art. 2740 c.c. La seconda censura va invece dichiarata inammissibile, non avendo la ricorrente chiarito se le elargizioni richieste nel 2009 trovassero causa in un nuovo evento lesivo od in quello denunciato nel 2005, per il quale essa aveva già usufruito di ripetute proroghe della sospensione.
3) Con il terzo motivo, lamentando ulteriore violazione delle medesime disposizioni, nonché vizio di motivazione, la ricorrente deduce che essa aveva richiesto la sospensione anche in virtù di un nuovo evento lesivo, oggetto di denuncia depositata presso la Procura del Tribunale di Teramo l’11.2.09, del tutto autonomo rispetto a quello del 21.4.05 dal quale era derivata la concessione del primo termine e delle successive proroghe. Assume che, in presenza del nuovo evento lesivo, il Tribunale, anziché dichiarare il fallimento, avrebbe dovuto tener conto dei pareri favorevoli del Prefetto e del Presidente del Tribunale di Teramo, ottenuti i quali gli effetti sospensivi derivavano direttamente dalla legge, e che su tale questione, oggetto di specifico motivo di reclamo, la Corte si è limitata a rilevare la non vincolatività del parere prefettizio.
Il motivo è infondato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 457 del 2005, ha infatti dichiarato l’illegittimità dell’art. 20 comma 7 della l. n. 44/99 limitatamente alla parola “favorevole”, rilevando che l’aggettivo, riferito al parere espresso dal prefetto, rendeva non implausibile l’interpretazione secondo cui il potere di sospensione risultava attribuito all’organo del potere esecutivo, rispetto al quale l’autorità giudiziaria era chiamata a svolgere, attraverso il parere non vincolante del presidente del tribunale, una funzione meramente consultiva.
Nella citata sentenza il giudice delle leggi ha chiarito che il potere di decidere in ordine alle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell’usura, proprio perché incidente sul processo, ha natura giurisdizionale e non può che spettare in via esclusiva all’autorità giudiziaria.
La tesi della ricorrente, secondo cui, una volta acquisti i pareri favorevoli del prefetto e del presidente del tribunale, gli effetti della sospensione deriverebbero direttamente dalla legge, risulta dunque pienamente smentita.
3) Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 20 l. n. 44/99 nonché vizio di motivazione, O. deduce che la Corte territoriale ha omesso di statuire sul motivo di reclamo con il quale essa aveva lamentato che il Tribunale, anziché limitarsi a valutare la sussistenza dei presupposti di legge, avesse posto a fondamento della propria decisione il parere negativo del Prefetto di Ascoli Piceno.
Il motivo va dichiarato inammissibile, in quanto volto a denunciare un vizio di omessa pronuncia che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, può essere fatto valere solo ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento della O. s.r.l., che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 200 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 04.06.2012

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *