Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati

Sul punto cfr.
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 marzo 2014, n. 5509

Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi dì natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati

 

Sentenza 3 maggio 2011, n. 9700
Data udienza 5 aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. LEVI Giulio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11679/2010 proposto da:

MO. RO. (OMESSO), quale genitore della minore Ca. El. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato TORSELLI GIAMPAOLO, rappresentato e difesa dall’avvocato MARTINO LUCREZIA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UB. AS. SpA (gia’ BP. AS. SPA) (OMESSO), in persona del suo procuratore Dott. Pe. An. Fa. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO FUSTINONI giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MO. RO. (OMESSO), GO. SI. , CA. MO. , CA. GI. , BI. FA. ;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1065/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, Sezione Seconda Civile, emessa il 25/11/2009, depositata il 02/12/2009; R.G.N. 341/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato TORSELLI GIAMPAOLO (per delega dell’Avvocato MARTINO LUCREZIA); udito l’Avvocato FONTANELLI ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il (OMESSO) C.M. mori’ per lo scontro della motocicletta sulla quale viaggiava con l’autovettura condotta dal proprietario Bi.Fa. .

Con sentenza n. 2949 del 2009 il tribunale di Bergamo, decidendo sulle domande risarcitorie dei congiunti, ritenne che l’incidente si fosse verificato per colpa prevalente (75%) del Bi. e lo condanno’, in solido con Ub. As. s.p.a., a pagare euro 159.164,17 a ciascuno dei genitori del defunto, euro 167.849,06 alla moglie ed euro 95.738,50 alla sorella, oltre agli accessori.

Escluse invece che potesse riconoscersi il risarcimento (indicato nella misura di euro 159.164,17) alla figlia del defunto Ca. El. , in quanto nata il (OMESSO), dopo la morte del padre. Ritenne che “ella non potesse essere titolare di alcun diritto al risarcimento in caso di lesione” in quanto priva della capacita’ giuridica alla data dell’evento dannoso.

2.- La sentenza e’ stata confermata sul punto dalla corte d’appello di Brescia che, decidendo anche sul gravame di Mo.Ro. quale esercente la potesta’ sulla figlia minore, lo ha respinto sul sostanziale rilievo che “al riconoscimento di un autonomo diritto al risarcimento per la morte di un genitore, avvenuta nel periodo intercorrente tra il concepimento e la nascita, e’ di ostacolo insormontabile la duplice circostanza dell’inesistenza al momento del sinistro del soggetto danneggiato e della mancanza di una norma specifica che gli attribuisca siffatto diritto, pur subordinato nel suo concreto esercizio all’evento della nascita”.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione Mo.Ro. nella indicata qualita’, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria.

Resiste con controricorso l’ Ub. As. s.p.a. (gia’ Bp. As. s.p.a.).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *