Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 13 novembre 2017, n. 26719. Ricorso contro l’avviso di accertamento Tarsu emesso da un Comune per un’area dove vi erano ruderi di un edificio

È inaccoglibile un ricorso contro l’avviso di accertamento Tarsu emesso da un Comune per un’area dove vi erano ruderi di un edificio, se il contribuente non ha provato che questo bene non era economicamente utilizzabile.

Ordinanza 13 novembre 2017, n. 26719
Data udienza 13 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4191-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE ISCHIA, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6475/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 01/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi del dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, dal comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Campania, con sentenza n. 6475/47/2015, depositata il primo luglio 2015, non notificata, rigetto’ l’appello proposto nei confronti del Comune di Ischia dalla sig.ra (OMISSIS), avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per TARSU richiesta dal Comune di Ischia per l’anno 2012, relativamente alla detenzione dell’area di mq 489 corrispondente ai ruderi della cd. (OMISSIS) ubicata sull’isolotto denominato (OMISSIS).
Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Il Comune di Ischia resiste con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, nn. 2, 3 e 4, e articolo 61, comma 2, nonche’ dell’articolo 132 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c. e articolo 111 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonche’ violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. e di quello del tantum devolutum quantum appellatum, ex articolo 342 c.p.c., lamentando che la decisione impugnata avrebbe totalmente omesso di pronunciare sul motivo d’appello col quale la contribuente rilevava la nullita’ della pronuncia di primo grado perche’ inidonea a rivelarne la ratio decidendi, essendosi essa risolta nel mero richiamo ad altra pronuncia intercorsa tra le stesse parti, neppure coperta dal giudicato.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 36 e 61, nonche’ degli articoli 132 e 324 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 111 Cost. e articolo 2909 c.c., avendo il giudice d’appello reiterato lo stesso modus operandi, pur oggetto di specifica denuncia di nullita’ della sentenza con il precedente motivo, della CTP, essendosi del pari limitata la CTR a richiamare, dichiarando di condividerne le argomentazioni, la precedente pronuncia intercorsa tra le stesse parti relativa alle annualita’ 2005-2010, pur dando atto che su di essa non si era ancora formato il giudicato.
Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ degli articoli 2727, 2729 e 2697 c.c., e del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 62, 63, 71 e 73 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 59 e dell’articolo 2 del regolamento TARSU del Comune di Ischia, e – se e per quanto occorra – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso altresi’ il diritto alla riduzione al 40% della tariffa, sul presupposto che la norma regolamentare attribuisse detto diritto quando l’area sia distante “oltre mille metri dal piu’ vicino punto di raccolta”, laddove l’articolo 2, comma 3 lettera a) del regolamento TARSU vigente nell’anno oggetto di accertamento (approvato con Delib. 30 maggio 2008, n. 24 Consiglio comunale), testualmente invece stabilisse la debenza del tributo in misura pari al 40% della tariffa “se la distanza dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto non supera i 1000 metri”.
I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati.
Essi sono entrambi manifestamente infondati.
Premesso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia e’ escluso quando la sentenza abbia assunto una decisione che comporti l’implicito rigetto della domanda od eccezione formulata dalla parte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 1, 11 settembre 2015, n. 17956; Cass. sez. 2, 4 ottobre 2011, n. 20311), diversamente da quanto dedotto dalla contribuente la sentenza impugnata non si e’ limitata al mero acritico richiamo all’altra decisione della CTR intercorsa tra le parti avente ad oggetto analoga questione, relativa alle annualita’ 2005- 2010, ma ne ha espressamente trascritto i passaggi essenziali, nel contesto della chiara indicazione delle doglianze manifestata avverso la sentenza di primo grado e dichiarando espressamente di condividerne le affermazioni, corroborando tale affermazione con il richiamo anche a precedenti di questa Corte di legittimita’.
Risultano, quindi, pienamente soddisfatte, nella vicenda processuale in esame, le condizioni in presenza delle quali questa Corte ritiene legittima la cd. motivazione per relationem (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1 19 luglio 2016, n. 14786).
Del tutto inconferente e’ poi la denuncia della violazione dell’articolo 2909 c.c. – nel contesto peraltro di una censura riferita a preteso error in procedendo – laddove la stessa pronuncia impugnata da’ conto che sulle annualita’ d’imposta oggetto della precedente richiamata decisione della CTR non si era ancora formato il giudicato.
Ugualmente e’ manifestamente infondato il terzo motivo.

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