Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 8 novembre 2017, n. 5157. L’errore di fatto è configurabile in ordine a documenti e ad atti processuali, ma solo nell’attività di lettura e di percezione del loro incontestabile significato letterale e logico da parte del giudice

L’errore di fatto è configurabile in ordine a documenti e ad atti processuali, ma solo nell’attività di lettura e di percezione del loro incontestabile significato letterale e logico da parte del giudice, giacché l’errore di interpretazione e di valutazione dei fatti è errore di diritto nei cui confronti è, appunto, inammissibile la revocazione stessa

Sentenza 8 novembre 2017, n. 5157
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 8341 del 2016, proposto da:
Società Cooperativa Cr. Ro., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lu. Mo., con domicilio eletto presso l’avvocato Co. Mo. in Roma, viale (…);
contro
Comune di (omissis),non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez.V, n. 884/2016, resa tra le parti, concernente la statuizione sulle spese di giudizio relativo all’impugnazione del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza intesa all’aggiudicazione definitiva della concessione di un’area per attività ricreativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. Raffaele Prosperi, nessuno presente per la parte intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

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