Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 10 novembre 2017, n. 51446. È legittima l’istanza di riesame se è stata trattenuta copia di documenti dissequestrati

La formale opposizione del segreto professionale, ove fosse stata sollevata in ragione della correlazione della disponibilita? dei beni sequestrati o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, sarebbe stata idonea a impedire all’ autorita? giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, salvi gli accertamenti previsti dall’ art. 256, comma 2, c.p.p..

Sentenza 10 novembre 2017, n. 51446
Data udienza 18 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 155/2016 in data 22.12.2016 del Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAZZI Alberto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARDIA Delia, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2016, a seguito di giudizio di riesame in materia di misure cautelari reali, il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, a seguito del deposito del provvedimento di restituzione di quanto sequestrato, la richiesta di riesame presentata da (OMISSIS) avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso nei suoi confronti dal P.M. in data 9 novembre 2011 nonche’ rispetto al decreto di convalida di sequestro reso dal medesimo magistrato inquirente il successivo 5 dicembre 2016.
2. Hanno proposto per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell’indagato, deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), il vizio di legge e il difetto di motivazione rispetto al disposto sequestro di informazioni con riferimento alla disciplina dell’esecuzione di copie dei documenti sequestrati e all’esercizio del segreto professionale dei dottori commercialisti.

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