Il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione da parte del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo allo stato della procedura pendente e ad eventuali motivi di urgenza a lui noti, sempre che l’esecutato non esiga espressamente un immediato deposito dell’atto di rinunzia
Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27545
Data udienza 26 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23908-2014 proposto da:
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Quadro Direttivo di 4 livello Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 760/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RILEVATO
CHE:
(OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania la (OMISSIS) S.p.A. (oggi (OMISSIS) S.p.A.) affermando che il proprio immobile sito in (OMISSIS) era stato sottoposto ad esecuzione forzata dalla banca (creditrice ipotecaria), la quale – nonostante l’integrale pagamento del debito in data 7/10/2005 e una diffida alla cancellazione del pignoramento e dell’ipoteca risalente (stando alla sentenza impugnato) ai 19/12/2005 (nel ricorso si indica la diversa data del 7/12/2005) – aveva depositato rinuncia all’espropriazione soltanto in data 6/3/2006 e provveduto alla cancellazione dell’ipoteca il 9/3/2006; a causa dell’inerzia del creditore il (OMISSIS) aveva subito danni in quanto non aveva potuto cedere l’immobile, promesso in vendita come libero da gravami pregiudizievoli con contratto del 15/10/2005 con termine essenziale per il definitivo al 17/12/2005, subendo il recesso della promissaria acquirente (risalente al 13/12/2005) e la perdita del doppio della caparra; solo nel giugno del 2006 l’odierno ricorrente aveva potuto alienare il cespite, ma ad un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito nel preliminare del 15/10/2005; domandava, percio’, il risarcimento dei danni patiti;
si costituiva Capitalia S.p.A. (gia’ (OMISSIS) e poi incorporata in (OMISSIS)) chiedendo il rigetto delle pretese risarcitorie;
il Tribunale di Catania respingeva le domande attoree con sentenza n. 807 del 21 febbraio 2008;
(OMISSIS) proponeva appello lamentando l’erroneita’ della decisione poiche’ il Giudice di primo grado aveva ritenuto che a) la banca non fosse obbligata a provvedere immediatamente alla rinuncia agli atti esecutivi, b) il bene non fosse incommerciabile in presenza delle trascrizioni pregiudizievoli, c) lo stesso appellante fosse responsabile della mancata cancellazione della formalita’ di pignoramento, d) non sussistesse nesso di causalita’ tra la condotta omissiva dell’istituto di credito e il minor valore di compravendita del bene;
la Corte d’appello di Catania – con la sentenza n. 760 del 20 maggio 2014 – rigettava l’impugnazione;
= avverso tale decisione (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste con controricorso (OMISSIS);
il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1 e ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’articolo 1200 cod. civ. per non essere stato ravvisato un inadempimento imputabile alla banca nella mancanza di una rinuncia agli atti esecutivi immediatamente successiva al pagamento del debito; sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che fosse necessaria una specifica assunzione, da parte della banca, dell’obbligazione di procedere immediatamente alla rinuncia agli atti dell’espropriazione immobiliare, trattandosi invece di un’obbligazione ex lege discendente dalla succitata norma a cui l’istituto di credito avrebbe dovuto dare seguito autonomamente e subito dopo il pagamento.
Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1223 e 1227 cod. civ. per avere la Corte d’appello escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva della banca e il danno subito dall’appellante, in quanto la circolazione del bene formalmente ipotecato, seppure non incommerciabile sotto il profilo strettamente giuridico, era stata comunque ridotta; inoltre, non poteva ragionevolmente attribuirsi a negligenza del creditore il danno derivante dalla permanenza delle formalita’; da ultimo, per la natura contrattuale dell’obbligazione ex articolo 1200 cod. civ., al (OMISSIS) spettava soltanto l’onere di allegare l’inadempimento e di provare l’ammontare del danno subito.
Con l’ultimo motivo si censura la statuizione sulle spese di lite, addossate al (OMISSIS), erroneamente ritenuto soccombente.
2. I motivi, tra loro connessi (vertendo i primi due sugli elementi fondanti la pretesa responsabilita’ della banca ed il terzo sulla pronuncia sulle spese, meramente consequenziale al principio di soccombenza), possono essere esaminati congiuntamente.
In punto di colpevole inadempimento dell’istituto di credito (tenuto – in tesi attorea – a presentare, autonomamente ed immediatamente dopo il saldo del debito, la rinuncia agli atti dell’esecuzione forzata intrapresa contro il (OMISSIS)), la Corte d’appello di Catania ha affermato che non era configurabile in capo alla banca l’obbligazione di procedere immediatamente al deposito della rinunzia ex articolo 629 cod. proc. civ. (“non e’ stato neppure dedotto dall’appellante che la banca, nel momento in cui ebbe a ricevere il pagamento a saldo rilasciando la relativa quietanza, si sia obbligata a procedere immediatamente al deposito della rinunzia agli atti dell’esecuzione immobiliare”) e che – analogamente a quanto ritenuto in giurisprudenza in tema di ipoteca – sarebbe spettato al (OMISSIS) richiedere la formalizzazione di un atto di rinunzia alla procedura (che si sarebbe potuta estinguere anche per inattivita’ del creditore ex articolo 631 cod. proc. civ.) e anticipare le spese necessarie per tale attivita’ giudiziale (“sino al momento in cui il (OMISSIS) ebbe a richiedere al creditore la rinunzia alla procedura esecutiva ed il consenso alla cancellazione dell’ipoteca, con l’onere di attivarsi e di offrirsi di pagare le spese necessarie, la banca appellata non puo’ ritenersi inadempiente, ai sensi dell’articolo 1200 c.c., con conseguente inconfigurabilita’ gia’ del primo elemento di fattispecie della dedotta responsabilita’ e cioe’ dell’inadempimento imputabile a quest’ultima”).
[…segue pagina successiva]
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