Suprema Corte di Cassazione

Sezione Prima

Sentenza del 31 maggio 2012, n. 8787

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2000, S.E. , S.S. e Se.El. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo la Banca (…) s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del protesto di quattro assegni tratti sul conto corrente n. (…), ad essi cointestato presso la filiale di Viterbo della predetta banca, facenti parte di un libretto di cui era stato denunciato lo smarrimento in data 28-2-1997, e dunque illecitamente utilizzati da ignoti. Gli attori deducevano la erroneità dei protesti, elevati nei loro confronti nel periodo tra il 10-3-1999 ed il 23-4-1999, nei quali si dichiarava che l’assegno era stato smarrito e la firma di traenza era apocrifa, sostenendo che i protesti avrebbero dovuto essere elevati nei confronti dei soggetti che avevano firmato i titoli risultando la loro firma leggibile; lamentavano, quindi, di avere subito gravissimi danni a seguito dei detti protesti, e, in particolare: che la C. S.p.a. aveva revocato il fido a S.E. che per rientrare aveva dovuto subito versare lire 100.000.000; l’interruzione della trattativa avviata per l’instaurazione di un rapporto con la C. SIM finalizzato ad un affidamento di lire 200.000.000 presso il Credito (…); il mancato finanziamento per l’acquisto di una autobetoniera da G.B. ; la mancata partecipazione ad una associazione temporanea di impresa con la ottenere dilazioni di pagamento.
Si costituiva la banca convenuta assumendo la correttezza dei protesti dei titoli smarriti e ricordando che i correntisti non avevano custodito i moduli con la dovuta diligenza, come prescritto dall’art. 3 delle condizioni generali di conto corrente, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta l’esibizione dei titoli protestati e respinte le altre istanze istruttorie, con sentenza del 13 ottobre 2003, il Tribunale di Viterbo rigettava la domanda degli attori e compensava le spese processuali.
Avverso detta sentenza proponevano appello i S. con atto notificato alla Banca (…) il 30 gennaio 2004.
Si costituiva la banca appellata chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 730/10, rigettava l’appello. Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione i S. sulla base di tre motivi illustrati con memoria.
Il (…) non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, deducendo una erronea interpretazione della giurisprudenza di questa Corte da parte del giudice di seconde cure, assumono che la responsabilità della banca trattaria non poteva essere esclusa per addebitare la stessa esclusivamente al pubblico ufficiale che aveva elevato il protesto.
Con il secondo motivo lamentano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio che aveva elevato il protesto in quanto litisconsorte necessario.
Con il terzo motivo lamentano la mancata ammissione della prova testimoniale.
Il primo motivo è fondato.
La Corte d’appello ha invero correttamente riconosciuto in conformità ai principi affermati da questa Corte (Cass. 16617/10) che il protesto dei titoli doveva essere elevato nei confronti dei firmatari degli stessi che avevano illecitamente acquisito il carnet d’assegni, posto che le firme degli stessi risultavano leggibili, e non già nei confronti dei ricorrenti, titolari del conto.
Ha peraltro escluso la responsabilità della banca ritenendo che l’unico responsabile dovesse ritenersi il notaio che aveva elevato il protesto.
Tale assunto è erroneo. Nel caso di specie in cui le firme apposte sugli assegni non risultano apocrife, ma indicano nomi diversi da quelli dei titolari del conto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “se all’esito dell’esame esterno della firma di traenza è evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l’istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell’assegno (L. n. 349 del 1973, art. 63, comma 1, n. 4 e art. 1) perché è stato denunciato come rubato, ma ha l’obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell’assegno (ovvero che a nome di quest’ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa: Cass. 6006/2003), e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è nessun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest’ ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quegli (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, arti. 6 e 15: Cass. 18910/2004). Diversamente il comportamento dell’istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti (L. n. 77 del 1955, art. 2), con l’ulteriore conseguenza di aver fatto conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria, con conseguente responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano (Cass. 2936/1974, 18316/2 007). Quanto poi al pubblico ufficiale, sussiste la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo se ha omesso di vigilare, anche per colpa lieve (Cass. 2821/1971), sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente, poiché nell’adempimento dei suoi obblighi di status a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell’atto – L. n. 89 del 1913, art. 47 – con perizia e diligenza professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all’emissione dell’assegno” (Cass. 16617/10).
Pertanto sia l’azienda di credito, sia il notaio, sono responsabili, in solido tra loro (Cass. 11103/1998); dei danni che possono essere derivati dall’erronea elevazione del protesto.
Il motivo va quindi accolto.
Il secondo motivo è invece infondato.
Invero nel caso di specie di verte in tema di responsabilità solidale per concorso nel fatto illecito e la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che in tema di obbligazione solidale passiva, poiché fra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l’ipotesi del litisconsorzio necessario per cui non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quelli non chiamati in giudizio (ex plurimis Cass.; 14700/10; Cass. 24425/06; Cass. 379/05; Cass. 2590/62).
Nel caso di specie nessuna integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio doveva essere disposta.
Quanto al terzo motivo,va premesso che la sentenza impugnata contiene una duplice ratio decidendi. Dopo avere, infatti, escluso la responsabilità della banca trattaria (questione esaminata con il primo motivo di ricorso) ha poi affermato che in ogni caso, i ricorrenti non avevano fornito la prova di aver subito danno dagli erronei protesti.
In relazione a tale affermazione i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione delle prove richieste.
La doglianza risulta fondata.
Invero i capitoli di prova (il cui testo è integralmente riportato nel ricorso) appaiono rilevanti in quanto volti a dimostrare l’esistenza del pregiudizio subito per effetto dell’erronea elevazione dei protesti. Gli stessi (collegati con missive già prodotte in atti di cui si chiede sostanzialmente la conferma) vertono infatti su mancate concessioni di linee di credito da parte di banche, mancati finanziamenti,mancato accordo sulla costituzione di un ATI, rifiuto da parte di operatori commerciali di effettuare vendite di materiali etc.
In tal senso la motivazione fornita dalla Corte d’appello per definire le prove testimoniali scarsamente concludenti ai fini del decidere non appare adeguata.
Si sostiene, in particolare, da parte della sentenza che non risultava rilevante che nei capitoli venisse specificato che gli odierni ricorrenti avevano rappresentato ai potenziali contraenti che si trattava di assegni rubati riempiti e sottoscritti da terzi poiché non risultava che alle missive dei terzi, in relazione alle quali si chiedeva la prova per testi, gli odierni ricorrenti avessero risposto per iscritto e poiché non risultava che essi avessero sollecitato la banca affinché si attivasse presso i terzi in questione per chiarire le ragioni dei protesti.
Tali circostanze invero si riferiscono ad attività dei ricorrenti che sarebbero state volte ad eliminare o ridurre gli effetti negativi dei protesti ma non rilevano in alcun modo ai fini della dimostrazione o della esclusione della esistenza di danni derivanti dai protesti che si sarebbero comunque già in precedenza prodotti.
Va inoltre soggiunto che, in relazione alla richiesta di danni non patrimoniali, questa Corte ha già avuto modo di affermare in altre occasioni, che il protesto ove illegittimamente sollevato, deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l’illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi “in re ipsa”, andrà senz’ altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l’onere di fornire la prova della sua esistenza. (Cass. 18316/07).
Ovviamente nella diversa ipotesi ricorrente anche nel caso di specie in cui sia dedotta specificamente una lesione della reputazione commerciale per effetto dell’ illegittimità del protesto, quest’ultima costituirà semplice indizio dell’esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione cui inerisce (Cass. 5 novembre 1998, n. 11103; Cass. 18316/07).
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione che si atterrà nel decidere ai principi di diritto dianzi enunciati e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

 

Depositata in Cancelleria il 31.05.2012

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