Corte di Cassazione, sezione quinta penale, entenza 26 settembre 2017, n. 44381. Non è reato l’espressione “ve la farò pagare” se riferita all’esercizio di azioni giudiziarie.

Non è reato l’espressione “ve la farò pagare” se riferita all’esercizio di azioni giudiziarie, il che implica un diritto e non un danno ingiusto o una minaccia.

Sentenza 26 settembre 2017, n. 44381
Data udienza 28 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/01/2013 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio relativamente al reato di cui all’articolo 594 c.p. perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato e per l’inammissibilita’ nel resto, con rideterminazione della pena;
udito il difensore dell’imputato, avv.to (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/01/2013, il Giudice di Pace di Bologna determinava la pena nei confronti di (OMISSIS) in Euro 400 di multa, per i reati di cui agli articoli 594 e 612 c.p. in danno di (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, a mezzo del suo difensore di fiducia, qualificato con ordinanza del 21.11.2016 come ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione della scriminante della provocazione ex articolo 599 c.p., comma 2 in ordine al reato di cui all’articolo 594 c.p. e la mancanza del contenuto minaccioso nelle frasi pronunciate all’indirizzo della (OMISSIS), in ordine al reato di cui all’articolo 612 c.p., in quanto, sussistendo da tempo un contrasto tra persona offesa ed imputato, non poteva escludersi che il riferimento fosse a possibili azioni giudiziarie.
3. In data 14.4.2017 l’imputato, a mezzo del suo difensore, ha fatto pervenire memoria, con la quale ha evidenziato, tra l’altro, la sopravvenuta abrogazione del reato di cui all’articolo 594 c.p. ed ha argomentato ulteriormente l’insussistenza della minaccia.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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