Può essere proposta opposizione davanti al Giudice di pace avverso il provvedimento di sospensione della patente, che è provvedimento amministrativo di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all’accertamento dell’ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio di un’attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.
Ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24392
Data udienza 22 febbraio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7973/2015 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO – UTG – PREFETTURA di LECCE, in persona del Prefetto in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 456/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 28/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice di pace di Lecce dichiarava improcedibile il ricorso proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza della Prefettura di Lecce con la quale gli era stata irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta della violazione dell’articolo 187 C.d.S., comma 1, accertata dai Carabinieri di Lecce, ritenendo che l’accertamento della fondatezza o meno della sanzione accessoria spettasse al Tribunale penale competente per il reato di cui all’articolo 187 c.t.
In virtu’ di appello interposto dall’ (OMISSIS) avverso la decisione del giudice di prime cure, il Tribunale di Lecce, in accoglimento del gravame, annullava l’ordinanza prefettizia rilevando, preliminarmente, che il provvedimento di sospensione della patente era stato emesso ai sensi dell’articolo 223 C.d.S., per cui vi era la facolta’ di proporre opposizione ai sensi dell’articolo 225 C.d.S. da esperirsi avanti al Giudice di pace; nel merito affermava che l’ordinanza era stata emessa in difetto di prova della consumazione dell’illecito addebitato all’opponente/appellante.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce ha proposto ricorso la Prefettura, sulla base di due motivi, cui ha replicato l’ (OMISSIS) con controricosto.
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