Le spese seguono la soccombenza: la parte sconfitta nel giudizio sopporta le spese che ha sostenuto e rimborsa quelle sostenute dalla parte vittoriosa (articolo 91 c.p.c.) e, ad un tempo, il Giudice potra’ “compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti nel caso di soccombenza reciproca o quando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. Pertanto, nel caso di specie, la sentenza, in assenza di reciproca soccombenza, ed essendo, la motivazione posta a fondamento della compensazione, solo apparente, non risultando indicati, al contrario, i gravi motivi che avrebbero potuto legittimare la disposta compensazione, la compensazione stessa e’ priva di ragion d’essere e contraria al principio generale di cui si e’ detto, e, cioe’, che le spese seguono la soccombenza.
Ordinanza 12 ottobre 2017, n. 24049
Data udienza 19 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5625-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 7/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
Preso atto che:
il Consigliere Relatore Dott. Scalisi A. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta fondatezza del ricorso perche’ la disposta compensazione delle spese giudiziali non risulta giustificata.
La proposta del relatore e’ stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio:
PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO
Che:
(OMISSIS), con ricorso del 1 marzo 2016, ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 7 del 2016 della Corte di Appello di Milano relativamente alla disposta compensazione delle spese dei primi due gradi del giudizio ed alla omessa pronuncia in ordine al risarcimento dei danni processuali, ex articolo 96 c.p.c. richiesti dall’appellante.
(OMISSIS) in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.
Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe commesso due errori: 1) un primo error in procedendo: denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Violazione dell’articolo 91 c.p.c., comma 1 e articolo 92 c.p.c., comma 2 per avere, la sentenza impugnata, disposto la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio di merito, in considerazione della natura del contenzioso del valore esiguo della controversia e della qualita’ soggettiva delle parti; b) un secondo error in procedendo: denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sulla parte della domanda della convenuta relativa alla condanna dell’attrice soccombente al risarcimento dei danni processuali da responsabilita’ aggravata, ex articolo 96 c.p.c..
Violazione dell’articolo 112 c.p.c..
[…segue pagina successiva]
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