Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 26 settembre 2017, n. 22415. La denuncia di sinistro stradale deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio

La denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis la L. 26 febbraio 1977, n. 39, articolo 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (articoli 1334 e 1913 cod. civ.) delle circostanze, modalita’ e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicita’ delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole e’ portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario

Ordinanza 26 settembre 2017, n. 22415
Data udienza 20 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16117/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 418/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 05/03/2016;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis cod. proc. civ.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO IN FATTO

La motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.

La sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, anche nella parte in cui ha accolto l’eccezione proposta dalla compagnia assicurativa (OMISSIS) s.p.a. relativa alla tardivita’ con cui l’assicurata (OMISSIS) ha denunciato il sinistro.

Contro tale decisione la (OMISSIS) ricorre per due motivi, concernenti solamente la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicurativa. Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La corte d’appello ha ritenuto applicabile, a proposito della tempestivita’ della denuncia del sinistro da parte dell’assicurata, il termine di cui all’articolo 1913 cod. civ..

Tale decisione si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte, secondo cui la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis la L. 26 febbraio 1977, n. 39, articolo 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (articoli 1334 e 1913 cod. civ.) delle circostanze, modalita’ e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicita’ delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole e’ portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997, Rv. 503719).

Pertanto, nel caso di specie non trovava applicazione il termine perentorio invece ravvisato dalla corte d’appello e la sentenza deve essere cassata, nei termini di cui in motivazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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