Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 6686 del 3 maggio 2012
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Con la sentenza impugnata (dep. il 10.9.2009) la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stata accolta l’azione revocatoria L. Fall., ex art. 67, proposta dal curatore del fallimento della s.c.ar.l. Lilybetana Ediltermoelettrica nei confronti di P. A.C. (e altri soci e amministratori della società fallita, non impugnanti) in relazione a vari pagamenti ricevuti dai convenuti ed eseguiti dalla società successivamente fallita utilizzando la somma di lire 84.605.896 riscossa per lavori eseguiti in favore del Comune di Marsala in pendenza dell’istruttoria prefallimentare.
La Corte di merito ha evidenziato che la P. ha ricevuto la somma di lire 10.882.118 in data 11.7.1995 e la sentenza di fallimento è stata pronunciata il 23.10.1995. Stante la qualità rivestita dalla convenuta di amministratrice della società, la P. non poteva ignorare lo stato di insolvenza della società stessa, non potendo la medesima ignorare i numerosi debiti nei confronti di fornitori, del Banco di Sicilia, del personale e di enti previdenziali per un importo complessivo di oltre 300 milioni di lire, come risultava da una nota integrativa al bilancio al 31.12.1994 sottoscritta anche dalla stessa P.. Talchè era irrilevante la conoscenza dell’imminenza della riscossione del credito dal Comune.
2.- Contro la sentenza di appello la P. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con il quale denuncia violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e art. 2697 c.c., e relativo vizio di motivazione quanto al requisito soggettivo della revocatoria fallimentare. Non ha svolto difese la curatela intimata.
3.- Il ricorso appare manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., in quanto il vizio di motivazione denunciato è manifestamente infondato (la ricorrente reitera difese già disattese dal giudice del merito chiedendo una diversa valutazione delle risultanze probatorie). Inoltre la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale per il quale “in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l’onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica dell’esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell’impresa (prova inesigibile perchè diretta), nè quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perchè correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito” (Cass., 12 maggio 1998 n. 4769, CED, RV. 515343).
Il ricorso non contiene argomenti tali da indurre a mutare o confermare il principio innanzi richiamato e, quindi, i motivi formulati difettano del requisito di specificità. Può essere, dunque, trattato in camera di consiglio sussistendo i presupposti di cui all’art. 360 bis c.p.c.. p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Leave a Reply