Il tribunale non può dichiarare l’estinzione del processo se il giudice del rinvio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio.
Ordinanza 23 agosto 2017, n. 20286
Data udienza 7 luglio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 28709 del 2013 proposto da:
Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia in data 13 novembre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Celentano Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Proposta impugnazione con ricorso per cassazione avverso il provvedimento assunto in data 30 ottobre 2010 dal presidente del Tribunale di Brescia sul ricorso presentato dall’avv. (OMISSIS) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 84 e 170 questa Corte, con la sentenza n. 11752 del 2012, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, ha cassato il provvedimento impugnato in quanto emesso in assenza di contraddittorio con il Ministero della giustizia, parte necessaria, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al presidente del Tribunale di Brescia.
2. – L’Avv. (OMISSIS) ha quindi citato in riassunzione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per l’udienza dell’11 aprile 2013, chiedendo disporsi in suo favore, quale difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso richiesto.
All’udienza come sopra fissata, il giudice designato ha concesso all’interessato, su sua richiesta, termine per l’avvio della notifica al Ministero della giustizia, parte necessaria secondo quanto statuito nella sentenza della Corte di cassazione.
Effettuata la citazione per integrazione del contraddittorio, il Ministero della giustizia si e’ costituito eccependo essere intervenuta estinzione del giudizio per la mancata riassunzione dello stesso nel termine di legge a seguito della pronuncia di cassazione con rinvio.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 13 novembre 2013, ha giudicato fondata l’eccezione e ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio.
Il Tribunale ha rilevato che l’ordine ex articolo 102 cod. proc. civ. dato dal giudice del rinvio non puo’ ovviare all’omessa integrazione del contraddittorio gia’ precedentemente disposta dalla Cassazione, perche’ cio’ finirebbe per svuotare il contenuto sanzionatorio derivante dagli articoli 102, 307, 305, 392 e 393 cod. proc. civ., tanto piu’ che nella specie il soggetto cui viene attribuita legittimazione passiva in via esclusiva e’ proprio quello nei cui confronti non e’ stata effettuata la riassunzione nel termine di legge.
3. – Per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Brescia l’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 dicembre 2013, sulla base di due motivi.
L’intimato Ministero non ha notificato il controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo (violazione degli articoli 102, 307, 305, 392 e 393 cod. proc. civ., nonche’ dell’articolo 392 cod. proc. civ.) ci si duole che il Tribunale di Brescia abbia erroneamente ritenuto che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11752 del 2012 di cassazione con rinvio resa nella presente controversia, abbia emesso un ordine di integrazione del contraddittorio, laddove la pronuncia ha individuato nel Ministero della giustizia, non evocato nel processo, il soggetto legittimato passivo dell’azione proposta dal ricorrente. Il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio secondo cui, ai fini della tempestivita’ della riassunzione, e’ sufficiente, al fine di evitare decadenze, la notifica a uno dei litisconsorti processuali necessari, purche’ la riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti necessari avvenga nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice.
Con il secondo mezzo (violazione di norme procedimentali) il ricorrente lamenta che il Tribunale di Brescia abbia dichiarato estinto il processo malgrado lo stesso fosse stato tempestivamente riassunto mediante l’atto di citazione notificato al pubblico ministero e il contraddittorio, su conforme ordine di integrazione del giudice del rinvio, fosse poi stato, del pari tempestivamente, esteso al Ministero della giustizia.
2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono fondati.
Occorre muovere dal rilievo che, con la sentenza n. 11752 del 2012, questa Corte:
(a) ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate;
(b) ha cassato l’ordinanza impugnata in quanto emessa in assenza di contraddittorio con il Ministero della giustizia, parte necessaria;
(c) ha rinviato la causa al presidente del Tribunale di Brescia, “che disporra’ la notificazione dell’atto alla sopra indicata parte necessaria”.
Tanto premesso, e’ principio consolidato quello secondo cui la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensi’ come attivita’ di impulso processuale che deve coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimita’ e nei cui confronti e’ stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza: ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di anche una sola di dette parti entro il termine di legge, non puo’ legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l’atto introduttivo del giudizio (Cass., Sez. lav., 8 settembre 2014, n. 18853). Piu’ in particolare, se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, e’ tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l’estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 102 cod. proc. civ.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potra’ essere dichiarata l’estinzione del processo (Cass., Sez. 3, 19 marzo 2012, n. 4370).
Come osserva esattamente il pubblico ministero requirente, nel caso di specie non puo’ dirsi sussistente l’asserito mancato rispetto del dictum contenuto nella sentenza di questa Corte n. 11752 del 2012 che aveva disposto la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Brescia del 30 ottobre 2010.
Invero, avendo la Corte di cassazione imposto al giudice del rinvio di disporre la notifica dell’atto di opposizione al Ministero della giustizia, parte necessaria, era dovere di quel giudice – a fronte di un atto di riassunzione tempestivamente notificato all’altro contraddittore, parte del giudizio, ossia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia – ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia.
E poiche’ il giudice del rinvio ha ritualmente ordinato detta integrazione e l’avv. (OMISSIS) ha effettuato la tempestiva notificazione della citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero, lo stesso Tribunale non poteva dichiarare l’estinzione del processo, a tale conclusione in rito potendosi addivenire solo se l’ordine di integrazione non fosse stato tempestivamente eseguito.
3. – L’ordinanza impugnata e’ cassata.
La causa deve essere rinviata al Tribunale di Brescia, che la decidera’ in persona di diverso magistrato.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese, al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
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