Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2012 n. 6907
Per gli ermellini in riferimento al danno dovuto al fermo dell’auto è possibile la liquidazione equitativa […] anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.
L’autoveicolo, è di fatto, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
Sorrento 9 maggio 2012
Avv. Renato D’Isa
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