Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 27 giugno 2017, n. 31628

In tema di reato la pubblica amministrazione, non è configurabile il reato di abuso di ufficio nella condotta del direttore di dipartimento di area ospedaliera che, avendo ricevuto un’espressa delega per un progetto di riorganizzazione del personale, anche per la sua riallocazione, disponga – senza preventivo assenso delle organizzazioni sindacali di appartenenza – il trasferimento di alcune unità di personale dal reparto di assegnazione originario ad un nuovo reparto ospedaliero presso cui si registri carenza di personale (nella specie, il pronto soccorso). Ed invero, trattasi di legittimo esercizio del potere organizzativo non essendo sindacabile da parte del giudice penale il merito della azione amministrativa, peraltro nel sostanziale interesse di una organizzazione sindacale, peraltro in difetto di elementi concreti per ritenere che il pubblico ufficiale, pur in ipotesi di errore nella gestione, intenda produrre intenzionalmente un danno

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 27 giugno 2017, n. 31628

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/09/2016 del GUP dl TRIBUNALE di LOCRI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;

sentite le conclusioni del PG Dr. LOY MARIA FRANCESCA che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;

Udito il difensore Dr. (OMISSIS) che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

Il pubblico ministero del Tribunale di Locri chiedeva il rinvio a giudizio di (OMISSIS), direttore del dipartimento area ospedaliera di Locri, contestandogli il reato di abuso di ufficio ex articolo 323 c.p. per avere procurato intenzionalmente un danno ingiusto a (OMISSIS), infermiera professionale, (OMISSIS), operatrice professionale della direzione sanitaria, (OMISSIS), infermiere professionale, avendone disposto l’adibizione ad unita’ operative “diverse da quelle ove al tempo prestavano il loro servizio”, con provvedimenti che, secondo il pubblico ministero:

– erano di competenza esclusiva del direttore generale;

– erano stati emessi in assenza di nulla osta della organizzazione sindacale di cui i tre erano dirigenti;

non indicavano “serie ragioni che giustificassero il trasferimento”;

non tenevano conto che il sindacato citato aveva “presentato plurime segnalazioni e denunzie a carico” del (OMISSIS) nonche’ “incurante della mancata adozione di un piano organizzativo” dell’ospedale come richiesto dalla organizzazione sindacale.

Il giudice dell’udienza preliminare, con sentenza del 22 settembre 2016, ha dichiarato non luogo a procedere ex articolo 425 c.p.p. perche’ il fatto non sussiste ritenendo sostanzialmente del tutto inconsistente tale tesi di accusa.

Il gup ha osservato innanzitutto che non ricorrono affatto le presunte varie irregolarita’ segnalate:

– i provvedimenti non costituivano ne’ “trasferimento” ne’ “mobilita’ interna” dei lavoratori ai sensi del CCN comparto sanita’ e, quindi, non vi era alcuna necessita’ del parere delle rappresentanze sindacali, richiesto solo in caso di spostamento del lavoratore sindacalista in altra sede;

– La normativa di settore attribuisce al personale con la qualifica di (OMISSIS) i poteri necessari per l’organizzazione degli uffici, anche quanto alle misure relative alla gestione dei rapporti di lavoro; del resto, dalla documentazione in atti risulta che il (OMISSIS) aveva ricevuto una espressa delega per un progetto di riorganizzazione del personale, anche per la sua riallocazione, e che il settore critico era proprio quello dell’emergenza ove erano stati Spostati i tre infermieri. Tali provvedimenti, poi, ne’ sono stati ritenuti illegittimi dall’Amministrazione – che si e’ limitata a sospenderli in ragione della pendenza del presente procedimento penale – ne’ sono stati impugnati dai lavoratori;

– i provvedimenti sono motivati in via specifica con riferimento alla carenza di personale al pronto soccorso. Tale carenza, peraltro, risulta espressamente dalla documentazione in atti. Comunque, non si trattava affatto di scelta in alcun modo contraria al buon andamento.

In ogni caso, poi, rilevava il gup come nessun elemento concreto segnalasse una possibile intenzionalita’ di danno.

il pubblico ministero propone ricorso deducendo con unico ed articolato motivo:

– la contestazione non riguardava il trasferimento ma la “utilizzazione…. presso unita’ operative differenti….”. Quindi la sentenza e’ erronea perche’ non decide sulla accusa come formulata dal PM.

– La normativa contrattuale in vigore avrebbe imposto “laddove si fosse reso realmente necessario âEuroËœutilizzare’ i dipendenti presso unita’ operative diverse” il corretto uso della contrattazione decentrata recepita nel 1995 dal direttore generale della Asl.

Argomenta, quindi, su come il (OMISSIS) avrebbe dovuto procedere.

– Svolge argomenti per dimostrare l’errore del giudice nel ritenere che la competenza nella data materia spettasse anche all’imputato e che, comunque, vi era stata una cattiva gestione del progetto di riorganizzazione.

– Rinvia alla lettura delle disposizioni di servizio in questione per valutarne la assenza di motivazione.

– Vi era intenzionalita’ della condotta come desunto innanzitutto dal fatto stesso della violazione delle regole che l’ufficio impugnante reputa applicabili. Ritiene indicativo il fatto che i dipendenti siano “guarda caso aderenti alla medesima organizzazione sindacale, evidentemente mal sopportata (tanto piu’ “che servivano un territorio in cui la regola del silenzio e’ d’oro e l’omerta’ il valore di carattere primario) per via della incessante azione denuncia che andava ad investire il dr (OMISSIS) indagato al pari di tutto l’apparato dirigente dell’ASP di Reggio Calabria, tristemente nota alle cronache per i suoi smisurati buchi finanziari, pari solo alle inefficienze delle varie strutture di servizio amministrate sul territorio”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza degli argomenti oltre che per richiedere valutazioni in fatto non compatibili con il giudizio di legittimita’.

Il gup ha correttamente letto ed “interpretato” la contestazione (che, contrariamente a quanto sostiene l’ufficio impugnante, parlava espressamente di assenza di “ragioni che giustificassero il trasferimento”) ed ha rilevato come la prospettazione dell’accusa fosse fondamentalmente nel senso della non condivisione della scelta amministrativa. Preso atto di tale erronea impostazione, il gup ha riportato il tutto nei giusti binari, sulla scorta della verita’ processuale che non solo non faceva trasparire alcuna intenzionalita’ di danno – che e’ l’in se’ del reato di cui all’articolo 323 c.p. (“abuso” e non “cattivo uso” dell’ufficio) – ma, in realta’, escludeva in radice alcuna apparenza di irregolarita’ formale.

Rispetto a tale decisione, il ricorso appare fondamentalmente mirato a sindacare il merito della azione amministrativa, peraltro nel sostanziale interesse di una organizzazione sindacale; lo dimostra neanche tanto la assenza di (segnalazione di) un’evidente violazione delle regole da parte del (OMISSIS) (appaiono corrette, per quanto qui di interesse, le considerazioni del giudicante), quanto la totale assenza di elementi concreti per ritenere che l’imputato, pur in ipotesi di errore nella gestione, intendesse produrre intenzionalmente un danno. Che si sia fuori dal tema dell’abuso di ufficio quale correttamente configurato dal gup lo conferma il fatto che tale intenzionalita’, che nella imputazione era inserita quale semplice e generica clausola di stile e degradata ad elemento secondario, viene per la prima volta individuata solo nel ricorso ove, in risposta alla sentenza, si tenta di costruire una intenzionalita’ di abuso quale (ipotetica) generica ripicca di (OMISSIS) per essere inviso alla organizzazione sindacale in questione. Qui, invero, si chiedono anche valutazioni in fatto non consentite in sede di legittimita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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