La massima

Dalla presentazione di elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito deriva al giudice l’obbligo non solo della loro acquisizione, ma anche della loro valutazione, con la conseguenza che, in caso venissero disattese, è comunque richiesta una motivazione circa le ragioni che hanno portato ad escludere il rilievo alle prove assunte dalla difesa.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione VI

sentenza del 23 aprile 2012, n. 15701

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso, concernente la violazione del diritto di difesa, è fondato e il provvedimento è da annullare con rinvio al tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.

2. E’ noto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 336 del 23.9.2008, è intervenuta sul tema ed ha dichiarato che è “costituzionalmente illegittimo l’art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate”. 3. In seno al provvedimento, è stato precisato che l’ascolto diretto delle conversazioni non può essere surrogato dalle trascrizioni eseguite, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria; infatti l’accesso diretto alle registrazioni può essere necessario per valutare l’effettivo significato probatorio, perchè la qualità delle registrazioni può non essere perfetta, perchè risultano spesso rilevanti le pause, l’intonazione della voce etc. Pertanto, in assenza della trascrizione di un perito, l’interesse difensivo si appunta sull’accesso diretto tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni fatte dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero. Invero, la possibilità per quest’ultimo di depositare solo i brogliacci, se giustificata dall’esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice assegna alle misure cautelari, non può limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, considerato, altresì, che le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base della misura.

4. Quanto, poi (al fatto che il diritto di accedere alle registrazioni debba concretarsi nella possibilità di ottenerne una copia, va richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 17.6.1997, laddove è stato precisato che la “ratio” dell’istituto del deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia, considerando che al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve accompagnarsi autonomamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste.

5. E’ stato, ancora affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unte, che si determina una illegittima compressione del diritto di difesa, quando il PU, sollecitato con tempestiva istanza, rifiuti o ritardi, senza giustificato motivo, l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, sanzionata da nullità relativa; in relazione, poi,alla specificità della procedura, soggetta a termini ristretti ed al dovere di collaborazione tra le parti, ha sottolineato che la richiesta deve intervenire “in tempo utile” rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme procedurali, ma anche che, a fronte della complessità delle operazioni di duplicazione, l’A.G., ha uno specifico onere di motivazione circa l’impossibilità di adempiere al rilascio delle copie in tempo utile all’esercizio del diritto di difesa nella procedura incidentale; infine ha ribadito che il Tribunale del Riesame deve decidere senza dilazioni incompatibili con la specifica procedura.

6. Tanto premesso, è pacifico che la richiesta di avere copia dei files audio delle registrazioni utilizzate avvenne tempestivamente e che i ed audio sono stati consegnati in udienza dal PM alla difesa;

pur concordando in ipotesi con la difesa che la produzione ha comportato un limitato tempo per l’ascolto diretto delle registrazioni, dato che il Tribunale ha concesso un rinvio della udienza a tal fine, di due giorni, non può convenirsi invece sulla conseguenza di nullità che viene invocata. Di fatto, come osservato dal Tribunale, il difensore del T. ha preso atto del contenuto dei dialoghi, tanto da elaborare una propria versione e da indicare errori e manchevolezze nella interpretazione degli stessi.

7. La doglianza che il tempo per la trascrizione fosse esiguo al punto da annullare la possibilità di controdurre e mettere in evidenza elementi favorevoli alla difesa è(dunque contraddetta dalla stessa attività svolta dal difensore, sicchè la deduzione incide in definitiva non già sulla ritualità dell’acquisizione, ma sulla interpretazione dei dati indiziaria di cui si denuncia la erroneità. 8. Stesale aspetto, ossia se i dialoghi intercettati avessero in equivoca valenza accusatoria o si prestassero ad altre alternative interpretazioni, il Tribunale ha dato risposte che non possono condividersi, in quanto irragionevolmente motivate, si da verificarsi in concreto un caso di motivazione apparente e contraddittoria.

9. L’onere di sviluppare un adeguato apparato argomentativo, per verificare i ragionevoli dubbi avanzati dall’indagato, è stato pretermesso, poichè il giudice distrettuale ha dato atto esplicitamente di non aver “potuto o saputo tecnicamente” ascoltare la fonte diretta, per difetto di adeguata apparecchiatura elettronica, ed ha perciò privilegiato la versione contenuta nel brogliaccio, professando maggior fede in essa, perchè espressa dal personale della p.g. qualificato e preparato a tale attività. 10. Ora, a prescindere dalla osservazione sulla apoditticità di tale ragionamento, cui è ictu ocuti possibile contestare il fatto contrario, – e che cioè la difesa ha avuto la possibilità di riascoltare i nastri, laddove la trascrizione nei brogliacci è immediata, con inevitabili riflessi sulla percezione delle voci -, il punto è il Tribunale non ha ascoltato i files, eppure ha espresso un giudizio su di essi. Ciò equivale violare il principio espresso da questa corte, secondo cui dalla presentazione di elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito deriva al giudice l’obbligo non solo della loro acquisizione, ma anche della loro valutazione, con la conseguenza che, in caso venissero disattese, è comunque richiesta una motivazione circa le ragioni che hanno portato ad escludere il rilievo alle prove assunte dalla difesa (Sez. 2, 27 maggio 2008, n. 28662, Manola).

11. Si impone l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta affinchè tenga conto dei risultati delle trascrizione difensivi prodotte dall’indagato, procedendo alla opportune verifiche.

12. E’ da disporre inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta.

Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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