Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 maggio 2017, n. 26315

Nell’applicazione dell’articolo 131-bis sulla particolare tenuità del fatto pesa anche la recidiva. No al beneficio dunque se con la recidiva nel conto la pena lievita oltre i 5 anni.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 25 maggio 2017, n. 26315

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo;

avverso la sentenza del 27/10/2016 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, applicando la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p. per la particolare tenuita’ del fatto.

2. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo.

Dopo aver premesso che al (OMISSIS) e’ stata contestata la violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, per aver violato gli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in particolare per non essersi presentato all’autorita’ di pubblica sicurezza il 19.8.2015 per apporre la firma sul foglio di controllo, assume che erroneamente il giudice ha ritenuto la particolare tenuita’ del fatto, omettendo di prendere in esame la modalita’ della condotta posta in essere dall’imputato e l’entita’ del danno cagionato.

Inoltre, rileva l’erronea applicazione dell’articolo 131-bis c.p. con riferimento ai limiti edittali entro i quali l’istituto della particolare tenuita’ del fatto puo’ trovare applicazione, in quanto il giudice non ha considerato che la contestata recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4, ha determinato per il reato in oggetto una pena edittale superiore al limite dei cinque anni.

3. Il ricorso e’ fondato, in quanto ai fini della determinazione della pena, in applicazione della causa di particolare tenuita’ del fatto, l’articolo 131-bis c.p. impone che si tenga conto delle circostanze “per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale”, tra cui vi rientra la recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4, contestata al (OMISSIS). Cio’ determina, per il reato in questione, il superamento del limite edittale dei cinque anni previsto dal citato articolo 131-bis per l’applicazione della causa di non punibilita’, di cui l’imputato non avrebbe dovuto beneficiare.

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, Ufficio del giudice dell’udienza preliminare.

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