Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 14 giugno 2017, n. 29744

La presenza di un pericolo di danno esiguo, la non abitualità della condotta ed il positivo comportamento post-delictum consentono di ritenere la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

SENTENZA 14 giugno 2017, n. 29744

 

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 2422015 la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di Sp. Pa. e Ol. Ma. per il delitto di cui agli artt. 56-624-625 cod. pen. per il tentato furto di merce in danno del Supermercato «Italfrutta» sito all’interno del Centro Commerciale Italmark (ac. in Orzinuovi-BS- il 4102010).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, lamentando:

2.1. la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza dell’aggravante della violenza sulla cosa, non essendo provato che la rimozione delle etichette antitaccheggio fosse stata opera degli imputati, ben potendo essere state asportate da terzi.

2.2. Il difetto di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. I ricorrenti, inoltre invocavano l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Tale richiesta non era stata avanzata in sede di merito, essendo entrata in vigore la nuova disposizione dopo la pronuncia della sentenza d’appello.

2.3. Con nota depositata il 1622017, il difensore degli imputati produceva atto di risarcimento del danno per Euro 1.000,00 e di remissione di querela da parte del legale rappresentante dell’Italmark.

Considerato in diritto

La sentenza deve essere annullata senza rinvio.

La prima censura formulata è connotata da manifesta infondatezza ed invoca valutazioni di merito non consentite nel giudizio di legittimità.

Invero, quanto alla configurabilità dell’aggravante, questa Corte ha ripetutamente affermato che «In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, cod. pen.), non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla ‘res’ oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita» (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 3372 del 18/12/2012, dep. 2003, Rv. 254782).

Quanto alla circostanza che la manomissione può essere stata il frutto dell’azione di altri soggetti, la censura formulata dalla difesa sul punto, esprime solo un dissenso generico e congetturale rispetto ad una ricostruzione del fatto che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

Fondato, invece, è il motivo di ricorso con cui si è invocata l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito rilevanti principi in tema di applicazione del novello istituto in sede di legittimità. In particolare si è affermato che:

– avendo l’istituto natura sostanziale, la sua applicazione è deducibile e rilevabile d’ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile;

– quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d’ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell’art. 620, comma primo lett I), cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266593 e 266594).

Ciò detto, nel caso in esame il tentativo di furto ha avuto come oggetto materiale, generi alimentari e due saponette, per un valore complessivo di Euro 39,16. In sede di giudizio di merito gli imputati si sono visti riconoscere l’esistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4.

Va considerato, inoltre, che trattasi di soggetti incensurati i quali hanno, sebbene tardivamente ai fini del riconoscimento dell’attenuante, risarcito il danno.

Pertanto, la presenza di un pericolo di danno esiguo, la non abitualità della condotta ed il positivo comportamento post-delictum consentono di ritenere la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Il riconoscimento della esimente assorbe la censura relativa alla dosimetria della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché gli imputati non sono punibili per particolare tenuità del fatto

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