Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 marzo 2012 n. 5175
Per gli ermellini la durata breve di appena dieci mesi della convivenza matrimoniale tra le parti, culminata nell’abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta e caratterizzata da incomprensioni e contrasti continui, verosimilmente dovuti a differenze caratteriali e di educazione ed a carenza di affetto sponsale, tali da renderne intollerabile la prosecuzione, come accertato nel giudizio di separazione.
In assenza di alcun tentativo serio di conciliazione da parte dei medesimi ed, in particolare, della moglie, nel mentre conferma il fatto che la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall’intento di riparare all’errore commesso, il concepimento del figlio, anche da parte delle convenuta e non, invece, dall’intento della medesima di vivere con il marito per tutta la vita, costituisce un ulteriore dato, da parte sua, della riserva mentale di quest’ultimo.
Sorrento, 31 marzo 2012. Avv. Renato D’Isa
[1]Scaricabile e consultabile sul sito del Sole 24ore – Guida al Diritto
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