Suprema Corte di Cassazione
Sezione II
sentenza del 15 febbraio 2012, n. 6032
Ha proposto ricorso per cassazione, M.G., avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 10.5.2011, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal tribunale di Cosenza il 17.11.2008, per i reati di faslità personale e materiale di cui ai capi a) e c) della rubrica, e per il delitto di truffa di cui al capo b), commesso in danno di Z.M..
Secondo l’accusa, il M. aveva ottenuto il versamento della somma di Euro 340 da parte della persona offesa, in dipendenza dell’acquisto di due giubbotti offerti in vendita on line dallo stesso imputato, che non li aveva poi mai consegnati all’acquirente, con la canalizzazione della somma su una poste pay intestata a Z.M., incassata poi con l’esibizione di un falso documento di identità di quest’ultimo.
L’unico motivo di ricorso è incentrato sul vizio di violazione di legge della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., che non sarebbe invece ravvisabile considerando che il documento esibito dall’imputato potrebbe essere stato riprodotto in fotocopia e non in originale.
Ma la censura è infondata, corrispondendo ad una deduzione difensiva già avanzata con i motivi di appello e congruamente disattesa dalla Corte di merito sul rilievo secondo cui anche la riproduzione fotostatica di un documento che abbia l’apparenza di quello originale e sia utilizzato come documento originale, integra il reato di cui all’art. 482 c.p. (cfr, ex plurimis, Cass. Pen. Sez. 5^, nr. 5401 del 2.12.2004, dove la precisazione che non può considerarsi rilevante, ai fini della punibilità del fatto, come si sostiene invece in ricorso, l’eventuale assenza dell’attestazione di autenticità del documento).
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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