SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 28 dicembre 2011, n. 29388
Fatto e diritto
Il Comune di Buonalbergo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 61 del 16/30.11.2005 con la quale il Giudice di Pace di San Giorgio La Molara ha accolto l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. 22 L. 689/81, proposta da A..L. avverso un verbale della polizia municipale dell’ente ricorrente, relativo alla violazione amministrativa di cui all’art. 142 co. 8 cit. cod., sulla scorta dell’accertamento di velocità a mezzo di apparecchiatura automatica “traffipax”, ritenendo fondati i motivi esposti, quelli deducenti: a) l’illegittimità, per “mancata garanzia di legalità ed obiettività nell’accertamento” delle infrazioni, della collaborazione di una società privata concessionaria del relativo servizio, nelle operazioni di rilevazione delle stesse e trasmissione alla polizia municipale dei rilievi fotografici ritenuti “validi per la sanzione”, con sostanziale delega dell’accertamento; b) per la mancata periodica sottoposizione dell’apparecchio in questione, ancorché corrispondente a modello omologato dal competente ministero, alla c.d. “taratura”, ritenendo questa obbligatoria, in considerazione della natura “metrica” dello strumento, ai sensi della normativa statale ed internazionale in materia.
Il ricorso, al quale non ha resistito l’intimato, deve essere accolto per la fondatezza di entrambi i motivi esposti, alla luce di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.
Il primo mezzo, deducente violazione degli artt. 4 e 5 L. 2248 /1865 all. E, 22 e 23 L. 689/81, 142 C.d.S. e 345 Reg. Att., 2700 c.c., omessa ed insufficiente motivazione, trova positivo riscontro, segnatamente, nelle sentenze nn. 22816/08 e 20081/11, entrambe emesse su ricorsi analoghi del medesimo Comune oggi ricorrente contro sentenze del G.d.P. di S.Giorgio la Molara, nelle quali si è avuto modo di escludere che la collaborazione tecnica, prestata da privati agli organi di polizia preposti all’accertamento e contestazione degli illeciti stradali, ne infici la legittimità ed affidabilità, allorquando – come nella specie è stato desunto dall’analitico esame della convenzione regolante il rapporto in questione – la verifica delle risultanze degli atti di accertamento sia demandata agli organi di polizia, poiché il supporto tecnico assicurato dagli ausiliari privati nelle fasi di impostazione ed installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi costituisce una ulteriore garanzia di affidabilità dell’accertamento stesso. Considerato che le medesime considerazioni valgono anche per la delega al compimento delle attività, puramente tecniche, di sviluppo e stampa dei rilievi fotografici delle infrazioni, automaticamente registrate dagli apparecchi, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale al riguardo, e che la successiva trasmissione dei rilievi stessi all’ufficio di polizia municipale costituisce attività puramente materiale, non interferente nell’esercizio dei compiti istituzionali dello stesso, non ravvisando ragioni per doversi discostare dal suesposto orientamento (peraltro conforme ad altre pronunzie di legittimità sulla tematica in questionerà cui nn. 2952/98, 1955/10), il collegio ritiene sufficiente nella specie richiamare le motivazioni delle precitate sentenze, al le quali si riporta.
Quanto al secondo motivo, la fondatezza dello stesso va dichiarata alla luce principio, pure ripetutamele affermato da questa Corte (v. in particolare nn. 23978/07, 29333/08, 9846/10), alle cui precedenti pronunzie il collegio aderisce richiamandone le relative motivazioni, secondo cui le apparecchiature in questione non devono essere sottoposte alle operazioni di controllo previste dalla legge n. 73 del 1991, istituti va del servizio nazionale di taratura, essendo la relativa normativa relativa alla materia c.d. “metrologica”, diversa da quella di misurazione elettronica della velocità e di competenza di autorità amministrative del tutto diverse da quelle competenti nei casi di specie.
L’accoglimento del ricorso comporta, conclusivamente, la cassazione della sentenza impugnatale va pronunziata senza rinvio, con diretta decisione nel merito, reietti va dell’opposizione, ai sensi dell’art. 384 co. 2 u.p. c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti e considerato che nella specie il giudice a quo ha esaminato e respinto tutti i rimanenti motivi addotti dall’opponente.
Tenuto conto che quest’ultimo non ha resistito al ricorso, che la decisione impugnata fu adottata in conformità ad orientamenti giurisprudenziali di merito largamente diffusi all’epoca delle sua pronunziatolo successivamente superati dal consolidamento di quelli di legittimità, in questa sede richiamati ed applicati, giusti motivi comportano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio e di quello di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio relativamente ai motivi accolti e, pronunziando nel merito, rigetta l’opposizione. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
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