Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 13 gennaio 2012 n. 387. Il venir meno dei presupposti per l’erogazione del contributo di mantenimento nei confronti della ex moglie e dei figli non determina anche l’assegnazione della casa familiare in comproprietà
Il testo integrale
Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 13 gennaio 2012 n. 387
Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione secondo la quale la legge subordina il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In assenza di questi presupposti la casa in comproprietà non può essere assegnata dal giudice e resta soggetta alle norme sulla comunione . Ma se esiste, un accordo di natura negoziale in sede di separazione che dispone, ad esempio come nel caso trattato, la vendita a terzi del bene solo dopo che i figli autosufficienti trasferiscano altrove la loro residenza, tale accordo resta in vigore e così anche l’assegnazione della casa fino a quando non si verificano le circostanze concordate.
È fatto salvo però, come già indicato, che non esistano eventuali accordi di natura negoziale intercorsi in sede di separazione che dispongono diversamente.
Sorrento, 13 gennaio 2012.
Avv. Renato D’Isa
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