Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 5 ottobre 2016, n. 4114

Dalla semplice lettura dell’art. 22, comma 11, D.Lgs. 286/98, il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere concesso, per il periodo di un anno, all’extracomunitario, purché l’interessato, una volta perso il lavoro, eserciti effettivamente la facoltà d’iscriversi all’ufficio di collocamento

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 5 ottobre 2016, n. 4114

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2016, proposto da:
Ministero dell’Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via (…);
contro
Ar. Sh., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA SEZIONE I n. 1176/2015, resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Carlo Deodato e udito per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Wa. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglieva il ricorso n. 1362 del 2015, proposto dal Sig. Ar. Sh. avverso il provvedimento in data 21 ottobre 2014, con cui il Questore di Brescia aveva respinto la sua istanza intesa a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base del decisivo rilievo dei fattori ostativi relativi alla mancanza di lavoro e, di conseguenza, di reddito.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Ministero dell’Interno, contestandone la correttezza e domandandone la riforma, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
Non si è costituto in giudizio l’appellato.
Con ordinanza in data 28 aprile 2016 veniva sospesa l’esecutività della sentenza appellata.
L’appello veniva successivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 settembre 2016.
2.- L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va accolto.
3.- Deve premettersi che la decisione appellata è fondata sull’unico ed assorbente rilievo dell’omesso, immotivato e, comunque, doveroso (secondo i primi giudici), rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
4.- Così chiarita la ratio decidendi dell’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, dev’essere dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, siccome fondato sulla critica a un’argomentazione che non è dato rintracciare nella motivazione della decisione impugnata.
5.- La seconda censura, con cui si contesta proprio il rilievo della spettanza del permesso di soggiorno per attesa occupazione, si rivela, invece, fondata e va accolta.
Come si ricava, infatti, dalla semplice lettura dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/98, per come interpretato ed applicato dall’univoca lettura che ne ha offerto questa Sezione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2014, n. 3342), il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere concesso, per il periodo di un anno, all’extracomunitario, purché l’interessato, una volta perso il lavoro, eserciti effettivamente la facoltà d’iscriversi all’ufficio di collocamento, con la conseguenza che, non avendo l’originario ricorrente, nel caso di specie, provveduto al predetto adempimento, deve escludersi la spettanza ad esso del predetto titolo.
Ne consegue che il diniego impugnato in primo grado dev’essere ritenuto immune dall’unico vizio riscontrato a suo carico dal TAR.
6.- Alle considerazioni che precedono conseguono l’accoglimento dell’appello e, in riforma della decisione appellata, la reiezione del ricorso di primo grado.
7.- Ragioni di equità giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della decisione appellata, respinge il ricorso di primo grado. Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Carlo Deodato – Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere

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