Corte di Cassazione – Sezione I, Sentenza 11 gennaio 2012 n.270. Escluso il reato di disturbo della quiete pubblica se il rumore eccessivo del condizionatore viene arrecato ad una singola o un gruppo ristretto di persone

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 270 del 12 gennaio 2012


La Corte di cassazione con la sentenza in commento accogli il ricorso un gioielliere che aveva installato all’interno del suo negozio un impianto di aereazione, molesto al punto da turbare il riposo e le normali attività quotidiane di una famiglie e dei suoi ospiti.
Secondo  la Cassazione in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta di chi li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l’interesse specificamente tutelato del legislatore quello della pubblica  tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sé l’assenza di cause di disturbo per  la generalità dei consociati – di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l’evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur, se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano  lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo, come nel caso di specie, ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti in tali ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché un fatto del genere può costituire se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile .

Sorrento  12 gennaio 2012.                                                         Avv. Renato D’Isa

Corte di Cassazione Sezione I penale, sentenza 17.05.2010, n. 18517. Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone l’organizzazione di feste e cerimonie all’interno di uno scantinato di edificio condominiale che si protraggano per ore con schiamazzi, rumori e abuso di strumenti sonori, idonei a diffondersi all’interno e all’esterno dello stabile con pregiudizio della tranquillità di un numero indeterminato di persone. (Nella specie, il frastuono determinato dalle feste, che avevano frequenza bisettimanale, era tale da far vibrare le strutture murarie del fabbricato e da impedire di tenere conversazioni normali o di ascoltare la televisione negli altri appartamenti di esso).

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