Corte di cassazione – Sezione IV penale – sentenza 20.12.2011, n. 47007. Stupefacenti. la differenza tra connivenza e concorso.

La massima
La distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile ed il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento ed il controllo della droga, assicurando all’altro concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare.

Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 20 dicembre 2011, n. 47007

Svolgimento del processo
Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza in data 22.06.2011, confermava l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 17.6.2011, con la quale era stata applicata nei confronti di M.R. la misura della custodia cautelare in carcere.
Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione M.R., a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale. La parte osserva che i fatti oggetto del presente procedimento discendono dal reperimento di sostanza stupefacente all’interno dell’abitazione di G.A., madre di M. R.. L’esponente osserva che la G. ha ammesso l’addebito e considera che la mera presenza della figlia presso l’abitazione non integra un quadro indiziario connotato da gravità a carico della M.. La parte rileva che dette evenienze non consentono di ritenere sussistente un accordo nella detenzione delle armi e della droga, involgente la odierna ricorrente; e ritiene che nel caso possa ravvisarsi non già il concorso di più persone nel reato, ma la connivenza non punibile.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, secondo giurisprudenza consolidata, il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 4^ 25/5/95, n. 2146, Rv. 201840). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, pertanto, rilevabile in cassazione qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Ciò posto, si rileva che il Tribunale del Riesame, con l’ordinanza oggi impugnata, in riferimento alla posizione della odierna ricorrente, non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che, rispetto all’attività criminosa svolta dal genitore, sussistessero gravi indizi di responsabilità a carico della M., a titolo di concorso, ai sensi dell’art. 110 cod. pen..
Il Collegio, infatti, si è limitato ad affermare che sussisteva un minor grado di coinvolgimento della ragazza nella operazione criminosa gestita dalla madre, omettendo, in realtà, di indicare gli elementi indicativi del ritenuto coinvolgimento, penalmente rilevante, a carico della medesima M..
Si osserva che le accertate modalità della detenzione della droga e delle armi all’interno di una stanza dell’appartamento familiare occupato da madre e figlia, evidenziano, nel caso di specie, la rilevanza del tema della connivenza; occorre infatti verificare se, a fronte della ammissione di responsabilità di G.A., emergano elementi idonei a comporre una quadro indiziario utile a fini cautelari, anche con riferimento alla corresponsabilità della figlia della G., la quale abitava nel medesimo appartamento ove sono state rinvenute la droga e le armi.
E’ pacifico il principio, ripetutamente espresso da questa Suprema Corte, secondo cui la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile ed il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento ed il controllo della droga, assicurando all’altro concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 21441 del 10/04/2006 Ud., dep. 21/06/2006, Rv. 234569; si veda anche Cass. Sez. 4^, sentenza n. 4948/2010).
Si impone, allora, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Napoli per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto ora richiamati. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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