In tema di successione ereditaria, il coerede può rinunciare al diritto di prelazione per l’acquisto della quota non solamente al momento in cui gli viene presentata la proposta di vendita (c.d. denuntiatio), ma anche in maniera preventiva. Non occorre cioè, affinché la rinuncia alla prelazione ereditaria sia valida, che il coerede sia destinatario di una proposta di alienazione specifica. Di conseguenza, chi abbia espresso una rinuncia alla prelazione ereditaria in corrispondenza di una proposta generica di alienazione proveniente da altro coerede non può addurre la inefficacia della rinuncia a causa della genericità della proposta ricevuta
Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 4 agosto 2016, n. 16314
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentate e difese, in forza di procura speciale notarile, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), erede di (OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quale erede di (OMISSIS) e di (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) (sia in proprio che quale erede della madre (OMISSIS)) e (OMISSIS) & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrenti –
e sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), erede di (OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente in via incidentale condizionata –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentate e difese, in forza di procura speciale notarile, dall’Avv. (OMISSIS) con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrenti al ricorso incidentale condizionato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 44/2015 pubblicata il 13 gennaio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6 giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
uditi gli Avv. (OMISSIS), per delega dell’Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Servello Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
RITENUTO IN FATTO
1. – La controversia riguarda il fondo Carpena (un fondo rustico con sovrastante fabbricato rurale, sito in Comune di Forli’, frazione Carpena), pervenuto ai fratelli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in conseguenza della successione al loro fratello (OMISSIS) e alla loro madre (OMISSIS).
Detti eredi hanno programmato una complessa operazione che avrebbe dovuto condurre alla formazione di separate proprieta’ dell’unitario fondo Carpena, rispettivamente in capo ad (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), attraverso l’acquisto delle quote dei fratelli da parte di (OMISSIS), o comunque, come da contratti preliminari di cui infra, in capo a persona di cui era a costei riservata la nomina, e l’utilizzo di porzioni del fondo quale parte del compenso per la cessione delle quote.
Per la quota di (OMISSIS), per quella di (OMISSIS) e per quelle di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), si e’ giunti alla stipulazione di tre distinti preliminari in data 12 febbraio 1999.
Sia il preliminare tra (OMISSIS) e (OMISSIS), sia il preliminare tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), contengono una promessa di vendita ed una rinuncia preventiva alla prelazione ereditaria.
In data 21 aprile 1999 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno ceduto alla s.a.s. (OMISSIS) (costituita tra (OMISSIS) e la figlia (OMISSIS)) i diritti, pari ai 55/96, sulla comunione ereditaria del predetto fondo, estranee restando (OMISSIS) (titolare della quota di 15/96) ed (OMISSIS) (titolare della quota di 26/96).
2. – Assumendo l’avvenuta violazione della prelazione legale di cui all’articolo 732 c.c., (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno chiesto l’attribuzione per quota, oppure per l’intero quanto meno ad (OMISSIS), dell’oggetto della cessione del 21 aprile 1999. Il processo e’ stato avviato con atto di citazione iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Forli’ in data 11 maggio 2016 al n. 1553/2006 R.G..
I convenuti hanno sollevato questione procedurale rispetto al proc. 1801/00 Tribunale di Forli’ (nel quale (OMISSIS) e la s.a.s. (OMISSIS) di (OMISSIS) avevano domandato, fra l’altro, di accertare la validita’ ed efficacia inter partes dei due contratti preliminari del 12 febbraio 1999, nonche’ di pronunciare sentenza ex articolo 2932 c.c.) e comunque nel merito principalmente hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.
La controversia e’ stata definita in primo grado con sentenza del Tribunale di Forli’ n. 435/11 depositata il 14 giugno 2011, con cui la domanda di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e’ stata rigettata, con condanna a rifondere le spese processuali.
3. – La Corte d’appello di Bologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 gennaio 2015, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS), cosi’ interamente confermando la pronuncia di primo grado, ponendo a carico delle appellanti le spese del gravame.
3.1. – Dopo avere ricordato che il Tribunale ha risolto in senso affermativo la questione fondamentale della controversia, vale a dire la rinunciabilita’ preventiva del diritto di prelazione anche in caso di alienazione progettata genericamente, la Corte di Bologna, richiamate le pattuizioni intercorse tra le parti nei due contratti preliminari del 12 febbraio 1999, e’ pervenuta alla conclusione che “la preventiva rinuncia al diritto di prelazione e’ ammissibile”, avendo l’erede tale diritto fin dall’acquisto della propria qualita’.
La Corte territoriale ha infine respinto il motivo con cui (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno addotto la sostanziale invalidazione dei preliminari, discendente dalla sentenza parziale del Tribunale di Forli’ n. 403/2004 nel proc. 1801/2000 (ora sospeso) per mancato avveramento della clausola n. 4, presente in ciascun preliminare, relativa alla condizione sospensiva della approvazione da parte del Comune di Forli’ del PUA (piano urbanistico attuativo).
4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno proposto ricorso, con atto notificato il 30 marzo 2015, sulla base di cinque motivi.
Vi hanno resistito, con separati atti di controricorso, (OMISSIS), erede di (OMISSIS), (OMISSIS) con (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), erede di (OMISSIS), con la (OMISSIS) (OMISSIS) ha altresi’ proposto ricorso in via incidentale condizionata, resistito da (OMISSIS) ed (OMISSIS).
In prossimita’ dell’udienza hanno depositato memorie: (OMISSIS) ed (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) con la (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, e dei principi generali in tema di autorita’ della sentenza di primo grado ancora impugnabile; violazione e falsa applicazione degli articoli 1353 e 1357 c.c.) le ricorrenti lamentano che la sentenza di appello abbia negato ogni rilievo alla sentenza parziale pronunziata inter partes dal Tribunale di Forli’ nel procedimento n. 1801/2000 R.G., pubblicata il 29 aprile 2004 con il n. 403/2004, sentenza (non ancora passata in giudicato) che ha dichiarato la inefficacia ex tunc dei contratti preliminari del 12 febbraio 1999, contenenti le clausole di rinunzia preventiva al diritto di prelazione, a causa del mancato avveramento delle condizioni sospensive che vi erano state inserite dai contraenti, consistenti nella approvazione del piano urbanistico attuativo ad iniziativa pubblica ad opera del Comune di Forli’.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, articolo 277 c.p.c., comma 2, articolo 279 c.p.c., comma 2, nn. 4 e 5, nonche’ dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4.
Ad avviso delle ricorrenti, sulla premessa della mancata adozione del piano urbanistico (adozione elevata dalle parti a condizione di efficacia dei due contratti preliminari del 12 febbraio 1999), la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre la doppia deduzione che, insieme alla inefficacia ex tunc dei due preliminari, erano parimenti inefficaci le clausole inseritevi di rinuncia alla prelazione legale.
Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., articolo 324 c.p.c., articolo 337 c.p.c., comma 2, articolo 277 c.p.c., comma 2, articolo 279 c.p.c., comma 2, nn. 4 e 5 e articolo 340 c.p.c.) si sostiene che la sentenza parziale n. 403/2004 non soltanto aveva effetti imperativi nel giudizio definito dalla Corte d’appello, ma vi poteva dispiegare effetti omologabili a quelli propri della sentenza passata in giudicato, giacche’ detta sentenza non e’ stata immediatamente impugnata ad opera delle controparti, ma e’ stata fatta oggetto di riserva di impugnazione differita. Ad avviso delle ricorrenti, se la sentenza parziale non e’ impugnata, ma e’ fatta oggetto di mera riserva di appello, l’autorita’ della medesima sentenza parziale non puo’ che essere ancora maggiore: nel senso che al giudice del diverso processo – nel quale sia invocata l’autorita’ della prima sentenza parziale – non e’ consentito di scegliere se conformarsi all’altra sentenza o decidere invece di sospendere il processo in attesa che sia definito il giudizio di impugnazione), essendo obbligato a seguire la prima pronunzia. In ogni caso, ad avviso delle ricorrenti, la sentenza parziale n. 403/2004 e’ coperta dal giudicato formale e suscettibile di produrre gli effetti del giudicato sostanziale: sia perche’, trattandosi di sentenza parziale ex articolo 279 c.p.c., comma 2, n. 5, essa non avrebbe potuto essere fatta oggetto di riserva di appello (pur essendo stata formulata in facto, la riserva delle controparti e’ de iure inefficace, come tale incapace di impedire il passaggio in giudicato della sentenza); sia perche’ la sospensione del processo n. 1801/2000 R.G., disposta con provvedimento del Tribunale di Forli’ del 15 novembre 2006, ha reso inefficace la riserva di appello.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione.
Non sussiste la ragione di inammissibilita’ prospettata dalla difesa dei controricorrenti. Infatti – contrariamente a quanto eccepito – tutti i motivi sono formulati nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall’articolo 366 c.p.c..
I motivi sono tuttavia nel merito infondati.
Essi infatti muovono dalla premessa secondo cui la sentenza parziale n. 403/2004 – con cui il Tribunale di Porli ha respinto le domande ex articolo 2932 c.c. avanzate dalla (OMISSIS) di (OMISSIS) e da (OMISSIS) – recherebbe o implicherebbe una statuizione di inefficacia delle clausole di rinuncia alla prelazione contenute nei preliminari del 12 febbraio 1999.
Ma si tratta di una premessa erronea.
Infatti, come emerge dall’esame del testo della citata sentenza parziale, in quel giudizio – promosso dalla (OMISSIS) di (OMISSIS) e da (OMISSIS) con citazione del 29 e del 31 luglio 2000 nei confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS) – le attrici avevano domandato che il Tribunale trasferisse alla (OMISSIS) (o in via subordinata ad (OMISSIS)) le quote di comproprieta’ del fondo Carpena promesse in vendita da (OMISSIS) ed (OMISSIS), dichiarandosi pronte ad offrire l’adempimento della propria controprestazione come rispettivamente determinato nel preliminare del 12 febbraio 1999, ossia il trasferimento di lotti di terreno edificabili, posti all’interno del fondo Carpena, da determinare in relazione al predisponendo piano di lottizzazione da sottoporre all’Amministrazione comunale di Forli’.
Nel rigettare la domanda principale ex articolo 2932 c.c. (“di cui ai capi A), B) e C) delle conclusioni dell’attrice”), la sentenza n. 403/2004 ha sottolineato il “dato di fatto non altrimenti superabile che la domanda di piano urbanistico attuativo e’ stata dichiarata improcedibile dall’Amministrazione e che, comunque, la definizione del procedimento amministrativo di lottizzazione non poteva prescindere dalla collaborazione – infungibile e non coercibile in forma specifica – delle convenute, ancora intestatarie di quote del comparto da lottizzare”. Di qui la statuizione che “il mancato avveramento della condizione cui erano subordinati i reciproci trasferimenti previsti dai preliminari del 12 febbraio 1999, non altrimenti surrogabile, determina l’impossibilita’ di eseguire la prestazione finale dedotta negli accordi preliminari, sicche’ la tutela in forma specifica ex articolo 2932 c.c. rimane preclusa per l’ineseguibilita’ della controprestazione prevista nel preliminare da parte di colui che chiede l’adempimento, non potendo costituirsi tramite sentenza il rapporto rimasto inadempiuto”.
Ma in nessuna parte la citata sentenza parziale contiene una statuizione sulla inefficacia o sulla caducazione delle dichiarazioni di rinuncia alla prelazione contenute nel medesimo preliminare: la condizione non avveratasi e’ espressamente riferita dalla sentenza ai “reciproci trasferimenti”, ossia alle pattuizioni riguardanti il trasferimento delle quote di comproprieta’ del fondo Carpena; allo stesso modo, l’ineseguibilita’ della controprestazione e’ messa in correlazione alla “impossibilita’ di eseguire la prestazione finale dedotta negli accordi preliminari”, concernendo quindi i trasferimenti immobiliari regolamentati dalle scritture private.
E’ vero che nella causa civile n. 1801/2000 (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano proposto domanda riconvenzionale con cui – dedotta la violazione della prelazione ereditaria posta in essere con la cessione dei diritti di comproprieta’ da parte degli altri fratelli in favore della (OMISSIS) – chiedevano l’attribuzione delle quote cedute al prezzo indicato nella cessione: ma questa domanda riconvenzionale di retratto successorio e’ stata respinta dalla sentenza n. 403 del 2004 “per l’assorbente rilievo che non sussistono le condizioni per l’esercizio del diritto potestativo di riscatto”, data la mancanza di una procura speciale in capo ai procuratori delle convenute.
E’ pertanto da escludere che l’autorita’ della citata sentenza parziale si riferisca anche alle dichiarazioni, contenute nei detti preliminari, con cui (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno rinunciato alla prelazione ex articolo 732 c.c.: della sorte di tali dichiarazioni la sentenza non si occupa, e neppure essa pone un collegamento tra tali dichiarazioni di rinuncia e le clausole contrattuali introduttive delle condizioni sospensive, avendo semmai cura di precisare che “il comportamento delle convenute – ed in particolare la violazione dell’obbligo contrattualmente assunto di collaborare all’approvazione del progetto urbanistico attuativo quali titolari di quota di comproprieta’ del comparto da lottizzare – costituisce elemento suscettibile di valutazione quale violazione dei doveri di buona fede e correttezza, anche sotto il profilo dell’articolo 1358 c.c., e della responsabilita’ contrattuale”.
Ne’, d’altra parte, con i motivi di violazione e falsa applicazione di legge articolati dalle ricorrenti puo’ essere demandato a questa Corte di legittimita’ stabilire se l’approvazione del progetto urbanistico attuativo e la relativa convenzione di lottizzazione condizionassero – oltre che, come accertato dal Tribunale con la citata sentenza parziale, le pattuizioni relative ai reciproci trasferimenti previsti dai preliminari del 12 febbraio 1999 – anche le clausole dei detti preliminari contenenti la rinuncia al diritto di prelazione: si tratterebbe infatti di un accertamento di merito, implicante la ricostruzione della volonta’ negoziale.
2. – Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 732 c.c. nonche’ degli articoli 1325, 1346, 1418, 1419 e 1402 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto inutile che il coerede rinunziante sia posto in condizione di conoscere le condizioni pattuite con il terzo acquirente, ritenendo valide rinunce preventive correlate ad eventualita’ future ed incerte. Ad avviso delle ricorrenti, non si potrebbe ritenere valida una rinuncia espressa in contemplazione di un diritto potenziale, futuro ed obiettivamente incerto: l’indeterminatezza dell’oggetto di tale rinuncia la renderebbe senz’altro nulla. Erroneamente inoltre la Corte d’appello avrebbe giudicato inutile che, ai fini di una valida rinuncia, il coerede sia posto in condizione di sapere chi sara’ il terzo acquirente. Osservano le ricorrenti che in entrambi i preliminari non figura alcun termine per la nomina del terzo che dovrebbe diventare acquirente di una porzione della comunione ereditaria. Di qui il rilievo secondo cui l’omesso rispetto del termine di tre giorni contemplato dall’articolo 1402 c.c. avrebbe comportato la caducazione dell’intera operazione e cagionato ex se la inoperativita’ della rinunzia, comunque nulla per indeterminatezza dell’oggetto.
Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 732 c.c.) le ricorrenti sostengono che dovrebbe essere superato l’orientamento incline ad ammettere una rinuncia preventiva all’esercizio del diritto di prelazione ex articolo 732 c.c. prima della denuntiatio. Infatti – si sostiene – la rinuncia ha per oggetto un diritto di prelazione gia’ sorto; e per poter dire che un diritto di prelazione e’ gia’ sorto, sarebbe indispensabile che siano noti con precisione – al titolare della prelazione – la natura, l’estensione, l’oggetto del diritto non meno che gli estremi identificativi del potenziale acquirente. Questa soluzione si concilierebbe con la tesi secondo cui il diritto di prelazione di cui all’articolo 732 e’ un diritto personalissimo del coerede e non un diritto di natura patrimoniale inerente alla quota.
2.1. – Il quarto ed il quinto mezzo – che, ponendo questioni connesse, possono essere scrutinati unitariamente – sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 14 gennaio 1999, n. 310), il coerede puo’ rinunziare al diritto di prelazione riconosciutogli dall’articolo 732 c.c. non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell’alienazione della quota (o di parte di essa) e in particolare del prezzo, ma anche preventivamente e percio’ pure con riguardo ad un’alienazione progettata genericamente, giacche’ tale diritto si acquista insieme con la qualita’ ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio, la cui previsione normativa costituisce conferma della sua anteriorita’. In questa direzione, si e’ anche riconosciuto che solo quella preventiva e’ una rinunzia in senso tipico, in quanto l’altra, essendo manifestata dopo la notifica della proposta, si risolve piuttosto nel mancato esercizio del diritto di prelazione.
A questo principio, che incontra anche il favore dell’opinione della prevalente dottrina, si e’ attenuta la Corte d’appello.
Essa ha affrontato la questione se si possa rinunciare al diritto di prelazione in un caso, come quello di specie, in cui il coerede non sia ancora in grado di conoscere l’identita’ dell’estraneo che aspira all’acquisto della quota, ne’ il prezzo offerto. E l’ha risolta, con congrua motivazione, facendo applicazione del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ che ammette una rinunzia alla prelazione anche prima di ricevere una proposta, correttamente escludendo l’invalidita’ della rinuncia al diritto di prelazione e a ricevere la stessa denuntiatio fatta da (OMISSIS) e da (OMISSIS) senza che fossero precisamente note le condizioni della alienazione, ma nella consapevolezza che il destinatario della cessione delle quote sarebbe stato un terzo.
E poiche’ e’ valida la rinuncia preventiva alla prelazione, fatta senza che sia nota l’identita’ del terzo che aspira all’acquisto della quota, correttamente la Corte d’appello ha escluso che la mancata nomina del terzo nei tre giorni di cui all’articolo 1402 c.c. determinasse l’inefficacia o la caducazione della rinuncia, essendo priva di fondamento la tesi – da cui muove la censura – secondo cui “ai fini della validita’ della rinunzia alla prelazione ex articolo 732 c.c.” sarebbe “necessaria la individuazione (quanto piu’ sollecita possibile) del terzo acquirente, pena la nullita’ della rinunzia per indeterminatezza dell’oggetto”.
3. – Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, con cui (OMISSIS), denunciando violazione dell’articolo 39 c.p.c., si duole che la Corte d’appello di Bologna abbia rigettato l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) avverso il capo della sentenza con cui il Tribunale di Forli’ ha disatteso l’eccezione di litispendenza tra la presente controversia ed il giudizio sub R.G. n. 1801/2000 promosso da (OMISSIS) di (OMISSIS) ed (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS).
4. – Il ricorso principale e’ rigettato.
Il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna le ricorrenti in via principale, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dai controricorrenti, che liquida, per ciascuno o per ciascun gruppo, in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 7.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
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