Il vizio di rescissione per lesione, ex articolo 1448 c.c., e’ un vizio genetico del contratto a tutela dell’equilibrio tra le prestazioni, rispetto al quale rileva innanzitutto il valore delle prestazioni al tempo della conclusione dello stesso. Di conseguenza, tutte le pattuizioni che concernono il prezzo sono essenziali ai fini della determinazione del valore della prestazione e, insieme, ai fini dell’accertamento in ordine all’esistenza della sproporzione ultra dimidium, mentre resta irrilevante il profilo dell’esecuzione del contratto. Qualora, come nella specie di contratti stipulati per la erogazione di prestazioni sanitarie presso strutture private, il contratto preveda regimi tariffari differenziati in ragione del rientro delle prestazioni entro determinati volumi di attivita’ e dell’eccedenza rispetto a questi volumi massimi, con abbattimenti progressivi della remunerazione, la prospettazione attorea di una lesione ultra dimidium che prescinda dall’insieme delle modalita’ di determinazione del prezzo e’ di per se’ idonea ad escludere la sussistenza della prova, a carico dell’attore, in ordine alla lesione prospettata
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Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 2 agosto 2016, n. 16042
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27648/2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Delegato legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI (OMISSIS) in persona del suo Direttore Generale p.t. Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 343/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 23/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) spa (d’ora in poi casa di cura), in esito alla ordinanza di inammissibilita’ dell’impugnazione per mancanza della ragionevole probabilita’ di essere accolta, pronunciata dalla Corte di appello di CATANZARO ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., propone ricorso per cassazione ex articolo 348 ter c.p.c., affidato a tre motivi, ed esplicato da memoria, avverso la sentenza del Tribunale di CATANZARO.
2. La casa di cura, accreditata con il servizio sanitario per l’erogazione di prestazioni sanitarie, e l’Azienda sanitaria n. (OMISSIS) (poi Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS), d’ora in poi Azienda sanitaria), nell’ambito della normativa regionale di settore, avevano stipulato (nel novembre 2006 e in riferimento all’anno in corso) un accordo per il pagamento da parte della struttura pubblica di prestazioni sanitarie.
Nel 2007, la casa di cura convenne in giudizio l’Azienda sanitaria per sentir dichiarare la rescissione per lesione del contratto, adducendo la sproporzione ultra dimidium, per essere stati erogati servizi pari a oltre 36 milioni di Euro a fronte di un budget previsto di oltre 18 milioni di Euro, nonche’ l’approfittamento dello stato di bisogno, al fine di poter rinegoziare “il volume massimo di prestazioni per l’anno 2006”.
Il Tribunale rigetto’ la domanda (sentenza del 28 febbraio 2013).
L’Azienda sanitaria si difende con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ritenne l’assenza di prova in ordine ai presupposti richiesti dall’articolo 1448 c.c., costituiti dalla lesione ultra dimidium e dalla conoscenza dello stato di bisogno da parte dell’Azienda sanitaria.
Sul primo profilo rilevo’ che, ai sensi dell’articolo 4, dello stesso contratto, per le prestazioni che avessero superato i volumi massimi di attivita’ e i tetti di spesa concordati, era stata prevista una retribuzione secondo un sistema tariffario di progressivo abbattimento dei costi in base a criteri stabiliti dalla delibera della Giunta Regionale. Con la conseguenza che, non avendo l’attrice tenuto conto di questa clausola, non vi era prova del superamento richiesto dall’articolo 1448 c.c.. Infatti, il superamento era stato basato dall’attrice sul numero delle prestazioni erogate nell’anno 2006 corrispondenti ad un corrispettivo (pari a oltre 36 milioni di Euro), superiore di oltre la meta’ rispetto a quello convenuto in contratto (oltre 18 milioni di Euro), ma senza considerare gli abbattimenti tariffari previsti nell’articolo 4 suddetto per le prestazioni in eccedenza rispetto al massimo concordato. Quanto al secondo profilo, in ordine alla mancata prova della conoscenza dello stato di bisogno, il Tribunale rilevo’ che la conclusione del contratto era intervenuta all’esito di incontri negoziali, anche a livello regionale e sindacale, rispetto ai quali non risultava in atti che fosse emerso lo stato di bisogno assunto dall’attrice. Ne’, ai fini dell’approfittamento, poteva avere rilievo la circostanza che, secondo la ricorrente, senza la conclusione del contratto le prestazioni gia’ erogate non sarebbero state pagate.
2. Con il primo e secondo motivo, strettamente connessi, la casa di cura invocando genericamente la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”, insieme alla violazione del principio di non contestazione (articolo 115 c.p.c.) e di quello della corrispondenza tra il chiesto il pronunciato – assume l’erroneita’ della decisione del giudice per aver considerato una circostanza, quella della erogazione delle somme per prestazioni eccedenti il tetto secondo i previsti progressivi abbattimenti, dandone per scontata l’attuazione, mentre, tale clausola non aveva operato e la dimostrazione della sua operativita’ avrebbe dovuto gravare sull’azienda quale fatto impeditivo della lesione ultra dimidium concretata dalle prestazioni erogate; mentre, l’azienda non aveva eccepito tale circostanza (pag. 17 del ricorso) e avrebbe generato un equivoco (pag. 14 del ricorso), con conseguente extrapetizione.
Con il terzo motivo, la cui rubrica e’ redatta sul modello del primo motivo e nel corpo del quale si invoca la violazione dell’articolo 1448 c.c., e dell’articolo 115 c.p.c. – la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’approfittamento e della consapevolezza dello stato di bisogno, rilevando, sia pure non espressamente, il notorio stato di bisogno in cui si trovano le case di cura, che si sostengono quasi esclusivamente con i contributi delle aziende sanitarie, la mancanza di contestazione di tale circostanza da parte della azienda sanitaria, l’essere stata l’azienda stessa causa del dissesto finanziario per via del mancato pagamento dei propri debiti.
3. Le censure non hanno pregio e vanno rigettate.
3.1. L’azione generale di rescissione del contratto per lesione tutela l’equilibrio delle prestazioni tra le parti nella fase della formazione del contratto. Protegge il contraente dal contratto a condizioni inique. Assume come rilevante la situazione di difficolta’ economica che incida sulla libera determinazione a contrarre inducendo ad accettare una sproporzione fra le prestazioni. Richiede l’approfittamento dell’altra parte, come consapevolezza dello stato di bisogno e della sproporzione tra le prestazioni. Prevede un criterio per stabilire quando c’e’ sproporzione, e quindi lesione. La lesione deve essere oltre la meta’; la prestazione ricevuta deve essere inferiore alla meta’ del valore che la prestazione eseguita aveva al tempo del contratto e la sproporzione deve perdurare fino al momento in cui l’azione e’ proposta.
3.2. Dalla fattispecie – come costruita dal codice quale temperamento al principio generale secondo cui, di regola, salvo i casi in cui intervengono fonti di integrazione del contratto, e’ irrilevante lo squilibrio economico originario – discendono conseguenze rilevanti per la conferma della decisione impugnata.
3.1. Dall’essere il vizio di rescissione per lesione un vizio genetico del contratto, rispetto al quale rileva innanzitutto il valore delle prestazioni al tempo della conclusione dello stesso, discende: – che tutte le pattuizioni che concernono il prezzo sono essenziali ai fini della determinazione del valore della prestazione e, insieme, ai fini dell’accertamento in ordine all’esistenza della sproporzione ultra dimidium; – che, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza della lesione, e’ irrilevante il profilo dell’esecuzione del contratto.
Pertanto, e’ irrilevante stabilire se la controparte avesse o meno eccepito questi profili. Nella specie, il giudice di merito ha correttamente esaminato tutte le clausole contrattuali, rilevando che la societa’ attrice, nel prospettare la lesione aveva del tutto omesso di considerare la clausola che, per le prestazioni in eccedenza rispetto ai volumi massimi di attivita’ e ai tetti di spesa concordati, prevedeva una retribuzione secondo un sistema tariffario di progressivo abbattimento dei costi in base a criteri stabiliti dalla delibera della Giunta Regionale.
3.2. Dall’essere la sproporzione tra le prestazioni, nella misura dell’ultra dimidium, elemento fondante l’azione discende l’onere del contraente che si assume leso di offrirne la prova.
Nella specie, correttamente il giudice di merito ha ritenuto mancante ab origine tale prova. Per avere la parte istante prospettato la sproporzione nella misura astrattamente richiesta mettendo a confronto tutte le prestazioni eseguite al prezzo previsto per i volumi massimi di attivita’, senza minimamente considerare il prezzo che, sulla base dell’articolo 4 del contratto, subiva abbattimenti progressivi e proporzionali per le prestazioni eccedenti i volumi massimi. In definitiva, per non aver prospettato la lesione valutando tutti gli accordi contrattuali assunti al momento della conclusione del contratto posto che, astrattamente, la lesione avrebbe potuto essere integrata rispetto alle prestazioni eccedenti i volumi di attivita’ compresi nel tetto accettato, qualora, tenuto conto del corrispettivo pattuito secondo il meccanismo di regressione tariffaria, questo fosse stato inferiore alla meta’ del valore che la prestazione aveva al tempo del contratto.
3.3. La mancanza di prova in ordine alla sproporzione della prestazione essenziale per la lesione, assorbe ogni ulteriore scrutinio in ordine alla esistenza dello stato di bisogno.
3.4. In conclusione, il ricorso va rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “Il vizio di rescissione per lesione, ex articolo 1448 c.c., e’ un vizio genetico del contratto a tutela dell’equilibrio tra le prestazioni, rispetto al quale rileva innanzitutto il valore delle prestazioni al tempo della conclusione dello stesso. Di conseguenza, tutte le pattuizioni che concernono il prezzo sono essenziali ai fini della determinazione del valore della prestazione e, insieme, ai fini dell’accertamento in ordine all’esistenza della sproporzione ultra dimidium, mentre resta irrilevante il profilo dell’esecuzione del contratto. Qualora, come nella specie di contratti stipulati per la erogazione di prestazioni sanitarie presso strutture private, il contratto preveda regimi tariffari differenziati in ragione del rientro delle prestazioni entro determinati volumi di attivita’ e dell’eccedenza rispetto a questi volumi massimi, con abbattimenti progressivi della remunerazione, la prospettazione attorea di una lesione ultra dimidium che prescinda dall’insieme delle modalita’ di determinazione del prezzo e’ di per se’ idonea ad escludere la sussistenza della prova, a carico dell’attore, in ordine alla lesione prospettata”.
4. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna la societa’ ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
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