Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 14 luglio 2016, n. 29974

Se è vero che il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere soltanto qualora sia ragionevolmente prevedibile che gli elementi di prova siano destinati a rimanere contraddittori o insufficienti all’esito del giudizio e, quindi, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento, tuttavia, il gup è legittimato a verificare la sostenibilità dell’accusa in dibattimento anche con riferimento all’elemento psicologico del reato

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 14 luglio 2016, n. 29974

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. BONITO Francesco – Consigliere
Dott. LA POSTA Lucia – rel. Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 174/2013 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di NAPOLI, del 17 febbraio 2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA POSTA LUCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FLAMINI M., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che si sono associati alle richieste di rigetto del ricorso dal Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Napoli, in data 17.2.2015, dichiarava, ai sensi dell”articolo 425 c.p.p., non luogo a procedere perche” il fatto non sussiste nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)Franco (OMISSIS)Fresta Sergio (OMISSIS)Fricano Giovanni (OMISSIS)Fuso Vittorio (OMISSIS)Galipo” Francesco (OMISSIS)La Bua Carlo (OMISSIS)Leonardis Giovanni (OMISSIS)Lombardo Roberto (OMISSIS)Martorana Antonino (OMISSIS)Rossi Raffaele (OMISSIS)Taormina Salvatore (OMISSIS)Tumminelli Roberto in relazione ai reati di truffa militare aggravata e continuata ai danni dell”amministrazione militare di appartenenza, perche”, nelle rispettive qualita”, avevano omesso di comunicare all”ufficio amministrativo competente di aver indebitamente percepito le somme indicate per servizi di guardia non svolti.
In particolare, premetteva che all”esito delle indagini era risultato che i predetti militari avevano percepito compensi forfettari di guardia in luogo di compensi per lavoro straordinario svolto. Infatti, i comandanti della capitaneria di porto di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avevano sottoscritto i prospetti dei militari aventi diritto ai compensi forfettari di guardia trasmettendoli all”ufficio amministrazione; in tal modo, le ore di lavoro straordinario autorizzate ed effettivamente svolte nei limiti consentiti dai loro sottoposti erano state retribuite come compensi di guardia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale militare di Napoli, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione.
Rileva, in primo luogo, che l”ipotesi accusatoria avrebbe richiesto il vaglio dibattimentale.
Afferma che le valutazioni del giudice non sono condivisibili, atteso che l”omessa comunicazione contestata ai militari determina una induzione in errore dell”amministrazione con conseguente percezione di illeciti profitti, posto che, secondo la vigente normativa non e” possibile compensare eventuali crediti mediante erogazione di emolumenti non dovuti. Inoltre, i crediti in oggetto avrebbero potuto dare luogo a riposi compensativi, senza necessita” di ricorre a procedure indebite.
Nel caso di specie, infatti, non era stata seguita la procedura necessaria per stornare le risorse relative ai lavori straordinari da quella per i compensi forfettari di guardia.
Quanto al profilo soggettivo, il ricorrente rileva che tenuto conto della notevole entita” delle somme indebite percepite e della protrazione nel tempodelle corresponsioni, gli imputati non potevano non sapere di aver percepito somme senza titolo.
3. Il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) hanno depositato memorie difensive con le quali chiedono la dichiarazione di inammissibilita” del ricorso del Pubblico Ministero.
Rilevano come sia infondata la affermazione della necessita” del vaglio dibattimentale, atteso che il giudice ha operato la propria valutazione recependo totalmente la ricostruzione dei fatti di cui alla prospettazione accusatoria. Manifestamente infondati sono, altresi”, i rilievi del ricorrente in ordine alla omessa comunicazione all”amministrazione dell”avvenuta percezione di emolumenti non dovuti, visto che la liquidazione della somme e” avvenuta esclusivamente in ragione delle certificazioni a firma dei superiori (OMISSIS) e (OMISSIS) cui va ascritta la condotta costituente l”artificio. L”omissione dei militari e” un post factum non punibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il ricorso del Pubblico Ministero non e” fondato.
Non e” corretta, invero, la prospettazione del ricorrente secondo la quale l”ipotesi accusatoria avrebbe richiesto il vaglio dibattimentale.
Se e” vero che il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere soltanto qualora sia ragionevolmente prevedibile che gli elementi di prova siano destinati a rimanere contraddittori o insufficienti all”esito del giudizio e, quindi, il criterio di valutazione per il giudice dell”udienza preliminare non e” l”innocenza dell”imputato, ma l”inutilita” del dibattimento (Sez. 4, n. 47169 del 8 novembre 2007, Castellano, Rv. 238251), tuttavia, il gup e” legittimato a verificare la sostenibilita” dell”accusa in dibattimento anche con riferimento all”elemento psicologico del reato.
Correttamente il giudice ha ritenuto non configurabile la fattispecie, come contestata agli imputati, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Non essendo stata chiesta da parte dei militari la corresponsione del compenso forfettario di guardia per servizi non svolti, bensi” il pagamento del lavoro straordinario effettivamente prestato e autorizzato, le condotte omissive contestate ai militari non integrano gli elementi costitutivi del reato di truffa ed, in specie, gli artifici o raggiri, non potendo rilevare, in tale senso, il silenzio in mancanza di un obbligo specifico di comunicazione che non sussistente nel caso di specie.
I militari, invero, non hanno fatto dichiarazioni mendaci, ne” hanno omesso una dichiarazione dovuta, ne” il Pubblico Ministero ricorrente ha indicato quale era l”obbligo cui sono venuti meno gli imputati idoneo a costituire raggiro dell”amministrazione.
Per le medesime ragioni manca, comunque, la prova dell”elemento soggettivo del reato di truffa, non essendo i percettori tenuti a conoscere le norme tecnico-contabili di specie.
Dalle singole contestazioni non emerge affatto che si ha riguardo a somme consistenti ed il giudice ha anche evidenziato che, trattandosi di prestazioni lavorative effettivamente erogate ed autorizzate i militari ben potevano ritenere che i compensi fossero regolari essendo prevista una procedura che consentiva di stornare le somme, come afferma lo stesso ricorrente.
Ne consegue il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

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