Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 maggio 2016, n. 8886

Ai sensi del  Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalita’ telematiche), la disposizione dell’articolo 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita’ telematiche. Quando e’ eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Il richiamato articolo 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione applicabile ratione temporis – dispone che le notificazioni dal 1 ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre). La norma del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-septies non consente una diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale; essa infatti non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente articolo 16 quater.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 4 maggio 2016, n. 8886

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27153-2014 proposto da:
(OMISSIS), VEDOVA (OMISSIS) C.f. (OMISSIS), (OMISSIS) C.f. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.E. (OMISSIS), tutti nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega io atti;
– ricorrenti –
contro
ASSESSORATO alla SANITA’ DELLA REGIONE SICILIA, C.F. (OMISSIS), in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. (OMISSIS), p.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso io studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza 1736/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 25/10/2013 R.G.N. 671/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso inammissibilia’ in sub. Per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Messina in data 29.10.2001 (OMISSIS) ROMANO agiva nel confronti della A.U.S.L. nr. (OMISSIS) per ottenere il ricovero in forma Indiretta, ai sensi delle Legge Regionale n. 66 del 1977 – Legge Regionale n. 20 del 1986 – Legge Regionale n. 202 del 1979 e Legge Regionale n. 3 del 1991, presso il (OMISSIS) srl in (OMISSIS) e per il rimborso delle spese Ivi sostenute per cure medico chirurgiche, nell’importo di Euro 47.255.171 oltre alle spese per il viaggio e l’accompagnatore.
Il (OMISSIS) decedeva in corso di causa.
Il Tribunale di Messina, autorizzata la estensione del contraddittorio nei confronti dell’assessorato alla sanita’ della Regione Sicilia, accoglieva la domanda con sentenza del 14.1.2009 (nr. 23/2009) in favore degli eredi del (OMISSIS), signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con ricorso dell’8.4.2009 proponeva appello l’Assessorato alla Sanita’ della Regione Sicilia chiedendo dichiararsi la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., non essendo stata formulata domanda nei suoi confronti; nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava la esistenza dei presupposti del diritto al rimborso.
La Corte d’Appello di Messina con sentenza dell’8.10- 25.10.2013 (nr. 1736), In riforma della sentenza dl primo grado, respinta la preliminare questione di ultrapetizione, rigettava la domanda originaria del (OMISSIS) ritenendo non fornita la prova della sussistenza dei presupposti di legge per la assistenza indiretta.
La Corte territoriale in particolare riteneva carente la prova della urgenza del ricovero presso un istituto di alta specializzazione, tale da non consentire l’attesa richiesta dalle strutture pubbliche o accreditate.
Evidenziava che Il (OMISSIS) gia’ a seguito di un esame radiografico del 27 maggio 1997 era a conoscenza della presenza di opacita’ di origine sospetta in sede apicale destra e si era rivolto per accertamenti diagnostici In data 23 giugno 1997 direttamente all’Istituto Europeo di Milano senza preliminarmente attivarsi per reperire una struttura pubblica o accreditata per l’intervento chirurgico, che era stato effettuato dopo circa dieci giorni dagli accertamenti.
Ricorrono per la Cassazione della sentenza i signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), articolando due motivi.
Resistono con controricorso la Azienda Sanitaria Provinciale nr. (OMISSIS) – subentrata alla ex AUSL nr (OMISSIS) nel corso del giudizio di appello – e l’assessorato Regionale alla Sanita’ della Regione Sicilia.
La Azienda Sanitaria Provinciale ha depositato memoria.

DIRITTO

Preliminarmente deve esaminarsi la eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dal controricorrente assessorato regionale alla sanita’ e dalla ASP nr. (OMISSIS) sotto il profilo della sua tardivita’.
Nella fattispecie li termine dl Impugnazione della sentenza scadeva in data 27.11.2014, termine cosi’ posticipato rispetto alla scadenza annuale ex articolo 155 c.p.c., commi 4 e 5 in quanto cadente nella giornata di sabato (25.11.2014).
La eccezione e’ fondata.
La notifica del ricorso e’ stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
Ai termini del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 quater, comma 3:
“3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articolo 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ART. 6, comma 2”.
La notifica del ricorso in esame si e’ perfezionata, a tenore della norma citata, alle ore 23.31 del giorno 27 novembre 2014 nei confronti dell’Assessorato regionale alla Sanita’ della Regione Sicilia ed alle ore 23.35 del 27 novembre 2014 nei confronti della ASP (OMISSIS), corna risulta dalle rispettive ricevute di accettazione.
Ai sensi del citato Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalita’ telematiche):
“La disposizione dell’articolo 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita’ telematiche. Quando e’ eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
Il richiamato articolo 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione applicabile ratione temporis – dispone che le notificazioni dal 1 ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre).
Sicche’ la notifica del ricorso in cassazione a norma del combinato disposto del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 septies e articolo 147 c.p.c. si considera ex lege perfezionata il 28 novembre 2014, a termine decorso.
La norma del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-septies non consente una diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale; essa infatti non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente articolo 16 quater.
Le spese si compensano per la assoluta novita’ della questione trattata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – al sensi L. n. 228 del 2012, articolo 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la Impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

Dichiara la inammissibilita’ del ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

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