Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

ordinanza 20 aprile 2016, n. 7958

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22326-2014 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di amministratore unico della (OMISSIS) S.R.L., domiciliata in (OMISSIS), presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 124/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- La s.r.l. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un motivo – contro il decreto della Corte di appello di Napoli (depositato il 27.6.2014) con il quale e’ stato rigettato il suo reclamo contro il decreto del tribunale di diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182 bis l. fall..
Il diniego di omologazione e’ motivato dal mancato raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti per i quali vi e’ stato accordo, considerato l’ammontare dei crediti della (OMISSIS), oggetto di contestazioni ritenute pretestuose dai giudici del merito. Non ha svolto difese il P.M. intimato.
2.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 176 l. fall. e la violazione del principio della domanda, avendo i giudici del merito valutato d’ufficio la fondatezza delle contestazioni del credito della (OMISSIS). Elenca i rapporti intrattenuti con la (OMISSIS) e le contestazioni mosse nei giudizi pendenti (attinenti alla natura usuraria degli interessi e agli interessi anatocistici).
Deduce che i crediti contestati non possono essere valutati ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% di cui all’articolo 182 bis cod. proc. civ., trattandosi di creditori estranei che, se accertati come tali, devono essere soddisfatti integralmente.
3.- Osserva la Corte che e’ preliminare l’esame della ricorribilita’ del provvedimento impugnato.
Il comma 5 dell’articolo 182 bis l. fall. prevede che il decreto del tribunale “e’ reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese”.
L’articolo 183 l. fall. – nel testo modificato dal Decreto Legislativo correttivo n. 169 del 2007 – a differenza del testo previgente, secondo cui la sentenza pronunciata dalla corte di appello era ricorribile per cassazione, nulla prevede circa l’impugnabilita’ del decreto.
In materia non risulta vi siano precedenti di questa Corte (non assume alcun rilievo Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16187 del 24/09/2012, trattandosi di decisione assunta in tema di regolamento di competenza, relativo ad un giudizio sull’efficacia di una transazione seguente ad un accordo di ristrutturazione).
La dottrina, d’altro canto, e’ divisa tra chi reputa ricorribile per cassazione il decreto reso dalla Corte di appello su reclamo ai sensi dell’articolo 182 bis l. fall. e chi, invece, nega l’impugnabilita’, registrandosi anche una tesi intermedia che la limita all’ipotesi di avvenuta omologazione e di rigetto di eventuali opposizioni.
La natura decisoria del decreto, in particolare, e’ negata dal punto di vista della definitivita’, che mancherebbe, potendo essere riproposta la domanda di omologazione.
In una fattispecie analoga (diniego di sospensione L. n. 3 del 2012, ex articolo 12 bis) questa Corte (Sez. 1, n. 1869/2016) ha negato la ricorribilita’ per cassazione del provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo perche’ era sottoposta a censura “una pronuncia connotata dall’assenza di carattere decisorio e contestualmente definitivo del provvedimento di rigetto dell’ammissibilita’ del piano, che non pregiudica in tesi la stessa possibilita’ di presentare un altro e diverso piano (del consumatore), pur se con gli eventuali limiti temporali – posti dal legislatore a fronteggiare un uso ripetuto ed indiscriminato dell’istituto – di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b)”. Ha precisato la Corte che “il provvedimento negativo a questa stregua, non esprime allora tratti rilevantemente diversi, riguardato sotto il profilo della ricorribilita’ per cassazione, dai corrispondenti provvedimenti negativi (o di rigetto allo stato degli atti) assunti nella procedura prefallimentare (Cass. 6683/2015), in quanto anch’esso esplicita una specifica inidoneita’ a tradursi, per via giudiziale, nella validazione del singolo progetto ristrutturativo del passivo quale proposto in un dato ricorso e dunque riflette una situazione economico-finanziaria potenzialmente mutevole, ne’ e’ assimilabile, come sbrigativamente ipotizzato dalla parte, al diniego dell’esdebitazione fallimentare di cui all’articolo 143 l.f., soggetta ad altri presupposti, delimitazioni e finalita’”.
3.- Si e’ innanzi evidenziato che il reclamo in tema di omologazione di accordi di ristrutturazione e’ disciplinato con richiamo all’articolo 183 l. fall..
In materia di concordato preventivo e con specifico riferimento a tale ultima disposizione, questa Corte, nel vigore della riforma, ha esplicitamente ammesso la impugnabilita’ per cassazione quando ne ha interpretato la disciplina del termine. Secondo Sez. 1, Sentenza n. 22932 del 04/11/2011, al decreto emesso, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, legge fall., dalla corte d’appello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica il rito camerale di cui agli articoli 737 c.p.c. e ss. e, quindi, e’ ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso; infatti, non puo’ applicarsi per analogia la disciplina prevista per il concordato fallimentare dall’articolo 131 legge fall., e riformata con il Decreto Legislativo n. 169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo e stante la diversita’ dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione (impresa fallita da un lato e “in bonis” dall’altro).
Per converso, si e’ ritenuto che il reclamo alla corte d’appello avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull’omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell’articolo 183 legge fall., va proposto entro il termine di trenta giorni, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, possa essere impugnata anche la eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall’articolo 18 legge fall. (Sez. Sentenza n. 4304 del 19/03/2012; conf. Sez. 1, Sentenza n. 21606 del 20/09/2013).
La stessa lettura costituzionalmente orientata si imporrebbe in relazione all’articolo 131 l. fall., che espressamente prevede la possibilita’ di ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla corte di appello sul reclamo contro il provvedimento emesso dal tribunale in sede di omologa del concordato fallimentare.
Sennonche’, con ordinanza n. 3472 del 2016 questa Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni unite sollecitando una pronuncia chiarificatrice e “una valutazione comparativa delle diverse ipotesi di cui agli articoli 162, 173, 179 e 180 L. Fall., in relazione alle diverse fattispecie concrete che, in assenza di dichiarazione di fallimento, potrebbero dar luogo al ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost.”. Cio’ induce il Collegio a rimettere la causa al Primo Presidente per la medesima finalita’, trattandosi anche di questione di massima di particolare importanza e occorrendo chiarire l’oggettiva impugnabilita’ del provvedimento in esame prima ancora di esaminare la questione (rilevabile d’ufficio) dell’integrita’ del contraddittorio, essendo stato notificato il ricorso soltanto al pubblico ministero.
 

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni unite.

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