Corte di cassazione – Sezione II – sentenza n. 23543 del 10 novembre 2011. Deve essere esclusa l’inammissibilità dell’appello per inesistenza se la notifica è stata fatta dal solo domiciliatario
Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, II sezione, sentenza n. 23543 del 10 novembre 2011
Con sentenza n. 23543 depositata il 10 novembre 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che deve essere esclusa l’inammissibilità dell’appello per inesistenza laddove la parte, secondo quanto risulta dalla procura rilasciata a margine della citazione, è rappresentata e difesa da alcuni avvocati mentre la notifica è richiesta da un altro legale quale domiciliatario, come si evince dalla relata.
In secondo grado, l’appello del convenuto veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza, sul presupposto della sua inesistenza, dato che, come risultava dalla relata, la notifica era stata chiesta dal domiciliatario mentre, a norma dell’art. 137 comma 1 cpc le notificazioni sono eseguite su istanza di parte, cosicchè solo la parte personalmente o un suo difensore, sono legittimati a presentare la relativa istanza, non il domiciliatario, e non trattandosi di mera nullità, era irrilevante la costituzione dell’appellato, donde il passaggio in giudicato della sentenza. Accogliendo il ricorso dell’appellante, la Suprema Corte ha spiegato che deve essere esclusa l’inammissibilità dell’appello per inesistenza se la notifica è stata fatta dal solo domiciliatario.
Sorrento, 15 novembre 2011.
Avv. Renato D’Isa
[1] Tratto da: Cassazione: la notifica fatta dal domiciliatario non comporta inammissibilità dell’appello
(Fonte: StudioCataldi.it)
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