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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 24 febbraio 2016, n. 3656

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27239-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (c/o la (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. MATERA Lina;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente, che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della controricorrente, che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore (OMISSIS) Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilita’ ex articolo 366 codice procedura civile (SS.UU. sent. 5698/12) o, in subordine, per l’inammissibilita’ o per la manifesta infondatezza del ricorso; per la condanna aggravata alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento n. 649 del 16-9-2009 il Direttorio della (OMISSIS) irrogava a (OMISSIS), direttore (OMISSIS) e componente del Comitato di Controllo della (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., la sanzione di euro 28.000,00 per “carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione” (illecito previsto dal combinato disposto del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 53, comma 1, lettera b) e d) – Testo Unico Bancario -, del titolo 4, capitolo 11, delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e del titolo 1, capitolo 1, parte quarta delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette). Per la medesima violazione amministrativa il Direttorio della (OMISSIS), con lo stesso provvedimento, comminava sanzioni amministrative anche al Presidente del CdA e ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Controllo.

Il (OMISSIS) proponeva opposizione avverso la predetta delibera, chiedendo che la stessa venisse dichiarata nulla, annullata o dichiarata inefficace; in via subordinata, chiedeva una riduzione della sanzione. L’opponente affermava che il procedimento sanzionatorio applicato nel caso di specie non assicurava il rispetto del contraddittorio e non garantiva all’incolpato la piena partecipazione al procedimento istruttorio e la piena conoscenza degli atti istruttori, lamentando, in particolare, che non gli era stata data la possibilita’ di controbattere alla proposta sanzionatoria della Commissione e al parere dell’Avvocato Generale; affermava l’illegittimita’ della motivazione per relationem del provvedimento impugnato; censurava il mancato rispetto dei termini di durata del procedimento snzionatorio; denunciava la violazione del principi di tassativita’, determinatezza dell’addebito, determinatezza e tipicita’ della fattispecie sanzionatoria; si doleva del fatto di essere stato sanzionato quale direttore generale 4 quale componente del Comitato di Controllo Interno della Banca, pur avendo sempre assolto diligentemente ai propri doveri specifici, cosi’ come fissati dalla legge e dagli statuti, e benche’ non fosse titolare di alcuna specifica delega rispetto alla materia dell’antiriciclaggio; pur ammettendo di far parte del Consiglio di Amministrazione, negava di essere stato sanzionato in tale veste e lamentava, comunque, la mancata irrogazione della sanzione agli altri componenti di tale organo.

Con decreto in data 20-4-2012 la Corte di Appello di Roma rigettava l’opposizione.

Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

La (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

In prossimita’ dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 codice procedura civile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia:

– l’illegittimita’ del decreto impugnato nella parte in cui non riconosce la natura istruttoria della proposta sanzionatoria della Commissione e del parere dell’Avvocato Generale e consente la motivazione per relationem della delibera;

– la violazione della Legge n. 262 del 2005, articolo 24, commi 1 e 2, Legge n. 689 del 1981 e della Legge n. 241 del 1990;

– la non corretta applicazione degli articoli 111 e 24 Cost.; la violazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dell’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Deduce, in primo luogo, che nel procedimento sanzionatorio condotto dalla (OMISSIS) non e’ stato assicurato al (OMISSIS) il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e del diritto di difesa, in quanto ne’ la proposta sanzionatoria dell’organo che gestisce la fase istruttoria (la Commissione) formulata a conclusione di tale fase, ne’ il parere dell’Avvocato Generale, sulla cui base l’organo decidente (il Direttorio) applica la sanzione, sono stati portati a conoscenza del ricorrente. Lamenta, conseguentemente, di non avere avuto modo di esprimere considerazioni e deduzioni in merito a tali atti. Sostiene che la deliberazione adottata dal Direttorio ha disatteso la Legge n. 262 del 2005, articolo 24, comma 1 che assoggetta i procedimenti sanzionatori ai principi di piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Deduce che il citato articolo 24, ove interpretato nel senso di consentire sanzioni senza che il Direttorio venga direttamente a conoscenza delle difese svolte dall’incolpato e senza che quest’ultimo sia messo in condizione di svolgere le proprie difese dopo aver conosciuto il parere dell’Avvocato Generale e la proposta sanzionatoria della Commissione, risulterebbe in contrasto con il diritto comunitario e, in particolare, con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, nonche’ con l’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nella parte in cui sancisce il “diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio”. In subordine, formula istanza di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affinche’ quest’ultima si esprima sulla compatibilita’ delle previsioni comunitarie con quanto previsto dalla normativa nazionale, in ordine alla interpretazione dell’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, la motivazione ad relationem contenuta nella delibera del Direttorio, esauritasi in un generico richiamo della proposta sanzionatoria, e’ da ritenere illegittima, ponendosi in contrasto con la Legge n. 262 del 2005, articolo 24, comma 2 che, ad ulteriore garanzia del principio del contraddittorio sancito dal primo comma, richiede che gli atti delle Autorita’ nei procedimenti sanzionatori siano motivati e indichino le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Deduce, inoltre, che la Commissione, prima di formulare la proposta sanzionatoria al Direttorio, non ha esaminato tutti gli argomenti difensivi dell’interessato, con conseguente vizio della motivazione della proposta sanzionatoria e della successiva delibera, che a tale proposta si e’ riportata pedissequamente.

Il motivo e’ infondato.

1a) la Legge n. 262 del 2005, articolo 24, comma 1 dispone che “i procedimenti sanzionatori sono… svolti nel rispetto dei principi… della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione”.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la norma in esame non prescrive che la proposta sanzionatoria della Commissione e il parere dell’Avvocato Generale debbano essere portati a conoscenza degli interessati affinche’ questi possano eventualmente controdedurre su di essi. Come e’ stato rilevato nel decreto impugnato, infatti, il parere dell’Avvocato Generale e la proposta della Commissione non costituiscono atti istruttori, in quanto con essi i predetti organi esprimono una valutazione sui medesimi “atti istruttori” noti anche all’incolpato, e in ordine ai quali anche quest’ultimo ha avuto modo di esprimere una valutazione, che resta nel fascicolo a disposizione del Direttorio. La mancanza trasmissione dei predetti atti all’incolpato, pertanto, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio in danno di tale soggetto, il cui diritto di difesa e’ garantito dalla comunicazione dell’inizio del procedimento, dalla contestazione degli addebiti, dalla indicazione degli elementi a carico, dalla facolta’ di presentare le controdeduzioni, dall’audizione personale e dalla messa a disposizione delle fonti di prova raccolte in sede istruttoria.

Questa Corte, d’altro canto, ha gia’ avuto modo di affermare che, in tema di sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 144 nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari, il rispetto dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, articolo 24 non comporta la necessita’ che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all’organo decidente (nella specie, Direttorio della (OMISSIS)), essendo sufficiente che a quest’ultimo siano rimesse le difese scritte degli incolpati ed i verbali delle dichiarazioni rilasciate, quando gli stessi chiedano di essere sentiti personalmente. (Cass. 3/12/2013 n. 27038).

Deve aggiungersi che il ricorrente non ha nemmeno specificato quale ulteriore difesa avrebbe potuto espletare nel caso in cui avesse ricevuto la comunicazione della richiesta della Commissione e del parere dell’Avvocato Generale ; sicche’, anche sotto tale profilo, la doglianza e’ infondata.

Ne’ nella specie puo’ essere invocata la diretta applicazione dei precetti costituzionali riguardanti il diritto di difesa (articolo 24 Cost.) e il giusto processo (articolo 111 Cost.), atteso che tali norme riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento giurisdizionale che si svolge avanti al giudice, e non il procedimento amministrativo, ancorche’ finalizzato all’emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi (Cass. S.U. 30-9-2009 n. 20935; Cass. 14-6-2013 n. 15019, resa in altro giudizio in cui era parte l’attuale ricorrente; Cass. 4-9-2014 n. 18683).

Allo stesso modo, non appaiono ravvisabili, in relazione al procedimento sanzionatorio condotto nella specie dalla (OMISSIS), profili di contrasto con l’articolo 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, non partecipando tale procedimento della natura giurisdizionale del processo, che secondo la normativa citata e’ soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice (cfr. Cass. Sez. Un. 25-2-2014 n. 4429).

Le deduzioni svolte – in realta’ in maniera assai generica – al riguardo dal ricorrente nel ricorso si sono arricchite di nuovi spunti nella memoria depositata ex articolo 378 codice procedura civile, nella quale si e’ invocata l’applicazione dei principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti Umani nella sentenza del 4-3-2014 (caso Grande Stevens ed altri c./Italia). Non sembra, tuttavia, che tale pronuncia si presti alle conclusioni auspicate dal ricorrente.

La menzionata decisione, invero, e’ stata resa nell’ambito di una vicenda diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio, riguardando le sanzioni irrogate dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 187 ter TUF, in un caso di “manipolazione del mercato”.

Nella citata sentenza la Corte di Strasburgo ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui, al fine di stabilire la sussistenza di una “accusa in materia penale”, occorre tener presenti (in via alternativa e non cumulativa) tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest’ultima, e la natura e il grado di severita’ della “sanzione”. Cio’ posto, essa ha concentrato la sua attenzione sulla natura e sulla severita’ della sanzione che puo’ essere inflitta ai ricorrenti, rilevando che la CONSOB puo’ infliggere una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 euro, e questo massimo ordinario puo’, in alcune circostanze, essere triplicato o elevato fino a dieci volte il prodotto o il profitto ottenuto grazie al comportamento illecito; che l’inflizione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra menzionate comporta per i rappresentanti delle societa’ coinvolte la perdita temporanea della loro onorabilita’, e se tali societa’ sono quotate in borsa, ai loro rappresentanti si applica l’incapacita’ temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle societa’ quotate per una durata variabile da due mesi a tre anni; che la CONSOB puo’ anche vietare alle societa’ quotate, alle societa’ di gestione e alle societa’ di revisione di avvalersi della collaborazione dell’autore dell’illecito, per una durata massima di tre anni, e chiedere agli ordini professionali la sospensione temporanea dell’interessato dall’esercizio della sua attivita’ professionale; che, infine, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

Alla luce di tali rilievi, la CEDU ha affermato il carattere sostanzialmente “penale” delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 187 ter TUF, con conseguente applicabilita’ delle garanzie previste per i processi penali dall’articolo 6, par. 1, a mente del quale “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta…”.

Orbene, ad avviso di questa Corte, le conclusioni cui e’ pervenuta la CEDU nella citata pronuncia non appaiono estensibili alla materia oggetto del presente giudizio, inerente a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 144 TUB per “carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.

E’ sufficiente considerare, al riguardo, che il citato articolo 144 – nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame -, prevede quale massimo edittale della sanzione pecuniaria irrogabile, la somma di euro 129.110,00, assolutamente non comparabile con quella di euro 5.000.000,00 (in alcune circostanze ulteriormente elevabile), prevista per le violazioni ex articolo 187 ter TUF. Inoltre, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 144 TUB non si accompagnano sanzioni accessorie; laddove l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 187 ter TUF comporta, per i rappresentanti delle societa’ coinvolte, ai sensi dell’articolo 187 quater, la sanzione accessoria della perdita temporanea (per una durata tra i due mesi e i tre anni) dei requisiti di onorabilita’ e, per gli esponenti aziendali di societa’ quotate, l’incapacita’ temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di societa’ quotate e di societa’ appartenenti al medesimo gruppo di societa’ quotate. Ne’ alle sanzioni previste dall’articolo 144 TUB si accompagna una disposizione analoga a quella prevista dall’articolo 187 sexies TUF, secondo cui l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

Tali rilievi consentono di escludere che le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni di cui all’articolo 144 TUB, oggetto del presente giudizio, siano equiparabili, per tipologia, severita’ ed idoneita’ ad incidere sulla sfera patrimoniale e personale dei destinatari, a quelle previste nel caso esaminato dalla CEDU nella sentenza Grande-Stevens. Di conseguenza, alla stregua dei criteri enunciati dalla Corte di Strasburgo, non sembra possibile attribuire carattere penale a tali sanzioni; sicche’, in considerazione della natura meramente amministrativa delle stesse, non si pone un problema di compatibilita’ del procedimento sanzionatorio previsto in materia con le garanzie riservate ai processi “penali” dall’articolo 6 della Convenzione per i diritti dell’uomo.

1b) Non appare meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea in ordine alla interpretazione dell’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Si rammenta, al riguardo, che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessita’ (Cass. Sez. Un. 10-9-2013 n. 20701). Tale rinvio, infatti, ha la funzione di verificare la legittimita’ di una legge nazionale rispetto al diritto dell’Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull’Unione Europea; sicche’ il giudice, effettuato tale riscontro, non e’ obbligato a disporre il rinvio solo perche’ proveniente da istanza di parte (Cass. 21-6-2011, n. 13603). Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non e’ soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di Giustizia delle Comunita’ europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un “acte claire” che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (e non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Cass., Sez. Un., 24-5-2007 n. 12067; Cass 22-10-2007 n. 22103; Cass. 26-3-2012 n. 4776; Cass. 29-11-2013 n. 26924; Cass. 24-3-2014 n. 6862).

Nella specie, il precetto dell’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che prevede “il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio”, trova piena attuazione nella normativa nazionale che disciplina i procedimenti sanzionatori a cura della (OMISSIS), il quale prevede la possibilita’, per l’incolpato, di presentare le proprie deduzioni difensive.

Il quesito che il ricorrente intenderebbe sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“se l’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea debba essere inteso nel senso di assicurare agli interessati un pieno diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi che li riguardano direttamente ed individualmente, ivi compresa l’obbligatorieta’ di una loro piena conoscenza tanto della contestazione inizialmente formulata a loro carico, quanto di ulteriori e diverse contestazioni assunte nei loro confronti dall’Amministrazione procedente”), inoltre, non riflette la specifica fattispecie dedotta in giudizio. Esso, infatti, muove dal presupposto che l’autorita’ procedente abbia proceduto a contestazioni “ulteriori e diverse” rispetto a quelle originarie, senza che il ricorrente abbia fornito, in concreto, alcuna indicazione riguardo al contenuto delle nuove contestazioni asseritamente mosse nei suoi confronti.

1c) Priva di fondamento e’ anche la doglianza relativa alla violazione, da parte del Direttorio, dell’obbligo di motivazione, per avere la delibera adottata richiamato “per relationem” la proposta della Commissione.

Nel disattendere la relativa eccezione, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio piu’ volte enunciato da questa Corte, secondo cui al procedimento per l’irrogazione di sanzioni amministrative in materia bancaria e creditizia e’ applicabile Legge n. 241 del 1990, articolo 3 e, conseguentemente, il decreto che applica la sanzione puo’ essere motivato “per relationem”, mediante il rinvio all’atto recante la proposta di irrogazione della sanzione, purche’ quest’ultimo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalita’ che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione (Cass. 111-2006 n. 389; v. anche Cass. 20-2-2004 n. 3396); circostanze, queste ultime, che nella specie non risultano poste in discussione. Il Direttorio, pertanto, ove condivida le argomentazioni illustrate nella proposta dalla Commissione, non e’ tenuto a ripetere e ribadire le stesse argomentazioni (Cass. 3-12-2013 n. 27038).

1d) Le ulteriori deduzioni svolte con il motivo in esame, secondo cui la Commissione, prima di formulare la proposta sanzionatoria al Direttorio, non avrebbe esaminato tutti gli argomenti difensivi dell’interessato, con conseguente vizio di motivazione della proposta sanzionatoria alla quale la delibera si e’ riportata pedissequamente, sono formulate in termini del tutto generici, non indicando, in concreto, quali difese svolte dall’incolpato non siano state prese in considerazione nella proposta avanzata dalla Commissione e nella successiva delibera del Direttorio.

2) Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 145, comma 10 e la violazione dell’articolo 27 Cost., censura il decreto impugnato nella parte in cui non ha distinto gli addebiti contestati al (OMISSIS) in relazione allo specifico rapporto organico con i diversi enti (la “vecchia” e la “nuova” (OMISSIS)) presso i quali il medesimo ha svolto il proprio incarico nell’arco di tempo in cui si sono svolti i fatti di causa. Sostiene che la Corte di Appello ha errato nel non riconoscere il difetto di legittimazione passiva del ricorrente in relazione ai comportamenti occorsi o comunque originatisi prima del 1-10-2007, data in cui si e’ perfezionato il procedimento di ristrutturazione del gruppo bancario che ha portato, attraverso un’operazione di conferimento di ramo di azienda e di fusione, la c.d. vecchia (OMISSIS) s.p.a. a divenire la nuova (OMISSIS) s.p.a. Sostiene che la decisione impugnata si pone in contrasto con l’articolo 27 Cost., che stabilisce il divieto di responsabilita’ per fatto altrui, e con il principio posto dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 145, comma 10 secondo cui “le banche, le societa’ o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, al pagamento della sanzione…”; principio dal quale si evince che necessario presupposto per l’irrogazione della sanzione nei confronti degli esponenti bancari e’ il vincolo di appartenenza con l’ente. Deduce, pertanto, che, non essendovi alcuna continuita’ tra la vecchia e la nuova (OMISSIS) s.p.a, il ricorrente, nella qualita’ di esponente della nuova Banca, avrebbe potuto essere chiamato a rispondere solo dei fatti verificatisi in capo a quest’ultima, dopo l’instaurazione del rapporto organico con la stessa.

Il motivo difetta di autosufficienza, non avendo il ricorrente specificato i fatti commessi “nel rapporto organico con un’altra societa’ “, in relazione ai quali gli e’ stata comminata la sanzione amministrativa.

In ogni caso, le censure mosse si palesano prive di fondamento.

La Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che, secondo l’atto di contestazione degli addebiti e secondo il provvedimento sanzionatorio, il (OMISSIS) ha consumato gli illeciti addebitatigli senza soluzione di continuita’, sempre rivestendo la medesima carica e sempre all’interno della medesima azienda. Cio’ posto, essa ha ritenuto irrilevante la circostanza che dell’azienda in questione siano state titolari in successione, nell’arco di tempo interessato dall’ispezione, due diverse societa’ (peraltro aventi la medesima denominazione); e cio’ in base al rilevo, corretto sul piano logico e giuridico, che gli illeciti amministrativi presi in considerazione dal titolo 8 del TUB riguardando condotte consumate non da persone giuridiche, ma da parte persone fisiche “qualificate” e che, simmetricamente, le sanzioni previste dal detto titolo del TUB sono indirizzate esclusivamente contro persone fisiche “qualificate”. Ha aggiunto, con argomenti pertinenti, che la “vecchia” (OMISSIS) s.p.a. non esiste piu’ come soggetto giuridico, per cui non si vede come potrebbe essere chiamata a rispondere in solido con il (OMISSIS); e che l’intervenuta estinzione di un ente creditizio non costituisce una esimente ovvero una condizione di non punibilita’ per la persona fisica che mentre “apparteneva” all’ente creditizio poi estintosi si sia resa responsabile di illeciti amministrativi previsti e puniti dal TUB.

Cosi’ statuendo, il giudice di merito non e’ incorso nelle denunciate violazioni di norme giuridiche.

E’ evidente, infatti, che nella specie non e’ configurabile alcuna violazione del principio posto dall’articolo 27 Cost., secondo cui “la responsabilita’ penale e’ personale”: il (OMISSIS), infatti, non e’ stato chiamato a rispondere per fatti commessi da altri, bensi’ per fatti propri.

Ne’ appare conferente il riferimento al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 145, comma 10 in quanto tale disposizione riguarda la responsabilita’ solidale dell’ente, e non la responsabilita’ personale dell’autore della violazione.

3) Con il terzo motivo (erroneamente indicato come 4) il ricorrente lamenta:

– vizio di motivazione del decreto nella parte in cui non riconosce che la sanzione e’ stata irrogata al ricorrente quale Direttore Generale e 12 membro del Comitato per il Controllo Interno della Banca;

– illegittimita’ del decreto nella parte in cui non distingue la responsabilita’ degli amministratori privi di deleghe specifiche in materia di assetti organizzativi della Banca, tra cui il Direttore Generale, rispetto agli amministratori titolari di poteri esecutivi in merito;

– violazione dei principi di tassativita’ e determinatezza dell’addebito, nonche’ di determinatezza e di tipicita’ della fattispecie sanzionata, con particolare riguardo al “titolo” della responsabilita’ del ricorrente; omessa e contraddittoria motivazione del decreto sul punto.

Il ricorrente deduce, in particolare: che il decreto impugnato non ha tenuto conto del totale difetto di chiarezza del titolo di imputazione della responsabilita’ per l’illecito sanzionato al (OMISSIS); che, anche a voler ritenere fondata la ricostruzione della responsabilita’ di quest’ultimo quale componente del Consiglio di Amministrazione, la Corte di Appello non ha considerato che il ricorrente, ancorche’ fosse Direttore Generale della Banca, era privo di poteri specifici con riferimento al sistema del controllo interno ed alla normativa antiriciclaggio; che la motivazione e’ incongrua e contraddittoria anche nella parte in cui ha ritenuto il (OMISSIS) responsabile degli addebiti contestati, a differenza degli altri membri del Consiglio di Amministrazione privi di deleghe operative nelle materie interessate dagli addebiti, i quali pure erano soggetti al medesimo obbligo di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

3a) Quanto alla prima censura, si osserva che la Corte di Appello ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il (OMISSIS) sia stato sanzionato quale componente del Consiglio di Amministrazione, e che la qualifica di direttore generale e la partecipazione al Comitato di controllo interno siano state, invece, considerate al solo fine della determinazione della entita’ della sanzione. Essa ha ritenuto decisivo, al riguardo, il capo di incolpazione, nel quale l’illecito attribuito al ricorrente e’ stato cosi’ testualmente definito: “carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione”, e manca, al contrario, alcun accenno al Comitato per il controllo interno. Ha aggiunto, ad ulteriore conferma della bonta’ del proprio convincimento, che nell’elenco dei destinatari della sanzione e delle qualifiche dagli stessi rivestite, contenuto nell’intestazione del provvedimento sanzionatorio, la qualifica di “componenti il Consiglio di Amministrazione” e’ indirizzata a tutti i sanzionati, compare per prima, e’ evidenziata in grassetto e precede l’elenco dei nomi; laddove la qualifica di componente del Comitato di Controllo o di Direttore Generale e’ riportata solo tra parentesi ed a fianco del nome del sanzionato che rivestiva anche tale qualifica. Orbene, secondo il giudice di merito, tale struttura grafica indica inequivocabilmente che, mentre la carica di componente del Consiglio di Amministrazione caratterizza l’illecito ed e’ decisiva ai fini della sua consumazione, la qualifica di componente del Comitato di Controllo e’ solo eventuale e assume una valenza secondaria (ad es. ai fini della graduazione della sanzione).

Non sussistono, pertanto, i dedotti vizi motivazionali, essendo la decisione impugnata sorretta, sul punto, da un apparato argomentativo sufficiente e immune da vizi logici.

3b) Le deduzioni svolte dal ricorrente per sostenere che il medesimo, nonostante la sua qualita’ di componente del Consiglio di Amministrazione e di Direttore Generale, non aveva poteri specifici con riferimento al sistema del controllo interno ed alla normativa antiriciclaggio, si risolvono nella sostanziale richiesta di una valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella operata dalla Corte di Appello, la quale ha compiutamente esaminato la documentazione invocata dal (OMISSIS) a sostengo della sua tesi, escludendo, con motivazione priva di incongruenze logiche, che la stessa si presti all’interpretazione da questi propugnata.

In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte di legittimita’ l’esercizio di poteri di cognizione che non le competono, rientrando l’accertamento dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie nei compiti istituzionali del giudice di merito.

3c) Le doglianze mosse riguardo alla mancata irrogazione della sanzione agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione non si confrontano con le ragioni della decisione resa dalla Corte territoriale, la quale ha disatteso le censure mosse al riguardo dal (OMISSIS) osservando che quest’ultimo e’ legittimato a contestare la legittimita’ della sanzione contro di lui irrogata, ma non anche a far valere la illegittimita’ della omessa irrogazione della sanzione nei confronti di altri soggetti che hanno consumato i suoi stessi illeciti.

Del tutto inconferente, inoltre, appare il richiamo, contenuto nel corpo dell’illustrazione del motivo, alla previsione dell’articolo 2392 codice civile, trattandosi di disposizione che regola la responsabilita’ degli amministratori verso la societa’ e non gli illeciti amministrativi.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.

5) Non sussistono i presupposti per l’esercizio del potere officioso – sollecitato al Collegio dal Procuratore Generale in sede di discussione orale – di condanna del ricorrente al pagamento di una somma per responsabilita’ aggravata.

Si rammenta, al riguardo, che, ai fini della responsabilita’ aggravata ex articolo 96 codice procedura civile, il ricorso per cassazione puo’ considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (tra le tante v. Cass. 26-6-2007 n. 14789; Cass. 14-10-2005 n. 19976; Cass. Cass. 10-8-2002 n. 12149).

Nella specie, il proposto ricorso, ancorche’ infondato, non e’ tale da evidenziare la consapevolezza della sua infondatezza da parte del ricorrente, ovvero un elevato grado di colpevolezza in capo al medesimo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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