Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 22 gennaio 2016, n. 3067
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ISA Claudio – Presidente
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. TANGA Antonio L. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste;
nei confronti di:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/01/2015 del Tribunale di Trieste.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TANGA Antonio Leonardo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice della Udienza Preliminare del Tribunale di Trieste in data 27.1.2015, con cui all’imputato e’ stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di mesi 3 di arresto e euro 1.750,00 di ammenda, pena sostituita con giorni 97 (194 ore) di lavoro di pubblica utilita’, con autorizzazione a svolgere un numero di ore giornaliere superiore a sei, fermo restando il limite massimo di 8 ore giornaliere/40 ore settimanali, nonche’ ad iniziare il lavoro di pubblica utilita’ prima del passaggio in giudicato della sentenza, per il reato di cui dall’articolo 186 C.d.S., commi 2, lettera c), e comma 2 sexies, perche’ circolava alla guida del veicolo in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche: caso in cui veniva accertato un tasso alcolemico di. 1,61 g/1 al primo accertamento e di 1,67 g/1 al secondo accertamento. Con l’aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22.00 e le ore 7.00, accertato il (OMISSIS).
2. Il Procuratore distrettuale censura la sentenza impugnata:
A) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)) per avere, il giudice di primo grado, omesso di applicare la doverosa confisca del veicolo, stabilita come obbligatoria dalla disposizione violata, limitandosi a rinviare per la decisione all’esito del lavoro di pubblica utilita’;
B) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)) per avere, il giudice di prime cure, autorizzato l’effettuazione del lavoro di pubblica utilita’ prima del passaggio in giudicato della sentenza, in palese violazione del principio in forza del quale le pene possono essere eseguite soltanto dopo il giudicato, trascurando gli effetti delle impugnazioni ed esponendo l’imputato all’esecuzione di una sanzione che potrebbe essere vanificata dagli ulteriori gradi di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del P.G. e’ fondato in ordine al motivo sub A).
2. Pacifico appare che il giudice del patteggiamento dovesse disporre la confisca salvo revocarla all’esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, cosi’ come disposto dall’articolo 186 C.d.S., comma 9 – bis. Questa Corte regolatrice, infatti, ha ormai da tempo fugato ogni dubbio in ordine al fatto che, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 120 del 2010, articolo 33, debba disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, ed a nulla rilevando anche la mancata precedente sottoposizione a sequestro (cfr. sez. 4, n. 45365 del 25.11.2010, Portelli, rv. 249071; conf. sez. 6, n. 12313 del 13.3.2012, Vasori, rv. 252563).
3. Sussiste la lamentata violazione di legge, in quanto la richiamata norma di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) sesto periodo, prevede come obbligatoria la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 18517 del 27.3.2009, Parodo, rv. 243997).
4. Cio’ considerato, la sentenza deve essere annullata sul punto relativo all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’autovettura, confisca che in questa sede deve disporsi, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), trattandosi di misura obbligatoria, che, pertanto, non importa esercizio di discrezionalita’ alcuna. Di conseguenza, all’annullamento non segue rinvio (Cassazione penale sez. IV n. 43030 del giorno 08/10/2015).
5. In ordine al motivo sub B) il ricorso e’ infondato e va rigettato, “parte qua”. In riferimento a tale motivo di doglianza, va osservato che i commi – bis e 8 – bis rispettivamente degli articoli 186 e 187 C.d.S., configurano una disciplina parzialmente derogatoria di quella comune relativa all’esecuzione delle sentenze di condanna.
6. Vale, percio’, rilevare che il lavoro di pubblica utilita’, indicato nelle norme citate, puo’ essere svolto anche prima del passaggio in giudicato della condanna alla stregua del dettato normativo richiamato e secondo cui, in riferimento all’eventuale revoca della sostituzione in caso di violazione degli obblighi connessi, e’ prevista la competenza del “giudice che procede” oltre che del “giudice dell’esecuzione”. Mediante un procedimento di ermeneutica letterale e teleologia va ritenuto che la possibilita’ di revocare la sostituzione per decisione del “giudice che procede” presuppone, in vero, che la sentenza non sia ancora passata in giudicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca della autovettura targata (OMISSIS), confisca che dispone. Rigetta nel resto.
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