Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 21 gennaio 2016, n. 2782

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario – Presidente

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 5370/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/06/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;

lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) per genericita’ dei motivi evidenziando come, esclusa la narrazione dei fatti di causa si chiedesse un migliore approfondimento investigativo disponendo perizia grafica “ignorando pero’ e non contrastando criticamente il contesto motivazionale della sentenza”.

2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia la (OMISSIS) che (OMISSIS) che deducevano motivi analoghi:

2.1. violazione dell’articolo 581 c.p.p. secondo i ricorrenti i motivi non erano generici dato che la ricostruzione dei fatti di causa non era in chiave meramente narrativa; si ribadiva la necessita’ di effettuare una perizia grafica per verificare se: a) la (OMISSIS) avesse richiesto un’attestazione di assegnazione suolo, elemento a discarico trascurato nell’istruttoria di primo grado; b) il (OMISSIS) se avesse effettivamente commesso il reato;

2.2. violazione dell’articolo 495 c.p.p., comma 2 essendo stato impedito ai ricorrenti di esperire un mezzo di prova a discarico.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per la inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

1.1. Il collegio condivide l’orientamento secondo cui in tema di impugnazioni, la specificita’ che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa alla luce del principio del “favor impugnationis”, in virtu’ del quale, in sede di appello, l’esigenza di specificita’ del motivo di gravame puo’ essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimita’, avuto riguardo alle peculiarita’ di quest’ultimo (Cass. sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Rv. 260766; Cass. sez. 5, n. 42485 del 26/05/2014, Rv. 262183; Cass. sez. 5 n. 5619 del 24/11/2014, dep. 2015, Rv. 262814).

Il collegio e’ consapevole dell’esistenza di un piu’ rigoroso orientamento secondo cui in tema di impugnazione, i motivi di appello devono essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione e quindi, pur nella liberta’ della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254204).

Si ritiene tuttavia di aderire all’orientamento favorevole alla salvaguardia del diritto all’impugnazione, declinazione rilevante del diritto di difesa.

1.2. Segnatamente, si ritiene che la natura devolutiva dell’appello richiede che l’atto di impugnazione abbia una sufficiente specificita’, e sia percio’ idoneo a circoscrivere con chiarezza l’ambito del giudizio di secondo grado; tuttavia, considerato che il giudizio di appello configura l’ultima possibilita’ di rivalutazione del merito della vicenda processuale e, quindi, integra un importante presidio del diritto di difesa, la valutazione dell’ammissibilita’ deve essere effettuata in coerenza con le esigenze di salvaguardia del diritto all’impugnazione. L’attributo della “specificita’” deve dunque essere valutato con riguardo all’idoneita’ dell’atto di appello di circoscrivere la materia devoluta al giudice di secondo grado, attraverso la individuazione degli ambiti di fatto e di diritto dei quali si chiede la rivisitazione, non essendo decisivo ai fini dell’ammissibilita’ che alcune questioni siano gia’ state sottoposte al giudice di primo grado.

1.3. Nel caso di specie gli ambiti materiali del devoluto risultavano chiaramente identificabili nella richiesta di rinnovazione dibattimentale relativa alla invocata perizia grafica (non ammessa in primo grado e decisiva, nella prospettiva del ricorrente per il giudizio sulla responsabilita’), oltre che nella richiesta di valorizzazione della grossolanita’ dei falsi, sia al fine della eventuale valutazione di inidoneita’ del tentativo, sia al fine di una eventuale mitigazione della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

1.4. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il giudizio di secondo grado.

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