Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 5 febbraio 2016, n. 2314

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28317-2009 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS); (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SOC. COOP. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2715/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, su richiesta della (OMISSIS), per il pagamento di lire 42.390.579, oltre interessi convenzionali, quale scoperto del conto corrente n. (OMISSIS) e residuo importo di cambiali a loro firma scontate, deducendo la nullita’ della clausola del contratto di conto corrente stipulato nel 1989 che per gli interessi rinviava agli usi bancari su piazza e la usurarieta’ e nullita’ della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi convenzionali.

2.- Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione.

3.- La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 19 settembre 2009, ha giudicato nulla (per mancanza di forma scritta ad substantiam) la clausola contrattuale sugli interessi ultralegali nella sola parte in cui faceva rinvio agli usi praticati su piazza, ma valida nella parte in cui li determinava secondo il prime rate maggiorato di cinque punti, trattandosi di un indice periodicamente rilevato dall’ABI e adeguatamente pubblicizzato e, quindi, facilmente verificabile dai clienti; ha giudicato nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivo e ha ritenuto inapplicabile la normativa sull’usura, introdotta dalla Legge 7 marzo 1996, n. 106 e interpretata dal Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394, articolo 1, conv. in Legge 28 febbraio 2001, n. 24, trattandosi di un rapporto esaurito prima della sua entrata in vigore; di conseguenza, in parziale accoglimento del gravame della banca, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato i correntisti, in solido, a corrispondere gli importi rideterminati in euro 9.129,10, per lo scoperto di conto corrente, oltre interessi al tasso del 17,75% dal 1 gennaio 1993 al soddisfo, e in euro 10.425,77, per le cambiali scadute, oltre interessi al tasso del 19% dal 17 maggio 1993 al soddisfo, con compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi del giudizi di merito.

4.- (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; la banca non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1419 c.c., per avere ritenuto invalida la sola parte della clausola del contratto di conto corrente (articolo 7) che per la determinazione degli interessi rinviava alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, avendo escluso erroneamente che tale invalidita’ si trasmettesse anche alla parte della clausola che determinava gli interessi con riferimento al prime rate ABI maggiorato di cinque punti; nonche’ per avere ritenuto inapplicabile la normativa sull’usura e, quindi, dovuti gli interessi convenzionali ultralegali relativi alle cambiali scadute.

2.- Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere ritenuto che la clausola relativa agli interessi fosse invalida solo in parte, omettendo di leggerla nella sua interezza; denuncia, inoltre, malgoverno delle spese processuali, avendole poste a carico dei ricorrenti in misura dei due terzi, anziche’ integralmente a carico della banca.

3.- Le plurime censure proposte nei motivi, connessi tra loro e da esaminare congiuntamente, sono infondate.

3.1.- La prima riguarda la mancata estensione del giudizio di invalidita’ della clausola relativa agli interessi ultralegali, nella parte che li determinava con rinvio agli usi su piazza, a quella parte di essa che faceva rinvio al prime rate maggiorato di cinque punti e, di conseguenza, all’intera clausola.

Tuttavia, ai fini della trasmissione del vizio da una parte all’intera clausola, ex articolo 1419 c.c., sulla nullita’ parziale, e’ richiesta la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullita’. Tale prova deve essere fornita dall’interessato e il giudizio sul punto e’ riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento non e’ censurabile in sede di legittimita’, quando – come nel caso in esame – sia sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici (v. Cass. n. 2340/1995, n. 1023/1976). La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola nel sistema del c.c., secondo il quale, quando la nullita’ investe singole clausole o anche parti di clausole, l’estensione degli affetti della nullita’ all’intero contratto o anche all’intera clausola deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che all’uopo e’ tenuta a dimostrare che la parte colpita da invalidita’ non ha un’esistenza autonoma, ne’ persegue un risultato distinto, ma e’ in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullita’ (cfr. Cass. n. 5675/1987).

3.2.- Ad un’analoga conclusione negativa si perviene valorizzando nella censura in esame il profilo della prospettata invalidita’ diretta (e non piu’ solo derivata ex articolo 1419 c.c.) della clausola, per risultare gli interessi ultralegali di per se’ indeterminati a causa del rinvio al prime rate maggiorato. Ad essere censurata, in tale prospettiva, e’ la interpretazione del contenuto e degli affetti della clausola in parte qua, ma si tratta di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimita’. Il ricorrente non ha specificato in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali di interpretazione del contratto, asseritamente violati, o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti.

3.3.- Con riguardo al contestato giudizio di inapplicabilita’ della legge sull’usura (Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successiva interpretazione autentica del Decreto Legge n. 394 del 2000, ex articolo 1, conv. in Legge n. 24 del 2001), la Corte del merito l’ha esclusa, evidenziando che il rapporto era “completamente esaurito prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi in senso contrario la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute”. Questa ratio decidendi, che e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 11632/2010), non e’ stata in alcun modo censurata.

3.4.- Non si comprende quale sia l’interesse che muove i ricorrenti a dolersi (nel primo motivo) delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivo per il cliente, atteso che la sentenza impugnata in questa sede le ha ritenute “nulle, in quanto stipulate in violazione dell’articolo 1283 c.c.”.

3.5.- La doglianza sulle spese e’ inammissibile, risolvendosi nella contestazione della misura della disposta compensazione, cioe’ dell’esercizio di un potere discrezionale attribuito al giudice di merito.

4.- In conclusione, il ricorso e’ rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *