Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza 19 gennaio 2016, n. 161
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2015, proposto da:
Al. Ed.;
contro
Comune di (omissis);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 09636/2014, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 09636/2014, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli; sentito l’avvocato Quattrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dal signor Ed. Al. per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale, in primo grado, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza n. 10 del 23 aprile 2009, con la quale il Responsabile del Servizio urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di (omissis) ha ordinato la demolizione di opere abusivamente realizzate dal ricorrente presso un immobile di sua proprietà, sito nel Comune di (omissis), consistenti nella “chiusura del portico delle dimensioni di metri quadri 12,30 circa con infisso in alluminio e vetro, con aumento della cubatura”.
2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza appellata evidenziando che nel caso di specie la sagoma dell’immobile sarebbe rimasta invariata, essendo il portico in origine chiuso su tre lati e coperto dal tetto che copre l’intera abitazione.
L’opera realizzata, inoltre, non avrebbe comportato alcun aumento di superficie o di volume, in quanto lo spazio chiuso non sarebbe stato inglobato nell’abitazione, né avrebbe perso l’originaria destinazione.
3. Il Comune di (omissis) non si è costituito in giudizio.
4. All’odierna udienza di discussione il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
5. L’appello non merita accoglimento.
6. Il Collegio ritiene che le circostanze di fatto evidenziate dall’appellante (in particolare la circostanza che il portico su cui è stata realizzata la veranda era già chiuso su tre lati e, quindi, non ci sarebbe stato né aumento di volumetria né modifica della sagoma), non consentono comunque l’accoglimento del ricorso.
E’ indubitabile, infatti, che l’opera in questione ha determinato una modifica del prospetto dell’edificio, e già solo per questo, a prescindere dall’aumento di volumetria e dalla modifica della sagoma, richiedeva il permesso di costruire.
In ogni caso la giurisprudenza amministrativa ha precisato che l’installazione di pannelli in vetro ed alluminio su locali già chiusi per i restanti lati dai muri perimetrali dell’edificio preesistente determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente realizzabile, l’aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell’edificio stesso e come tale richiede il previo rilascio del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394).
7. L’appello deve, pertanto, essere respinto.
8. Nulla per le spese considerata la mancata costituzione del Comune di (omissis) nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini – Presidente
Maurizio Meschino – Consigliere
Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder – Consigliere
Andrea Pannone – Consigliere
Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2016.
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