Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 22 dicembre 2015, n. 50316
Ritenuto in fatto
G.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 6 febbraio 2015, del tribunale di Catania, sez. Riesame con la quale è stato rigettato l’appello avverso l’ordinanza del 26 novembre 2014, della corte d’appello di Catania che ha rigettata l’istanza del G. di partecipazione ad un corso di “commis cucina” funzionale a favorrire le esigenze di risocializzazione dei ricorrente.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Nullità della notifica a mezzo PEC del provvedimento impugnato.
II ricorrente deduce la nullità assoluta della notifica effettuata a mezzo PEC del provvedimento impugnato, in quanto non sono stati ancora emeanati i i decreti da parte del Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 16 I. n. 179/2012. In ogni caso tale disciplina non sostituirebbe integralmente il sistema precedente che resterebbe applicabile per tutti i procedimenti ordinari, cui dovrebbe essere applicata la disciplina di cui all’art. 148, comma 1 cod. proc. pen., con la conseguente necessità della presenza di un provvedimento autorizzativo del magistrato.
In ogni caso, nella fattispecie in esame non sarebbero presenti le ragioni di necessità ed urgenza che giustificazione l’adozione di forme di notificazione semplificate rispetto alla procedura ordinaria.
b) Erroneità d ella motivazione delle esigenze cautelari
Il ricorrente lamenta la mancata valorizzazione degli elementi dai quali si sarebbe dovuto trarre la convinzione della possibile concessione del permesso di frequentare il corso in questione. La ragione del rigetto dell’istanza infatti sarebbe fondata, tra l’altro sulla valutazione del tempo trascorso dall’inizio della detenzione parametrato all’entità della pena inflitta che avrebbe comportato l’affermazione dell’attualità delle esigenze cautelari.
In realtà l’obbligo di motivazione tra la pena inflitta in appello ( ridotta a due anni e quattro mesi rispetto alla pena inflitta in primo grado, due anni e otto mesi) parametrato al tempo trascorso e all’incidenza sulle esigenze cautelari avrebbe dovuto portare il TDL ad una diversa valutazione con l’accoglimento dell’istanza de qua.
Considerato in diritto
1.I1 ricorso è fondato nei limiti di seguito chiariti.
2. II primo motivo è manifestamente infondato. Per quanto riguarda la notifica a mezzo PEC ritiene il collegio che le norme sulla notificazione degli atti per via telematica sono divenute efficaci ben prima del 14 dicembre 2014 (vale a dire dal giorno 1° ottobre 2012) per quel che riguarda gli avvisi ai soli difensori; già di per sé il dettato del comma 2-bís dell’art. 148 cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374), consentendo la notificazione “con mezzi tecnici idonei”, non può non ricomprendere anche l’ipotesi della trasmissione telematica (se certificabile) di detti avvisi ben prima del 14 dicembre 2014 ed a prescindere dall’emanazione dei decreti attuativi (v. sez. VI, n. 37646/15, Cutrì Mario, v. anche SS.UU. n. I 32243/2015).
3. Per quanto riguarda la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelaci il rigetto dell’istanza trova tra l’altro riferimento alla pena che sarebbe stata inflitta dalla Corte d’appello e quantificata in anni due e mesi otto di reclusione, che in realtà rappresenta la pena inflitta in primo grado, mentre in appello la pena originaria è stata ridotta di mesi quattro e giorni dieci. A parere del collegio tale erroneo riferimento appare astrattamente idoneo a richiedere una nuova verifica della compatibilità tra la misura adottata, il rigetto dell’istanza, il tempo trascorso dai fatti e la richiesta di partecipazione al corso.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame, con trasmissione integrale degli atti al predetto Tribunale di Catania , sez. misure coercitive.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. Ordina la trasmissione integrale degli atti al predetto Tribunale di Catania, sez. misure coercitive.
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