Consiglio di Stato
Sezione VI
sentenza 3 dicembre 2015, n. 5515
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8081 del 2015, proposto da:
Am.Al. e An.Lu., rappresentati e difesi dall’avvocato Ma.Fa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato El.An., in Roma, via (…);
contro
Comune di Terzigno ed altri (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE III, n. 01980/2015, concernente: ordine di sgombero ed acquisizione gratuita di opera abusiva al patrimonio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Terzigno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015, il Consigliere Bernhard Lageder e udito, per il Comune appellato, l’avvocato Av., per delega dell’avvocato Br.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. PREMESSO che, giusta segnalazione all’odierna udienza camerale, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;
2. RILEVATO che risulta preservata l’effettività del contraddittorio in senso oggettivo, essendo l’avviso di fissazione d’udienza stato comunicato tempestivamente e ritualmente al difensore delle parti appellanti presso l’indirizzo di posta elettronica indicato nell’epigrafe del ricorso in appello sicché l’udienza camerale, nella quale il difensore degli appellanti non è comparso, si è svolta nell’osservanza del diritto di difesa di tutte le parti (con la precisazione, che l’assenza della parte all’udienza cautelare non è ostativa alla celebrazione del giudizio immediato ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; v. sul punto, per tutte, Cons. St., Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 506);
3. RILEVATO, in linea di fatto, che il T.a.r., con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso l’ordinanza n. 06 del 27 gennaio 2015 adottata dal Comune di Terzigno ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380 del 2001 – con la quale, previo richiamo delle ordinanze di demolizione n. 66 del 30 luglio 2003 e n. 4 del 23 gennaio 2007 relative al fabbricato dagli stessi abusivamente realizzato nella locale via Barri (composto da piano terra e primo piano, con superficie di mq 163,00 e volume di mc 585,00 al piano terra e, rispettivamente, di mq 163,00 e mc 527,00 al primo piano) e ricadente nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, era stata accertata l’inottemperanza alle ordinanze di demolizione, con sequela di dichiarazione di acquisizione al patrimonio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio dell’immobile abusivo e dell’area di sedime e pertinenza fino a dieci volte la superficie occupata dall’opera abusiva (ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426), di ordine di trascrizione nei registri immobiliari, nonché di ordine di sgombero e rilascio in favore dell’Ente Parco -, per la mancata notificazione del ricorso introduttivo al contro interessato, Ente Parco del Vesuvio, in violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.;
4. RITENUTO, in linea di diritto, in reiezione del correlativo motivo d’impugnazione dedotto dagli odierni appellanti, che l’Ente Parco del Vesuvio correttamente è stato qualificato come controinteressato in senso formale e sostanziale, al quale, quindi, a norma dell’art. 41, comma 2, cod, proc. amm., andava notificato il ricorso introduttivo a pena d’inammissibilità, in quanto:
– sul piano formale, detto Ente risulta esplicitamente menzionato nel testo dell’impugnato provvedimento quale soggetto che trae vantaggio dall’atto impugnato;
– sul piano sostanziale, l’acquisizione della proprietà dell’immobile abusivo in favore dell’Ente Parco (ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426, secondo cui, nelle aree naturali protette nazionali, l’acquisizione gratuita delle opere abusive si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione) e la correlativa immissione in possesso, per effetto dell’atto oggetto d’impugnazione, determinano un diretto e immediato ampliamento della sfera giuridico-patrimoniale dell’Ente, il quale con ciò diviene titolare di un interesse concreto, attuale e diretto alla conservazione dell’atto impugnato, speculare a quello fatto valere dagli originari ricorrenti;
5. CONSIDERATO, al riguardo, che inconferente è l’argomento addotto dagli odierni appellanti, secondo cui l’effetto acquisitivo sarebbe previsto direttamente dalla legge e non dall’impugnato provvedimento, costituendo, invero, quest’ultimo un elemento necessario per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà ed immissiva nel possesso in favore dell’Ente Parco – infatti, l’atto di accertamento dell’inottemperanza, adottato ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce, previo notifica all’interessato, titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari -, così inserendosi nella sequenza norma-potere-effetto connotante la tecnica di produzione di effetti giuridicamente rilevanti attraverso l’intermediazione di un potere attribuito alla pubblica amministrazione, il cui esercizio, in aderenza ai principi di legalità e tipicità, è produttivo dell’effetto previsto dalla legge;
6. RITENUTA, conclusivamente, l’infondatezza dell’appello, con conseguente conferma dell’appellata sentenza d’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notificazione al soggetto controinteressato, e con impedimento dell’ingresso di ogni altra questione, atteso il carattere assolutamente pregiudiziale della questione quale risolta dalla qui confermata pronuncia assolutoria in rito;
7. RITENUTO che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, debbano essere poste a carico degli appellanti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (ricorso n. 8081 del 2015), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna gli appellanti, in solido tra di loro, a rifondere al Comune appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore
Andrea Pannone – Consigliere
Maddalena Filippi – Consigliere
Depositata in Segreteria il 3 dicembre 2015.
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