cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 13 novembre 2015, n. 45490

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio – Presidente

Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 283/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO, del 02/04/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;

sentite le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 aprile 2015 il Tribunale del riesame di Catanzaro, accogliendo l’istanza proposta nell’interesse di (OMISSIS), ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, applicatale con ordinanza emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 10 marzo 2015 per i reati di cui all’articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 80 (capo sub 11) e articolo 74 (capo sub 20), con quella degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

2. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Violazione di legge in relazione all’articolo 309, commi 5 e 9, articolo 268, comma 6, articolo 89 disp. att. c.p.p. e articolo 178 c.p.p., lettera c), per avere il Tribunale erroneamente rigettato l’eccezione difensiva in ordine all’omesso deposito da parte della Procura dei verbali di trascrizione delle conversazioni oggetto d’intercettazione, nonche’ in ordine al mancato rilascio delle copie prima dell’udienza fissata per il riesame, sebbene la relativa istanza di rilascio fosse stata tempestivamente depositata dalla difesa. Ne discende che l’omessa allegazione dei verbali delle operazioni di intercettazione non ha consentito di valutare la gravita’ dell’integrale compendio indiziario a carico della ricorrente, con la conseguente impossibilita’ per il giudice di utilizzare gli elementi acquisiti con un procedimento invalido.

2.2. Violazioni di legge, ex articoli 273 e 192 c.p.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73, 80 e 74, e vizi della motivazione per avere il Tribunale del riesame omesso di indicare compiutamente gli elementi a supporto della gravita’ indiziaria con riferimento al reato associativo, emergendo dal contenuto delle captazioni riportate nell’ordinanza solo un rapporto sentimentale e di convivenza con altro sodale, (OMISSIS), ritenuto il capo e promotore dell’associazione, non invece un rapporto finalizzato a partecipare in modo stabile e continuativo al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. Non vi e’ alcun elemento indiziario idoneo a provare che le persone ricevute presso l’abitazione dell’indagata, ritratte dalle immagini riprese nelle telecamere posizionate davanti allo stabile, vi si fossero recate per finalita’ illecite legate all’attivita’ di spaccio, ovvero a consegne di denaro da parte della (OMISSIS) ad altri associati.

Insufficiente, inoltre, deve ritenersi la gravita’ indiziaria in ordine al reato-fine contestato all’indagata (concorso nella ricezione di kg. 2,6 di eroina), il cui nominativo non viene mai menzionato dai collaboratori di giustizia, ne’ con riferimento a singoli episodi di spaccio, ne’ quale appartenente al presunto sodalizio del quale hanno delineato l’organigramma. L’indagata, infine, non poteva essere a conoscenza dei traffici illeciti di Luigi (OMISSIS) per il solo fatto di trovarsi in macchina con lui mentre trattava una partita di stupefacenti: la stessa, infatti, non poteva ascoltare le conversazioni del proprio fidanzato, trattandosi non di telefonate, ma di conversazioni che avvenivano via “chat” o “sms”, dunque per iscritto e non verbalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato e va accolto, assorbendo logicamente le residue doglianze.

2. Emerge dagli atti che un’istanza, specifica e particolareggiata, di deposito dei verbali di intercettazione e di rilascio delle relative copie era stata dalla difesa presentata presso la Procura della Repubblica il 24 marzo 2015, dunque in tempo utile al fine di verificare la consistenza del materiale indiziario individuato a sostegno del provvedimento cautelare impugnato, e che su tale istanza non risulta esservi stata risposta.

L’eccezione difensiva e’ stata erroneamente rigettata dal Tribunale del riesame sulla base di un non pertinente richiamo alla esigenza di produrre la documentazione inerente al preliminare adempimento legato al pagamento dei diritti.

E’ noto, al riguardo, che la richiesta del difensore di accedere alle registrazioni di comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, determina l’obbligo per il Pubblico Ministero di provvedere in tempo utile – rispetto alla decisione del Tribunale del riesame, il quale deve decidere, senza dilazioni, incompatibili con la specifica procedura “de libertate” -, e che la violazione di tale obbligo, sebbene non incida sulla utilizzabilita’ degli esiti delle intercettazioni, comporta che di esse il Giudice non possa tener conto fino a quando non sia soddisfatto il diritto della difesa di prendere cognizione diretta delle captazioni (Sez. 4, n. 46478 del 21/10/2011, dep. 14/12/2011, Rv. 251434).

E’ altresi’ noto che, in tema di riesame, l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell’articolo 268 c.p.p., comma 4, l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla Polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, da luogo ad una nullita’ di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attivita’ di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in se’ considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio “de libertate” (Sez. Un., n. 20300 del 22/04/2010, dep. 27/05/2010, Rv. 246907).

E’ dunque illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che conferma l’ordinanza cautelare utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni, tempestivamente richiesta al Pubblico Ministero, a causa di ritardi imputabili a quest’ultimo (arg. ex Sez. 6, n. 28156 del 17/06/2014, dep. 30/06/2014, Rv. 262142).

3. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per una nuova deliberazione che dovra’ eliminare i su indicati vizi, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede elaborati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

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