Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 22 ottobre 2015, n. 21547
Premesso in fatto
M. S. e V. G. con distinti ricorsi in riassunzione a seguito della sentenza del Giudice di Pace di Venosa in data 21.11.2013, con la quale il predetto giudice aveva dichiarato la propria incompetenza per materia rimettendo le parti dinanzi al giudice del lavoro, chiedevano al Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, che P. P. e R. M. R., unitamente alle compagnie Tua Ass.ni s.p.a. e Generali Italia s.p.a. fossero condannati a risarcire loro i danni subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi in data 11.1.2011, allorchè i ricorrenti, entrambi carabinieri in servizio, fermata per una ispezione la vettura della R. condotta dal P., venivano travolti dalla predetta vettura che improvvisamente i resistenti rimettevano in moto per sottrarsi all’ispezione.
Il giudice del lavoro adito, rilevando il proprio difetto di competenza per materia, dapprima rimetteva la causa al Presidente del tribunale per l’assegnazione della stessa alla sezione civile competente, quindi, allorchè questi ritrasmetteva gli atti affinchè valutasse la necessità di richiedere il regolamento di competenza, sollevava regolamento di competenza d’ufficio.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Potenza ha chiesto dichiararsi la competenza per materia del giudice di pace, trattandosi di controversia che esula del tutto dal novero delle controversie riservate alla competenza del giudice del lavoro, delineata nei suoi circoscritti confini dagli articoli 409 e 442 c.p.c., agendo i ricorrenti per il risarcimento danni provocato da un illecito aquiliano, laddove il rapporto contrattuale tra i ricorrenti stessi e il loro datore di lavoro non è affatto dedotto in giudizio, rimanendo irrilevante che gli stessi abbiano subito il danno durante una attività di servizio;
in ordine alla tempestività della proposizione del regolamento, osserva di aver rilevato il proprio difetto di competenza fin dalla prima udienza dinanzi a sé, di non aver adottato in quella sede alcuna determinazione ma soltanto rimesso gli atti al Presidente, di aver chiesto il regolamento di competenza all’esito di riserva assunta nell’udienza di prosecuzione della prima, fissata allorchè il fascicolo gli era stato restituito dalla Presidenza.
Le parti, alle quali l’ordinanza è stata comunicata, non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il quale ha richiesto che sia dichiarata la competenza per materia del Giudice di Pace di Venosa.
Considerato in diritto
1. Il presente regolamento di competenza è ammissibile, in quanto proposto dal giudice del lavoro di Potenza a seguito del verificarsi di un conflitto negativo concernente la competenza per materia, ed essendo stato proposto tempestivamente, alla prima udienza di trattazione;
in ordine alla tempestività, benchè il provvedimento sia stato adottato nella seconda udienza cronologicamente fissata dinanzi a quel giudice, egli non aveva ancora completato le attività caratterizzanti la fase preliminare della trattazione, avendo soltanto rimesso in un primo momento gli atti al Presidente del tribunale, che glieli aveva restituiti, e successivamente riunito i due identici ricorsi dei carabinieri danneggiati, M. e V..
2.Nel merito, i rilevi del giudice del lavoro di Potenza sono fondati.
Il giudice di pace di Venosa ha declinato la propria competenza ritenendo trattarsi di un infortunio sul lavoro. Condividendo le argomentazioni del P.G. sul punto, la tesi non è esatta.
La competenza deve infatti essere determinata a priori, secondo la prospettazione fornita dall’attore nella propria domanda (giurisprudenza consolidata: per tutte, Cass. n. 7182 del 2014): nei rispettivi atti introduttivi, sia il V. che il M., rispettivamente brigadiere ed appuntato dei carabinieri in servizio di pattuglia al momento dei fatti, hanno chiesto di essere risarciti dei danni all’integrità fisica subiti a seguito del sinistro stradale provocato dal P. e dalla R., allorchè questi, fermati per accertamenti dai due carabinieri, avendo i militari rinvenuto un’arma da fuoco sul sedile dell’auto, rimettevano bruscamente in moto l’auto per dileguarsi, investendo i due carabinieri che a seguito della brusca e repentina manovra venivano travolti dalla vettura riportando lesioni personali; non rileva ai fini della competenza del giudice adito, che va individuata sulla base della originaria causa petendi, il fatto che i ricorrenti, accogliendo il suggerimento della compagnia assicuratrice della autovettura, abbiano chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa, ed abbiano chiamato, anche Ina Assitalia s.p.a., compagnia assicuratrice dell’ Amministrazione cui fa capo l’Arma dei carabinieri per gli infortuni sul lavoro, non avendo i ricorrenti prospettato alcuna responsabilità datoriale né rivolto alcuna domanda contro l’amministrazione di appartenenza per presunta violazione di misure di sicurezza delle loro condizioni di lavoro.
Va quindi regolata la competenza dichiarando la competenza per materia del Giudice di Pace di Venosa.
P.Q.M.
La Corte regola la competenza dichiarando competente per materia il Giudice di Pace di Venosa.
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