Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 8 settembre 2015, n. 36338

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare dei Tribunale di Roma propone conflitto di competenza avverso la sentenza dei G.U.P. dei Tribunale di Venezia emessa nel procedimento instaurato nei confronti di D.N., imputato del delitto di cui all’art. 615 ter cod. pen. per essersi introdotto nel sistema informatico S.D.I. in concorso con un assistente della Polizia di Stato.
La sentenza di incompetenza dei G.U.P. dei Tribunale di Venezia aveva individuato la competenza dell’A.G. di Roma, luogo dove si trova il server a servizio dei sistema.
Il G.U.P. dei Tribunale di Roma richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte dei 27/3/2015 che hanno statuito che il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico è quello dei luogo in cui si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva; nel caso in esame, Chioggia.

Considerato in diritto

1. La competenza sul procedimento in esame spetta al Tribunale di Venezia.
Questa Corte a Sezioni Unite ha recentemente stabilito, in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, che il luogo di consumazione dei delitto di cui all’art. 615 ter cod. pen. coincide con quello in cui si trova l’utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la “parola chiave” o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all’interno dei sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell’autorizzazione ricevuta (Sez. U, n. 17325 dei 26/03/2015 – dep. 24/04/2015, Confl. comp. in proc. Rocco, Rv. 263020).

La decisione osserva che, da un punto di vista tecnico-informatico, il sistema telematico deve considerarsi unitario, essendo coordinato da un software di gestione che presiede al funzionamento della rete, alla condivisione della banca dati, alla archiviazione delle informazioni, nonché alla distribuzione e all’invio dei dati ai singoli terminali interconnessi. Consegue che è arbitrario effettuare una irragionevole scomposizione tra i singoli componenti dell’architettura di rete, separando i terminali periferici dal server centrale, dovendo tutto il sistema essere inteso come un complesso inscindibile nel quale le postazioni remote non costituiscono soltanto strumenti passivi di accesso o di interrogazione, ma essi stessi formano parte integrante di un complesso meccanismo, che è strutturato in modo da esaltare la funzione di immissione e di estrazione dei dati da parte dei client. I terminali, secondo la modulazione di profili di accesso e l’organizzazione della banca-dati, non si limitano soltanto ad accedere alle informazioni contenute nel database, ma sono abilitati a immettere nuove informazioni o a modificare quelle preesistenti, con potenziale beneficio per tutti gli utenti della rete, che possono fruire di dati più aggiornati e completi per effetto dell’interazione di un maggior numero di operatori.

Alla luce di questa considerazione, va focalizzata la nozione di accesso in un sistema informatico, che non coincide con l’ingresso all’interno del server fisicamente collocato in un determinato luogo, ma con l’introduzione telematica o virtuale, che avviene instaurando un colloquio elettronico o circuitale con il sistema centrale e con tutti i terminali ad esso collegati. L’accesso inizia con l’unica condotta umana di natura materiale, consistente nella digitazione da remoto delle credenziali di autenticazione da parte dell’utente, mentre tutti gli eventi successivi assumono i connotati di comportamenti comunicativi tra il client e il server.

L’ingresso o l’introduzione abusiva, allora, vengono ad essere integrati nel luogo in cui l’operatore materialmente digita la password di accesso o esegue la procedura di login, che determina il superamento delle misure di sicurezza apposte dal titolare dei sistema, in tal modo realizzando l’accesso alla banca dati.
Da tale impostazione, coerente con la realtà di una rete telematica, consegue che il luogo dei commesso reato si identifica con quello nel quale dalla postazione remota l’agente si interfaccia con l’intero sistema, digita le credenziali di autenticazione e preme il testo di avvio, ponendo così in essere l’unica azione materiale e volontaria che lo pone in condizione di entrare nel dominio delle informazioni che vengono visionate direttamente all’interno della postazione periferica.
Nel caso di specie, tale condotta è stata posta in essere a Chioggia.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia cui dispone trasmettersi gli atti.

 

 

 

 

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