Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 8 settembre 2015, n. 36338
Ritenuto in fatto
Considerato in diritto
La decisione osserva che, da un punto di vista tecnico-informatico, il sistema telematico deve considerarsi unitario, essendo coordinato da un software di gestione che presiede al funzionamento della rete, alla condivisione della banca dati, alla archiviazione delle informazioni, nonché alla distribuzione e all’invio dei dati ai singoli terminali interconnessi. Consegue che è arbitrario effettuare una irragionevole scomposizione tra i singoli componenti dell’architettura di rete, separando i terminali periferici dal server centrale, dovendo tutto il sistema essere inteso come un complesso inscindibile nel quale le postazioni remote non costituiscono soltanto strumenti passivi di accesso o di interrogazione, ma essi stessi formano parte integrante di un complesso meccanismo, che è strutturato in modo da esaltare la funzione di immissione e di estrazione dei dati da parte dei client. I terminali, secondo la modulazione di profili di accesso e l’organizzazione della banca-dati, non si limitano soltanto ad accedere alle informazioni contenute nel database, ma sono abilitati a immettere nuove informazioni o a modificare quelle preesistenti, con potenziale beneficio per tutti gli utenti della rete, che possono fruire di dati più aggiornati e completi per effetto dell’interazione di un maggior numero di operatori.
Alla luce di questa considerazione, va focalizzata la nozione di accesso in un sistema informatico, che non coincide con l’ingresso all’interno del server fisicamente collocato in un determinato luogo, ma con l’introduzione telematica o virtuale, che avviene instaurando un colloquio elettronico o circuitale con il sistema centrale e con tutti i terminali ad esso collegati. L’accesso inizia con l’unica condotta umana di natura materiale, consistente nella digitazione da remoto delle credenziali di autenticazione da parte dell’utente, mentre tutti gli eventi successivi assumono i connotati di comportamenti comunicativi tra il client e il server.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia cui dispone trasmettersi gli atti.
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